| Facciamo tutti la nostra parte! n.63 Newsletter Energia |
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Entra in vigore il 25 giugno 2009 il regolamento nazionale sulla certificazione energetica degli edifici, recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2009 e che, nonostante valga per tutto il territorio nazionale, dovrà essere applicato solo dalle regioni sprovviste di disposizioni regionali in materia (Veneto, Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sardegna e Sicilia). Dal 1° luglio 2009 invece, entrerà in vigore l'obbligo di dotare di attestato di certificazione energetica le singole unità immobiliari, anche sotto i 1000 mq, vendute o affittate (sia esistenti, sia di nuova costruzione). Comunque non si prevede l'obbligo di allegare l'attestato energetico all'atto di compravendita degli immobili e al contratto di locazione (cosa che la legge regionale della Valle d'Aosta ha mantenuto e per cui l'Italia è sottoposta a procedura d'infrazione dall'UE). Il regolamento è, infatti, uno dei tre decreti attuativi che il Governo avrebbe dovuto emanare entro il 6 febbraio 2006 (il testo del decreto legislativo 192/05 di attuazione della direttiva comunitaria prevedeva che entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore i decreti dovevano essere formulati ed emanati) per completare l'attuazione delle disposizioni sul rendimento energetico. Prevede i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per le prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari. Prevede poi i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi cui affidare la certificazione e l'ispezione (che comunque ogni cinque anni devono essere rivisti e “aggiornati” in funzione dei progressi della tecnologia). Dato il ritardo, però, alcune regioni hanno già affrontato il tema dell'efficienza energetica degli edifici accogliendo le disposizioni comunitarie con propri provvedimenti. Per questo il regolamento nazionale non dovrà essere applicato dalla Provincia autonoma di Bolzano (la prima in Italia ad affrontare il tema del rendimento energetico e quella che ha introdotto lo standard CasaClima che è obbligatorio in provincia dal 2005) e di Trento, dalla regione Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Marche, Valle d'Aosta (che, fra l'altro si è dotata di un catasto energetico degli edifici), Puglia, Basilicata, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Campania e Toscana. In merito alle metodologie di calcolo, il regolamento adotta le norme della serie UNI/TS 11300 e loro successive modificazioni; definisce inoltre norme precise da adottare in sede progettuale per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale. Inoltre, introduce - per la prima volta - anche i valori massimi ammissibili della prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell'involucro edilizio, per nuove costruzioni e ristrutturazioni di edifici residenziali di cui alla classe E1, che deve essere inferiore ai seguenti limiti: 1) 40 kWh/m2 anno nelle zone climatiche A e B; 2) 30 kWh/m2 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F; Per tutti gli altri edifici ai seguenti valori: 1) 14 kWh/m3 anno nelle zone climatiche A e B; 2) 10 kWh/m3 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F. Nei casi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, impone una valutazione sul possibile utilizzo di sistemi schermanti o filtranti per le superfici vetrate ai fini di contenere l'oscillazione termica estiva negli ambienti; inoltre è prevista la verifica della massa superficiale o della trasmittanza termica periodica delle pareti verticali. Inoltre, tutti i calcoli e le verifiche necessarie dovranno essere riportati in una specifica relazione da inserire nel progetto per attestare la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici; inoltre prevede che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori riguardanti le opere di cui agli articoli 25 e 26 della legge 10/1991. Nel caso di nuova installazione e ristrutturazione d'impianti termici o sostituzione di generatori di calore, si deve procedere al calcolo del rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico e alla verifica che lo stesso risulti superiore a un determinato valore limite. Nel caso poi d'installazioni di potenze = 100 kW, sarà anche obbligatorio allegare alla relazione tecnica una diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto nel quale si possano individuare gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti, e i possibili miglioramenti di classe dell'edificio nel sistema di certificazione energetica in vigore, in base al quale sono state determinate le scelte impiantistiche operate. La nuova normativa si apre anche ad altri metodi di calcolo dei rendimenti energetici, purché i risultati raggiunti siano equivalenti o addirittura conservativi, a proposito dei seguenti parametri:
__________ giugno 2009 archivio Newsletter |