| Facciamo tutti la nostra parte! n.45 Newsletter Energia |
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È entrato in vigore il 4 luglio scorso il Dlgs n. 115 del 30 maggio 2008, “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”. Al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e alla tutela dell'ambiente attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, il decreto stabilisce un quadro di misure volte al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia tenuto conto del rapporto costi/benefici. Il testo definisce gli obiettivi indicativi, i meccanismi, gli incentivi e i quadri, istituzionale, finanziario e giuridico, necessari ad abbattere le difficoltà che ostacolano un efficiente uso finale dell'energia. Sono aggiornati i requisiti dei soggetti ai quali possono essere rilasciati i certificati bianchi, nonché l'elenco delle tipologie di misure ed interventi ammissibili ai fini dell'ottenimento dei certificati bianchi. Inoltre è destinata una quota di 25 milioni di euro per gli interventi realizzati tramite lo strumento del finanziamento attraverso terzi in cui il terzo risulta essere una ESCO. A favore di una migliore qualità e competenza tecnica per i fornitori di servizi energetici, è approvata, a seguito dell'adozione di apposita norma tecnica UNI-CEI, una procedura di certificazione volontaria per le ESCO e per gli esperti in gestione dell'energia. Bonus volumetrici Nel caso di edifici di nuova costruzione è consentito lo scomputo dei maggiori spessori - finalizzati al miglioramento dei livelli di isolamento termico o di inerzia termica - di muri e solai eccedenti i 30 cm e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi (v. art.11) Semplificazione delle procedure Gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 m e diametro non superiore a 1 m, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della DIA (Denuncia di Inizio Attività). Edilizia pubblica In relazione agli usi efficienti dell'energia nel settore degli edifici, gli obblighi della pubblica amministrazione comprendono: le diagnosi energetiche degli edifici pubblici o ad uso pubblico, in caso di interventi di ristrutturazione degli impianti termici, compresa la sostituzione dei generatori, o di ristrutturazioni edilizie che riguardino almeno il 15% della superficie esterna dell'involucro edilizio che racchiude il volume lordo riscaldato; la certificazione energetica degli edifici pubblici od ad uso pubblico, nel caso in cui la metratura utile totale supera i 1000 mq, e l'affissione dell'attestato di certificazione in un luogo, dello stesso edificio, facilmente accessibile al pubblico. Fornitura e fatturazione consumi Le imprese di distribuzione o le società di vendita di energia al dettaglio provvedono affinché i clienti finali di energia elettrica e gas naturale, ricevano, a condizioni stabilite dalla stessa Autorità per l'energia elettrica e il gas, contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso. Gli stessi soggetti dovranno emettere fatture basate sul consumo effettivo di energia, che siano chiare e comprensibili e riportino, laddove significative, indicazioni circa l'energia reattiva assorbita dall'utente. Insieme alla fattura dovranno essere fornite adeguate informazioni per presentare al cliente finale un resoconto globale dei costi energetici attuali. Trasparenza verso i consumatori Qualora possibile e vantaggioso, le imprese di distribuzione o le società di vendita di energia al dettaglio sono tenute ad esplicitare, nelle fatture, contratti, transazioni o ricevute dei clienti finali: i prezzi correnti effettivi e il consumo energetico effettivo; i confronti tra il consumo attuale di energia del cliente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, preferibilmente sotto forma di grafico; i confronti rispetto ai parametri di riferimento, individuati dalla stessa Autorità, relativi ad un utente di energia medio o di riferimento della stessa categoria di utente tenendo conto dei vincoli di cambio fornitore; sulla base di specifiche fornite dalla stessa Autorità, informazioni sui punti di contatto per le organizzazioni di consumatori, le agenzie per l'energia o organismi analoghi, compresi i siti Internet da cui si possono ottenere informazioni sulle misure di miglioramento dell'efficienza energetica disponibili, profili comparativi di utenza finale ovvero specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature che utilizzano energia. Il ruolo dell'ENEA Nel decreto vengono esplicitati specifici compiti assegnati all'ENEA tra cui: la verifica e il monitoraggio dei progetti realizzati e delle misure adottate; la predisposizione, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2006/32/CE, di proposte tecniche per la definizione dei metodi per la misurazione e la verifica del risparmio energetico ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali; la definizione di metodologie specifiche per l'attuazione del meccanismo dei certificati bianchi, con particolare riguardo allo sviluppo di procedure standardizzate che consentano la quantificazione dei risparmi senza fare ricorso a misurazioni dirette; l'informazione ai cittadini, alle imprese, alla pubblica amministrazione e agli operatori economici, sugli strumenti per il risparmio energetico, nonché sui meccanismi e sul quadro finanziario e giuridico predisposto per la diffusione e la promozione dell'efficienza energetica, provvedendo inoltre a fornire sistemi di diagnosi energetiche (in conformità a quanto previsto dall'articolo 18). Coordinamento tra Stato e Regioni Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del Dlgs n. 115 del 2008, dovranno essere ripartiti fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli obiettivi minimi di risparmio energetico necessari per raggiungere i traguardi proposti dall'UE. Le regioni a loro volta coinvolgeranno gli enti locali nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento dell'efficienza energetica nei rispettivi territori. Per approfondimenti: Dlgs n. 115 del 30 maggio 2008 archivio Newsletter |