L'aumento dal 5,5 al 6,5% dell'addizionale Ires per le imprese che operano nel settore energetico (la cosiddetta Robin tax) si applica a partire dal 2010 con un'esclusione limitata per i produttori di energia verde. Lo chiarisce una circolare dell’Agenzia delle Entrate
diffusa per chiarire le novità introdotte dalla legge del 2009 per le imprese che operano nell’ambito dell’energia.
La circolare 35/E del 18 giugno 2010 precisa che, contrariamente a quanto indicato nelle istruzioni del modello Unico SC 2010, l'aumento dell'addizionale Ires per il settore energetico dal 5,5 al 6,5% è applicabile «a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 15 agosto 2009», cioè dal 2010, per periodi coincidenti con l'anno solare.
L’Agenzia delle Entrate giustifica l'applicazione dell'aumento da quest'anno e non dal 2009, anno in cui la norma che l'ha introdotto è entrata in vigore (articolo 56, comma 3 della legge 99/2009), in quanto quest'ultima «non ha previsto alcuna deroga» allo Statuto del contribuente. Quindi, «le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono» (articolo 3, comma 1 della legge 212/2000).
Considerando che l'addizionale si applica ai soggetti Ires con volume dei ricavi nel periodo d'imposta precedente superiore a 25 milioni di euro, le Entrate hanno chiarito che vanno considerati i ricavi complessivamente conseguiti e non solo quelli del settore energetico colpiti dall'addizionale. Superato questo limite, comunque, l'addizionale si applica solo se i ricavi del settore energetico sono prevalenti.
Il superamento della soglia dei ricavi va verificato sempre con riferimento all'anno precedente, per comprendere se applicare l'addizionale Ires nell'anno in corso, a prescindere, quindi, dal volume d'affari di quest'ultimo. Per i periodo d'imposta di durata inferiore o superiore ai 12 mesi, i 25 milioni vanno ragguagliati all'anno. In caso di operazioni straordinarie, i conferitari e i beneficiari di fusioni e scissioni, devono considerare anche i ricavi conseguiti dai conferenti, fusi o scissi, nell'esercizio precedente all'operazione.
L’addizionale trova, quindi, applicazione nei soggetti che “abbiano conseguito nel periodo d’imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro” e che, contestualmente “operano nei settori di seguito indicati:
a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;
c) produzione o commercializzazione di energia elettrica”.
Con specifico riferimento al primo requisito, per i soggetti che operano anche in settori diversi da quello energetico, la soglia dei ricavi rilevanti ai fini dell’applicazione della norma è costituita non dai soli ricavi derivanti dall’esercizio delle attività del settore energetico colpite dall’addizionale, ma dall’ammontare complessivo dei ricavi conseguiti.
L’ambito di riferimento temporale per il riscontro del requisito è individuato nel periodo d’imposta immediatamente precedente a quello per cui la verifica è compiuta.
Pertanto, i contribuenti interessati dall’addizionale dovranno verificare anno per anno il superamento o meno della soglia minima di ricavi prendendo in considerazione i ricavi realizzati nell’esercizio precedente.
Fonte: www.agenziaentrate.gov.it
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giugno 2010

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