Facciam tutti la nostra parte n.13
| MiINISTERO DELL'INTERNO Decreto 31 agosto 2006 |
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| Art.1. Art.2. Art.3. Art.4. Art.5. Art.6. Allegato |
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione. (GU n. 213 del 13-9-2006)
IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente il regolamento per i procedimenti relativi alla prevenzione incendi; Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200; Rilevata la necessita' di emanare disposizioni di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione; Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE; Decreta: 1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione. 1. Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, gli impianti di distribuzione idrogeno per autotrazione sono realizzati e gestiti in modo da garantire i seguenti obiettivi: a) rendere minime le cause di rilascio accidentale di idrogeno, di incendio e di esplosione; b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone; c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e/o locali contigui all'impianto; d) permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza. 1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, e' approvata la regola tecnica allegata al presente decreto. 1. Gli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione non possono sorgere: a) nella zona territoriale omogenea totalmente edificata, individuata come zona A nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e, nei comuni sprovvisti dei predetti strumenti urbanistici, all'interno del perimetro del centro abitato, delimitato a norma dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quando, nell'uno e nell'altro caso, la densita' media dell'edificazione esistente nel raggio di 200 m dal perimetro degli elementi pericolosi dell'impianto, come definiti al punto 1.2.3 dell'allegato al presente decreto, risulti superiore a 3 m(elevato)3 per m(elevato)2; b) nelle zone di completamento e di espansione dell'aggregato urbano indicato nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, nelle quali sia previsto un indice di edificabilita' superiore a 3 m(elevato)3 per m(elevato)2; c) nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico. 2. Il divieto di cui al precedente comma 1, lettera b), non si applica agli impianti di distribuzione alimentati da condotta che siano dotati di capacita' di smorzamento/accumulo non superiore a 500 Nm(elevato)3 di gas; in tali impianti non e' consentita la produzione in sito superiore alla capacita' di 50 Nm(elevato)3/h ne' l'uso dei carri bombolai, neanche per l'alimentazione di emergenza. 3. Il divieto di cui al precedente comma 1, lettera c), non si applica agli impianti di distribuzione alimentati da condotta che siano dotati di capacita' di smorzamento/accumulo non superiore a 500 Nm(elevato)3 di gas nel caso in cui gli strumenti urbanistici comunali ammettano la presenza di distributori di carburanti nelle aree destinate a verde pubblico; in tali impianti non e' consentita la produzione in sito superiore alla capacita' di 50 Nm(elevato)3/h ne' l'uso dei carri bombolai, neanche per l'alimentazione di emergenza. 4. L'attestazione che l'area prescelta per l'installazione dell'impianto non ricada in alcuna delle zone o aree precedentemente indicate e' rilasciata dal competente ufficio dell'amministrazione comunale. Qualora dovessero decadere i requisiti specificati nei precedenti commi decade il certificato di prevenzione incendi. Art. 5. 1. I prodotti provenienti da uno degli Stati membri dell'Unione europea o dalla Turchia, ovvero da uno degli Stati aderenti all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), firmatari dell'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme o regole tecniche applicate in tali Stati che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello perseguito dalla presente regola tecnica, possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 agosto 2006 Il Ministro: Amato |
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| Allegato | REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI IDROGENO PER AUTOTRAZIONE. Titolo I 1.1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto stabilito con decreto ministeriale 30 novembre 1983 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983). Inoltre, ai fini della presente regola tecnica, si definisce: idrogeno gassoso: idrogeno che e' stato prodotto in forma gassosa con grado di purezza caratterizzato da una frazione molare minima del 98%. La relativa produzione puo' avvenire con diverse modalita' (processi petrolchimici, termochimici, elettrolitici, biologici, ecc.); linea di alta pressione: parte dell'impianto gas compresa tra la mandata del compressore, o l'attacco di prelievo dallo stoccaggio, e la pistola di erogazione dell'idrogeno al veicolo; linea di bassa pressione: parte dell'impianto gas compresa tra il dispositivo di intercettazione generale di alimentazione dell'impianto di distribuzione e l'aspirazione del primo stadio del compressore dell'idrogeno (tratto a monte del compressore fino al dispositivo di intercettazione sulla tubazione di uscita dall'impianto di produzione e/o sulla condotta di fornitura del gas); elettrolizzatore: impianto per la produzione di idrogeno mediante elettrolisi; steam reformer (SR): impianto per la produzione idrogeno mediante reforming a vapore di idrocarburi; impianto di produzione in sito: impianto dedicato esclusivamente alla produzione di idrogeno per l'alimentazione di un apparecchio di distribuzione collocato nell'area di pertinenza dell'impianto di distribuzione; stoccaggio di idrogeno compresso: modalita' di detenzione in sito del quantitativo di idrogeno compresso necessario per l'alimentazione dell'impianto, attuabile mediante pacchi bombole; pacco bombole: insieme di bombole collegate fra loro in parallelo e poste in orizzontale o verticale, supportate da una struttura in carpenteria metallica e dotate di unico collettore di scarico che raccoglie le singole uscite dalle bombole; locali: strutture di alloggiamento delle apparecchiature costituenti la stazione di rifornimento; piazzali: aree dove accedono e sostano gli autoveicoli per il rifornimento; area di pertinenza dell'impianto di distribuzione: area di pertinenza sulla quale insistono gli elementi costitutivi dell'impianto; pistola di erogazione del gas: dispositivo montato all'estremita' di una tubazione semirigida che si innesta al dispositivo di carico posto sul veicolo e atto a realizzare la connessione in modo sicuro ed ermetico; 1.2. Elementi costitutivi. I vari elementi che costituiscono l'impianto di distribuzione devono avere le caratteristiche, i dispositivi di sicurezza e le apparecchiature di cui al successivo titolo II. 1.2.1. Impianti alimentati da condotta esterna o da impianto di produzione in sito. a) impianto per la produzione in sito di idrogeno; b) cabina di riduzione della pressione e di misura del gas idrocarburo; c) dispositivo di misurazione del gas idrogeno (nel solo caso di alimentazione da condotta esterna); d) locale compressori; e) locale contenente recipienti di accumulo; f) uno o piu' apparecchi di distribuzione automatici per il rifornimento degli autoveicoli; g) box per i carri bombolai; h) cabina per la trasformazione dell'energia elettrica; i) locali destinati a servizi accessori (ufficio del gestore, locale vendita, magazzino, servizi igienici, impianto di lavaggio, officina senza utilizzo di fiamme libere, posto di ristoro, abitazione del gestore, ecc.). Gli impianti di questo genere sono costituiti da:
1.2.3. Elementi pericolosi dell'impianto. Sono considerati elementi pericolosi dell'impianto, ai fini della determinazione delle distanze di sicurezza, quelli indicati al punto 1.2.1 con esclusione delle lettere c), h), i) ed al punto 1.2.2 con esclusione delle lettere e), f). Agli elementi costituenti l'impianto, elencati al punto 1.2.1, lettere a), b), d), e), g), nonche' al punto 1.2.2 lettere a), b), d), possono essere conferite caratteristiche di sicurezza di due diversi gradi: MODALITA' COSTRUTTIVE 2.1. Generalita'. Per la realizzazione dei manufatti di cui al punto 1.3 e' consentito l'impiego di elementi prefabbricati, a condizione che siano soddisfatti, oltre a quanto prescritto dal decreto ministeriale 3 dicembre 1987, i seguenti requisiti: a) le fondazioni devono essere realizzate con getti eseguiti in loco; b) i pannelli impiegati per il tamponamento delle pareti devono essere connessi fra loro e nei pilastri o nelle travi di fondazione; se realizzati in calcestruzzo, l'armatura metallica deve essere doppia; c) le travi di sostegno delle coperture devono essere vincolate ai pilastri portanti e non semplicemente appoggiate; d) gli elementi costituenti la copertura devono essere vincolati fra loro; se realizzati in calcestruzzo, devono essere previste apposite armature di collegamento e getti integrativi. E' altresi' consentito l'impiego di manufatti prefabbricati monoblocco a condizione che siano resi solidali alla platea di fondazione eseguita in loco. 2.2. Recinzione. Le aree su cui sorgono gli elementi pericolosi dell'impianto di cui al punto 1.2.3., fatta eccezione per gli apparecchi di distribuzione automatici, devono essere recintate. La recinzione deve essere realizzata alla distanza di protezione di cui al successivo punto 3.1. La recinzione, di altezza non inferiore a 1,8 m, puo' essere realizzata in muratura o in pannelli prefabbricati di calcestruzzo o con rete metallica sostenuta da pali su cordolo di calcestruzzo. Nel caso in cui le strutture perimetrali degli elementi dell'impianto di cui al primo capoverso abbiano i requisiti di sicurezza di 1° grado, le pareti costituiscono recinzione anche se prospicienti gli elementi pericolosi di altri impianti. In tal caso, le pareti devono essere prive di porte nonche' di aperture il cui limite inferiore sia ad una altezza dal suolo inferiore a 2,5 m. Dette pareti, costituenti recinzione, devono comunque rispettare la distanza di protezione dal confine dell'area del distributore. Nel caso in cui l'insieme degli elementi dell'impianto di cui al primo capoverso, realizzati con sicurezza di 1° grado, siano interrati, la recinzione fuori terra puo' essere posta in corrispondenza delle pareti perimetrali dei locali contenenti i suddetti elementi. Possono essere realizzate eventuali recinzioni aggiuntive a quelle innanzi indicate anche con caratteristiche diverse da quelle sopra indicate. 2.3. Impianto di produzione in sito. L'impianto per la produzione in sito dell'idrogeno, laddove previsto, deve essere oggetto di specifica valutazione di rischio, da condursi secondo le modalita' di cui all'allegato I del decreto ministeriale 4 maggio 1998, essendo molteplici le modalita' e le tecniche adottabili per la sua realizzazione. Detto sistema e' da intendersi parte integrante dell'impianto di distribuzione dell'idrogeno nel caso in cui insista all'interno dell'area di pertinenza dello stesso impianto distributore, significando che, ove l'impianto di produzione sia delocalizzato rispetto all'area di pertinenza, e' da intendersi attivita' isolata. In tal caso l'impianto deve intendersi alimentato da condotta. 2.4. Cabina di riduzione con dispositivo di misura. La cabina, con sicurezza sia di 1° che di 2° grado, puo' avere uno o due dei quattro lati completamente aperti a condizione che tali aperture non siano rivolte verso zone ove e' prevista o consentita la presenza di persone estranee all'impianto e/o di parti vulnerabili dell'impianto e delle relative pertinenze. Gli eventuali apparecchi di riscaldamento a fiamma libera di impianti di riduzione e regolazione della pressione devono risultare separati dal locale degli apparecchi di riduzione e di misura del gas a mezzo di strutture di resistenza al fuoco non inferiore a REI 120, al fine di evitare la propagazione dell'incendio. Qualora non necessiti la riduzione di pressione, l'installazione del dispositivo di misura puo' essere realizzata secondo quanto previsto al successivo punto 2.8.1. a) Sicurezza di 1° grado. Per conferire all'impianto caratteristiche di sicurezza di 1° grado, la cabina di riduzione e di misura del gas idrocarburo deve
essere costruita con muri in calcestruzzo armato dello spessore
minimo di 15 cm o in altro materiale incombustibile di equivalente
resistenza meccanica. La copertura deve essere costituita da elementi di travi o da soletta continua, in calcestruzzo cementizio armato o in acciaio, tali da assicurare il contenimento di eventuali schegge proiettate verso l'alto. Nel caso di copertura con soletta continua, devono essere realizzate aperture collocate in posizioni tali da consentire una naturale ventilazione del locale. In corrispondenza delle aperture di aerazione deve essere realizzata una protezione antintrusione con cancellata o rete metallica. La somma delle superfici aperte, al netto degli ingombri delle protezioni antintrusione, deve essere pari ad almeno 1/10 della superficie in pianta del locale, disposte in modo tale da consentire una efficace ventilazione naturale delle stesse. b) Sicurezza di 2° grado. Per conferire all'impianto caratteristiche di sicurezza di 2°
grado, i muri perimetrali della cabina di riduzione e di misura
devono essere costruiti in calcestruzzo armato di spessore non
inferiore a 15 cm, o in altro materiale incombustibile di equivalente
resistenza meccanica.
2.5. Locale compressori. Il locale compressori, con sicurezza sia di 1° che di 2° grado, puo' avere uno o due dei quattro lati completamente aperti a condizione che tali aperture non siano rivolte verso zone ove e' prevista o consentita la presenza di persone estranee all'impianto e/o di parti vulnerabili dell'impianto e delle relative pertinenze. Nel locale compressori i recipienti adibiti a smorzare le pulsazioni di pressione devono avere capacita' non superiore a 300 Nm(elevato)3 di gas. a) Sicurezza di 1° grado. b) Sicurezza di 2° grado. Il locale deve avere le stesse caratteristiche indicate al precedente punto 2.4, lettera b), per la cabina di riduzione e di misura. 2.6. Locale recipienti di accumulo.Il locale recipienti di accumulo puo' avere uno o due dei quattro lati completamente aperti a condizione che tali aperture non siano rivolte verso zone ove e' prevista o consentita la presenza di persone estranee all'impianto e/o di parti vulnerabili dell'impianto e delle relative pertinenze. Deve essere realizzato con sicurezza di 1° grado, con muri in calcestruzzo armato su ambo le facce dello spessore minimo di 15 cm e copertura costituita da elementi di travi o da soletta continua in calcestruzzo armato o in acciaio, tale da assicurare il contenimento di eventuali schegge proiettate verso l'alto. Nel caso di copertura con soletta continua, devono essere realizzate aperture collocate in posizioni tali da consentire una naturale ventilazione del locale. In corrispondenza delle aperture di aerazione deve essere realizzata una protezione antintrusione con cancellata o rete metallica. La somma delle superfici aperte, al netto degli ingombri delle protezioni antintrusione, deve essere pari ad almeno un decimo della superficie in pianta del locale. L'altezza dei muri, lungo tutti i lati del locale, deve essere maggiore di almeno 1 m rispetto al punto piu' alto dei recipienti. Qualora le aperture siano schermate da strutture in calcestruzzo armato dello spessore di 15 cm o in acciaio e posizionate in modo tale da impedire la proiezione di eventuali schegge verso l'esterno, non si rende necessario che l'altezza dei muri sia maggiore di 1 m rispetto al punto piu' alto dei recipienti. Per i lati in adiacenza ad altre parti dell'impianto, i muri divisori devono avere uno spessore di almeno 20 cm e devono essere privi di aperture, tranne quelle consentite per il passaggio delle condotte di collegamento delle componenti dell'impianto. Se il locale contiene recipienti con capacita' di accumulo complessiva superiore a 2.000 Nm(elevato)3 di gas, deve essere suddiviso in box e, all'interno di ciascun box, non deve essere accumulata una quantita' di gas superiore a 2.000 Nm(elevato)3. 2.7. Box per i carri bombolai.Sono box impiegati per alloggiare i carri bombolai presso gli impianti alimentati con questi mezzi, o per l'alimentazione di emergenza di impianti alimentati da condotta nel caso di temporanee interruzioni del flusso di idrogeno. Le aperture dei box non devono essere rivolte verso zone ove e' prevista o consentita la presenza di persone estranee all'impianto e/o di parti vulnerabili dell'impianto e delle relative pertinenze. a) Sicurezza di 1° grado. I box devono essere delimitati da due muri paraschegge in calcestruzzo armato su ambo le facce, dello spessore minimo di 15 cm. L'altezza di detti muri deve essere tale da superare almeno di 1 m la massima altezza a cui si trovano i recipienti del carro bombolaio. Inoltre, la lunghezza dei muri dei box deve essere, ad entrambe le estremita', eccedente di almeno 1 m l'ingombro dei recipienti. I box devono essere delimitati da due muri paraschegge in calcestruzzo armato su ambo le facce, dello spessore minimo di 15 cm. L'altezza di detti muri deve essere tale da superare almeno di 1 m la massima altezza a cui si trovano i recipienti del carro bombolaio. Inoltre, la lunghezza dei muri del box deve essere, ad entrambe le estremita', eccedente di almeno 1 m l'ingombro dei recipienti. E' l'Impianto costituito dall'insieme di tubazioni, valvole di intercettazione, di scarico e di sicurezza, nonche' di apparecchiature che compongono la rete di alimentazione, compressione, smorzamento, accumulo, distribuzione del gas e sistema di emergenza. I materiali impiegati devono rispondere ai requisiti di cui al punto 4 dell'allegato I al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 «Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione». 2.8.1. Dispositivo di misura. Quando non esiste riduzione di pressione, il dispositivo di misura puo' essere installato all'aperto, con adeguata protezione dagli agenti atmosferici. La distanza di protezione tra il dispositivo di misura e la recinzione deve essere non inferiore a 3 m. 2.8.2. Tubazioni rigide. Le installazioni dal punto di consegna del gas fino alla rete di adduzione ai compressori devono essere progettate, costruite e collaudate secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 «Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione». Le tubazioni rigide, relative alla linea di alta pressione, devono essere sistemate: a) in cunicoli carrabili dotati alle estremita' di griglie di aerazione con superficie almeno pari alla sezione del cunicolo; b) nel sottosuolo, a profondita' di interramento non inferiore a 0,50 m e protette in analogia a quanto prescritto dal decreto ministeriale 24 novembre 1984, parte prima, sezione 2a, punto 2.6.1; le giunzioni non saldate devono essere ispezionabili. 2.8.3. Tubazioni flessibili. Le tubazioni flessibili, utilizzabili unicamente per i collegamenti dei compressori e dei carri bombolai, devono essere resistenti internamente all'idrogeno ed esternamente alle abrasioni e all'invecchiamento. La loro pressione di esercizio non deve essere inferiore a quella del sistema di condotte in cui vengono inserite. Le tubazioni devono essere progettate secondo le disposizioni di cui al punto 2 dell'allegato I al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 «Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione». 2.8.4. Dispositivi di limitazione della pressione ed accessori di sicurezza. I dispositivi di limitazione della pressione e gli accessori di sicurezza devono essere progettati secondo le disposizioni di cui al punto 2 dell'allegato I al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 «Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione». 2.8.5. Apparecchi di distribuzione automatici. Gli apparecchi di distribuzione devono essere provvisti della marcatura CE e devono soddisfare ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 94/9/CE. 2.8.6. Organi di intercettazione e scarico dell'impianto gas. Gli organi di intercettazione e scarico delle linee di alimentazione dei compressori e gli organi di intercettazione delle linee di collegamento tra i compressori e gli apparecchi di distribuzione, devono essere ubicati all'esterno del locale compressori, in posizione protetta rispetto allo stesso, ed in punti facilmente accessibili all'operatore. 2.9. Sistema di emergenza. Sistema comandato da pulsanti di sicurezza, con riarmo manuale, collocati in prossimita' del locale compressori, della zona rifornimento veicoli e del locale gestore, in grado di: a) isolare completamente le tubazioni di mandata agli apparecchi di distribuzione mediante valvole di intercettazione comandate a distanza, poste a valle di qualsiasi serbatoio di accumulo o smorzamento con capacita' complessiva superiore a 50 Nm(elevato)3; b) isolare completamente la linea di bassa pressione dall'aspirazione dei compressori; c) interrompere integralmente il circuito elettrico dell'impianto e delle installazioni accessorie, ad esclusione delle linee preferenziali che alimentano impianti di sicurezza. 2.10. Impianti elettrici, di terra e di protezione delle scariche atmosferiche. L'impianto di distribuzione di idrogeno deve essere dotato di impianti elettrici, di terra e di protezione dalle scariche elettriche atmosferiche realizzati secondo quanto indicato dalla legge n. 186 del 1° marzo 1968. L'alimentazione delle varie utenze, fatta eccezione per gli impianti idrici antincendio, deve essere intercettabile, oltre che dalla cabina elettrica, anche da un altro comando ubicato in posizione protetta. 2.11. Protezione antincendio. In prossimita' di ogni elemento pericoloso dell'impianto deve essere posizionato almeno un estintore portatile di capacita' estinguente non inferiore a 21A, 113BC e carica nominale non inferiore a 6 kg. Gli estintori devono essere disposti in posizione visibile, facilmente accessibile e rapidamente raggiungibile. Deve essere inoltre realizzata una apposita rete naspi/idranti le cui caratteristiche prestazionali e di alimentazione sono quelle definite per la protezione interna dalla norma UNI 10779 con riferimento al livello di rischio 2. Per quanto riguarda i componenti degli impianti, le modalita' di installazione, i collaudi e le verifiche periodiche, le alimentazioni idriche e i criteri di calcolo idraulico delle tubazioni
si applicano le norme di buona tecnica vigenti. 2.12. Sistemi di rilevazione. Tutti gli elementi pericolosi dell'impianto devono essere sorvegliati mediante l'installazione di un impianto di rilevazione di idrogeno nonche' mediante l'installazione di un impianto di rilevazione di fumo, di fiamma e di scintilla. Detti impianti devono essere collegati con il sistema di emergenza di cui al precedente punto 2.9. Titolo IIIDISTANZE DI SICUREZZA 3.1. Entita' delle distanze di sicurezza. In relazione al grado di sicurezza con cui gli elementi sono realizzati, devono essere rispettate le seguenti distanze di sicurezza, fatto salvo quanto disposto per gli impianti misti al successivo Titolo VI. Per gli impianti nei quali viene adottata una pressione di erogazione superiore a 220 bar e comunque non superiore a 350 bar, le distanze di sicurezza stabilite dal presente Titolo devono essere aumentate del 50%. A) Elementi con sicurezza di 1° grado
(*) Per il locale compressori la distanza di sicurezza esterna, ad eccezione di quella computata rispetto ad edifici destinati alla collettivita', puo' essere ridotta del 50% qualora risulti verificata una delle seguenti condizioni: a) le aperture dei locali non siano rivolte verso edifici esterni all'impianto; b) tra le aperture del locale compressori e le costruzioni esterne all'impianto siano realizzate idonee schermature di tipo continuo con muri in calcestruzzo armato su ambo le facce, aventi spessore minimo di 15 cm ed altezza non inferiore a 2,5 m, tali da assicurare il contenimento di eventuali schegge proiettate verso le costruzioni esterne. __________
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(*) Le distanze di sicurezza esterna e di protezione degli apparecchi di distribuzione automatici possono essere ridotte del 50% qualora tra gli stessi e le costruzioni esterne all'impianto, tranne quelle adibite alla collettivita', siano realizzate idonee schermature di tipo continuo con muri in calcestruzzo armato su ambo le facce aventi spessore minimo di 15 cm ed altezza non inferiore a 2,5 m, tali da assicurare il contenimento di eventuali schegge proiettate verso le costruzioni esterne. ___________________ D) Altre distanze di sicurezza. Tra gli elementi pericolosi di cui al punto 1.2.3 ed i sotto elencati locali destinati a servizi accessori, devono essere rispettate le seguenti distanze di sicurezza: a) ufficio del gestore, magazzino, servizi igienici, officina senza utilizzo di fiamme libere e impianto lavaggio: distanze di sicurezza di cui alle precedenti lettere A), B) e C); b) cabina energia elettrica: 15 m; c) abitazione gestore: distanza di sicurezza esterna; d) posti di ristoro e/o vendita: fino a 50 m(elevato)2 di superficie coperta complessiva: si applicano le distanze di sicurezza interna di cui alle precedenti lettere A), B), C); nel caso di superfici superiori a quelle sopra indicate: 20 m. Ove i posti di ristoro ed i locali di vendita risultino contigui su una o piu' pareti, o sottostanti o sovrastanti tra loro ma non direttamente comunicanti, ovvero risultino non contigui e separati tra loro da semplici passaggi coperti, le rispettive superfici non vanno cumulate. I piazzali dell'impianto non devono comunque essere attraversati da linee elettriche aeree con valori di tensione superiori a quelli sopra indicati. Titolo IVNORME DI ESERCIZIO 4.1. Generalita'. Nell'esercizio degli impianti fissi di distribuzione stradale di idrogeno per autotrazione devono essere osservati, oltre agli obblighi di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e alle disposizioni riportate nel decreto ministeriale 10 marzo 1998, le prescrizioni specificate nei punti seguenti. 4.1.1. Sorveglianza dell'esercizio. L'esercizio e' ammesso solo sotto sorveglianza di una o piu' persone formalmente designate al controllo dell'esercizio stesso e che abbiano una conoscenza della conduzione dell'impianto, dei pericoli e degli inconvenienti che possono derivare dai prodotti utilizzati o stoccati. 4.1.2. Rifornimento. Il rifornimento degli autoveicoli deve essere eseguito da personale addetto all'impianto.
4.2. Operazione di erogazione. Durante le operazioni di erogazione e di normale esercizio dell'impianto il personale addetto deve osservare e far osservare le seguenti prescrizioni: a) posizionare almeno un estintore, pronto all'uso, in dotazione all'impianto, nelle vicinanze dell'apparecchio di distribuzione e a portata di mano; b) accertarsi che i motori degli autoveicoli da rifornire siano spenti; c) durante le operazioni di erogazione, rispettare e far rispettare il divieto di fumare, anche a bordo del veicolo e comunque impedire che vengano accese o fatte circolare fiamme libere entro il raggio di almeno 6 m dal perimetro degli apparecchi di distribuzione; d) rispettare e far rispettare il divieto di rifornimento di recipienti mobili. 4.3. Prescrizioni generali di emergenza. Il personale addetto all'impianto deve: a) essere edotto sulle norme contenute nel presente allegato, sul regolamento interno di sicurezza e sul piano di emergenza predisposto; b) intervenire immediatamente in caso di incendio o di pericolo agendo sui dispositivi e sulle attrezzature di emergenza in dotazione all'impianto, nonche' impedire, attraverso segnalazioni, sbarramenti ed ogni altro mezzo idoneo, che altri veicoli o persone accedano all'impianto, ed avvisare i servizi di soccorso. 4.4. Documenti tecnici. Presso l'impianto devono essere disponibili i seguenti documenti: a) un manuale operativo contenente le istruzioni per l'esercizio dell'impianto; b) uno schema di flusso semplificato degli impianti di stoccaggio e/o di produzione, di misura, compressione e distribuzione dell'idrogeno per autotrazione; c) una planimetria riportante l'ubicazione degli impianti e delle attrezzature antincendio, nonche' l'indicazione delle aree protette dai singoli impianti antincendio; d) gli schemi degli impianti elettrici, di segnalazione e allarme. 4.5. Segnaletica di sicurezza. Devono essere osservate le disposizioni sulla segnaletica di sicurezza di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1996). Inoltre nell'ambito dell'impianto ed in posizione ben visibile deve essere esposta idonea cartellonistica riproducente uno schema di flusso dell'impianto gas ed una planimetria dell'impianto di distribuzione. In particolare devono essere affisse istruzioni per gli addetti inerenti:
In prossimita' degli apparecchi di distribuzione idonea cartellonistica dovra' indicare le prescrizioni ed i divieti per gli automobilisti, fra cui anche i cartelli indicanti che il veicolo puo' essere messo in moto soltanto dopo che la pistola di erogazione e' stata disinserita da parte dell'addetto al rifornimento. 4.6. Chiamata di soccorso. Titolo V 5.1. Premessa. Gli impianti regolamentati al presente titolo sono destinati unicamente al rifornimento di flotte aziendali, con produzione di idrogeno inferiore a 50 Nm(elevato)3/h. Per quanto non menzionato al presente titolo, si applicano le disposizioni indicate ai titoli I, II, III e IV della presente regola tecnica. 5.2. Caratteristiche costruttive. Gli elementi costituenti gli impianti di rifornimento di flotte aziendali devono essere realizzati esclusivamente con caratteristiche di sicurezza di 1° grado, stabilite al punto 1.3 e con aperture completamente schermate. 5.3. Recinzione. Se l'impianto e' ubicato all'interno di una struttura aziendale la cui recinzione e' realizzata con le caratteristiche indicate al terzo capoverso del punto 2.2 del presente allegato, non si rende necessaria una ulteriore recinzione dei locali contenenti gli elementi pericolosi di cui al punto 1.2.3, qualora siano soddisfatti entrambi i seguenti requisiti:
5.4. Distanze di sicurezza. Devono essere rispettate le distanze di protezione indicate al punto 3.1. 5.4.2.Distanze di sicurezza interne. Tra gli elementi costituenti l'impianto di distribuzione e tra questi e gli altri elementi costituenti la struttura dell'azienda entro la quale e' ubicato l'impianto, devono essere rispettate le distanze di sicurezza interne indicate al punto 3.1, ad eccezione della distanza tra gli apparecchi di distribuzione che puo' essere ridotta fino a 4 m. 5.4.3. Distanze di sicurezza esterne. Devono essere rispettate le distanze di sicurezza esterne indicate al punto 3.1. 5.5. Prescrizioni di sicurezza. Gli apparecchi di distribuzione devono essere dotati di giunto antistrappo sulla manichetta di carico. IMPIANTI MISTI DI DISTRIBUZIONE STRADALE PER AUTOTRAZIONE E' consentita la costruzione di impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione installati nell'ambito di stazioni di distribuzione stradale di altri carburanti, a condizione che siano rispettate le seguenti distanze di sicurezza: a) tra gli elementi pericolosi dell'impianto di distribuzione di idrogeno per autotrazione di cui al punto 1.2.3 ed i serbatoi di benzina e gasolio: 10 m; b) tra gli elementi pericolosi dell'impianto di distribuzione di idrogeno per autotrazione di cui al punto 1.2.3 ed i serbatoi di gas di petrolio liquefatti: 20 m; per gli apparecchi di distribuzione di idrogeno tale distanza e' ridotta a 10 m; c) tra gli elementi pericolosi dell'impianto di distribuzione di idrogeno per autotrazione di cui al punto 1.2.3 e gli elementi pericolosi dell'impianto di distribuzione di gas naturale: 15 m; per gli apparecchi di distribuzione di idrogeno tale distanza e' ridotta a 8 m; d) tra gli apparecchi di distribuzione deve essere rispettata la distanza di sicurezza interna di 8 m. Tra gli elementi pericolosi di cui al punto 1.2.3, ad eccezione degli apparecchi di distribuzione automatici, e gli altri elementi pericolosi dei diversi impianti che costituiscono il complesso, debbono essere realizzate idonee schermature di tipo continuo in muratura o con elementi prefabbricati in calcestruzzo o in altro materiale incombustibile di equivalente resistenza meccanica. Costituiscono schermatura le strutture perimetrali dei suddetti elementi pericolosi aventi caratteristiche costruttive di 1° grado. Per gli impianti nei quali viene adottata una pressione di erogazione superiore a 220 bar e comunque non superiore a 350 bar, le distanze di sicurezza stabilite dal presente Titolo devono essere aumentate del 50%. Fonte: Ministero dell'Interno |
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