| Facciamo tutti la nostra parte! n.30 Newsletter Energia |
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Con la pubblicazione della circolare 46/E del 19 luglio 2007, l'Agenzia delle Entrate illustra dettagliatamente la disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti fotovoltaici previsti dall'articolo 7 del Dlgs n. 387/2003. Dal punto di vista tributario, nel caso l'impianto sia utilizzato per la produzione di energia elettrica a soli fini privati (esclusivamente per usi “domestici” di illuminazione, alimentazione di elettrodomestici, ecc…) la tariffa incentivante percepita dal responsabile dell'impianto non assumerà alcuna rilevanza, sia ai fini IVA, sia ai fini delle imposte dirette. Lo stesso vale nel caso di un impianto fotovoltaico realizzato da un condominio che produca energia elettrica destinata esclusivamente a soddisfare i consumi condominiali. Nell'ipotesi di “scambio sul posto” – cioè nel caso in cui il soggetto non venda l'energia elettrica prodotta in eccesso, ma scelga di immettere in rete quella non utilizzata in modo tale da accumulare un credito in termini di energia nei confronti del gestore della rete, prelevabile nei tre anni successivi a quello di maturazione - si avrà la medesima situazione, vale a dire che la tariffa incentivante percepita dal responsabile dell'impianto non assumerà alcuna rilevanza ai fini delle imposte dirette né ai fini IVA. Nel caso, invece, l'energia prodotta in esubero sia venduta alla rete, i relativi proventi rappresentano redditi diversi e il trattamento tributario delle somme percepite dal responsabile dell'impianto a titolo di tariffa incentivante e di corrispettivi per la vendita di energia sarà definito in funzione della destinazione dell'impianto (come precisato nella circolare). Per saperne di più: leggi il testo della Circolare 46/E ______________________________ luglio 2007
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