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Riqualificazione: variazioni dal 15 marzo

La Gazzetta Ufficiale del 12/02/2010 ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 35 del 26 gennaio 2010 che entrerà in vigore dal 15 Marzo 2010, che apporta alcune variazioni ai benefici fiscali spettanti a chi esegue lavori di riqualificazione energetica degli edifici, ovvero la detrazione del 55% su quanto dovuto al fisco con la propria dichiarazione dei redditi.

L'impianto fondamentale della norma sulla detrazione del 55% resta invariato: l'importo da detrarre si ottiene calcolando il 55% delle spese di riqualificazione effettivamente sostenute e rimaste a carico (quindi per i privati va considerata anche l'IVA, poiché versata al prestatore d'opera) con un valore massimo di spesa che varia in base alla tipologia dei lavori effettuati. La comunicazione alla rispettiva Agenzia delle Entrate dovrà essere fatta solo se i lavori, e le relative spese, sono a cavallo di due o più anni d'imposta cioè se, ad esempio, iniziati nel 2008, si siano protratti nel 2009 per terminare nel 2010.

Entro il 15 marzo l'Enea (Ente Nazionale per le Energie Alternative) adeguerà il sito internet attraverso il quale gli utenti che vogliano usufruire delle detrazioni del 55%, sono tenuti a inviare tutta la documentazione necessaria.

Le modifiche più rilevanti apportate dal Decreto riguardano i limiti sulla trasmittanza termica , ossia la quantità di calore che nell'unità di tempo attraversa un elemento strutturale (pareti, porte e finestre), determinando una dispersione termica e di conseguenza energetica. Per poter accedere alle detrazioni è necessario che gli interventi effettuati rendano l'edificio in questione ben isolato dall'esterno, vale a dire caratterizzato da indici di trasmittanza molto bassi, differenziati nelle sei diverse zone climatiche in cui è diviso il territorio italiano (da A a F i comuni in Zona A sono quindi quelli delle aree più calde, mentre i comuni in zona F sono quelli più freddi) .

In base all'area climatica di appartenenza si hanno limiti di trasmittanza distinti; a determinare differenze sono anche le parti d'interesse dell'immobile, ossia strutture opache verticali (pareti), coperture (tetti), pavimenti nonché chiusure apribili o assimilate (ossia, tanto porte e finestre vere e proprie quanto vetrine e strutture simili non apribili).
Per le strutture opache verticali i limiti scendono (es.: in zona climatica A, da 0,56 a 0,54); per le coperture i valori si riducono nelle zone da A a D (da 0,34 a 0,32) e restano uguali in zona E e F. Per i pavimenti i valori aumentano (es.: da 0,59 a 0,60 in zona A), mentre per le chiusure apribili e assimilabili (che il DM 11 marzo 2008 definiva “finestre comprensive d'infissi”), aumentano i valori concernenti le zone E e F e scendono quelli relativi alle zone A e B.

Sono state introdotte novità anche per quanto riguarda l'installazione di caldaie a biomasse . Fino ad ora interventi di tal tipo avevano ricevuto sempre l'incentivo statale, in quanto si tratta di un sistema che sfrutta una fonte di energia rinnovabile e ciò rende pari a zero l'energia da sorgente fossile necessaria per il riscaldamento degli edifici dotati di tali caldaie. Con il nuovo decreto però si è deciso di prendere in considerazione anche i costi energetici legati alla raccolta, lavorazione, confinamento e trasporto delle biomasse, introducendo un coefficiente correttivo per il calcolo dell'energia primaria necessaria all'edificio. In pratica, si dovrà calcolare il fabbisogno energetico dell'immobile successivo alla sostituzione dell'impianto di riscaldamento, introducendo il fattore correttivo, e i suoi coefficienti di trasmittanza: se il risultato rientra nei limiti stabiliti dalla legge, l'utente sarà ammesso alle detrazioni del 55%.

Inoltre, il nuovo Decreto impone alcune restrizioni per evitare che edifici molto energivori siano incentivati ad usare caldaie a biomasse senza fare interventi di riqualifica sulla struttura: la sostituzione della caldaia, in molti casi, non sarà più sufficiente per accedere alle detrazioni, per ottenere le quali sarà necessario anche migliorare l'isolamento dell'edificio.

Fonte: Ministero dello Sviluppo economico

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febbraio 2010


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