Il DL 25 settembre 2009, n. 135 (“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”) è stato definitivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 24 novembre 2009.
Il provvedimento, denominato anche “salva infrazioni” perché nato per rispondere ad alcune procedure d'infrazione intentate contro il nostro Paese dalla UE, andava in origine a modificare numerose direttive preesistenti, e si è allargato in sede parlamentare fino a ricomprendere anche due proroghe in materia di rifiuti (applicazione del sistema tariffario ai rifiuti assimilati e smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (Pci) > 13.000 kJ/kg), nonché la “mini-riforma” dei servizi pubblici essenziali contenuta nell'articolo 15.
Ecco, di seguito, i punti più salienti in materia ambientale di questo articolato decreto.
* Veicoli fuori uso e loro parti: nuovi vincoli antinquinamento per case produttrici e autofficine
L'articolo 1 apporta alcune modifiche al D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, al fine di superare alcuni rilievi mossi dalla Commissione europea in merito a un possibile restringimento del campo di applicazione della direttiva. Nello specifico, la norma introduce due diverse modalità di consegna da parte delle imprese di autoriparazione dei pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli: direttamente a un centro di raccolta organizzato dai produttori dei veicoli qualora le stesse imprese siano iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali; avvalendosi, negli altri casi, di un operatore autorizzato alla raccolta e al trasporto di rifiuti, ad eccezione di quelle imprese per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta.
Viene inoltre disposto l'obbligo, per il produttore dei componenti del veicolo, di mettere a disposizione dei centri di raccolta adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale e industriale.
* Requisiti di efficienza e rispetto ambientale per tutti i prodotti connessi all'energia
L'articolo 3-quater, relativamente al divieto di porre in commercio elettrodomestici, lampadine e motori elettrici privi di determinati requisiti di efficienza e rispetto dell'ambiente , fa venir meno la pertinente disciplina di cui alla legge finanziaria 2008 rifacendosi integralmente alle prescrizioni fissate dai regolamenti comunitari di applicazione della direttiva 2005/32/CE, più dettagliati quanto ai requisiti minimi e più articolati quanto alla tempistica applicativa.
La direttiva 2005/32/CE, cui fa riferimento l'articolo 3-quater, è stata abrogata dall'articolo 24 della direttiva 2009/125/CE (pubblicata nella G.U.C.E. 31 ottobre 2009, n. L 285) che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 20 novembre 2010. La nuova direttiva, che sostituisce la direttiva 2005/32 e successive modifiche, non apporta sostanziali modifiche ma piuttosto bada a estendere il campo di applicazione a tutti i prodotti connessi all'energia e non più solo a quelli che la consumano (materiali da costruzione, quali finestre e materiali isolanti, o alcuni prodotti che utilizzano l'acqua, quali soffioni doccia e rubinetti).
* Promozione di investimenti per gestire il protocollo di Kyoto
L'articolo 4 prevede, ai commi 1 e 2, alcune misure urgenti volte a ridefinire la posizione amministrativa e la governance del Comitato di gestione della direttiva 2003/87/CE e dell'attività di gestione del protocollo di Kyoto, anche per consentire l'immediata applicazione della direttiva 2008/101/CE, nelle more del suo recepimento.
I successivi commi 3, 3-bis, 4 e 5 prevedono invece l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente finalizzato alla promozione d' investimenti per l'innovazione delle tecnologie ambientali e che, nel frattempo, consenta un'accelerazione e snellimento delle procedure previste dal D.Lgs. 59/2005 per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
Il comma 5-bis modifica il comma 11 dell'articolo 30 della legge 99/2009, sul regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento, al fine di prevedere la concertazione con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con riferimento al decreto del Ministro dello sviluppo economico che definisce criteri e modalità per il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 20/2007.
* Delega alle Regioni per la raccolta nei porti dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico
L'articolo 4-bis riscrive il comma 4 dell'art. 5 del D.Lgs. 182/2003 al fine di integrare le disposizioni per l'elaborazione dei piani per la raccolta nei porti dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, attraverso l'attribuzione alle Regioni di una serie di compiti in materia, in modo da interrompere la procedura di infrazione in corso a carico dell'Italia (n. 2005/2015).
Tra i compiti attribuiti alla Regione vi è anche la predisposizione dello studio per la valutazione di incidenza (VINCA) del piano sull'habitat naturale previsto dall'art. 5, comma 2, del D.P.R. 357/1997. Poiché la regione, ai sensi del citato DPR 357/1997, deve valutare lo studio per la valutazione d'incidenza nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, occorrerebbe chiarire quale ente è competente a eseguire la valutazione, posto che lo studio è redatto dalla stessa regione.
*Gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
L'articolo 5 prevede, in capo ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), l'obbligo - da espletarsi entro il 31 dicembre 2009 - di comunicazione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) dei dati relativi alle quantità ed alle categorie di AEE immesse sul mercato negli anni 2007-2008. I produttori sono tenuti contestualmente a confermare o rettificare il dato riguardante l'anno 2006. Il comma 2 introduce per i sistemi collettivi di gestione dei RAEE analoghi obblighi di comunicazione in merito ai dati relativi al peso delle AEE raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2008.
* Scambi semplificati per il mercato nazionale e internazionale del gas naturale
L'articolo 7, ai commi 1 e 2, risponde all'esigenza di porre rimedio alle carenze del quadro normativo metrologico-legale applicabile ai sistemi di misura installati nell'ambito delle reti di trasporto del gas naturale, riscontrate dalla Commissione europea, che ha evidenziato come tali carenze costituiscano un ostacolo all'uso e alla commercializzazione di contatori del gas di tipo venturimetrico a diaframma impiegati in campo industriale. Inoltre l'articolo reca disposizioni necessarie a rendere conformi alle norme di metrologia legale i sistemi di misura utilizzati dai clienti finali industriali del sistema del gas naturale.
Il comma 2-bis invece prevede che il termine di cui all'art. 27, commi 18 e 19, della legge 99/2009, concernente il calcolo della quota obbligatoria di energia da fonti rinnovabili in base al consumo anziché in base alla produzione e all'import, decorra dal 2012 anziché dal 2011.
Fonte: Parlamento Italiano
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novembre 2009

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