È stato pubblicato nella gazzetta ufficiale del 13 settembre 2006 il decreto del 31 agosto scorso sulla “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione”. Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, gli impianti di distribuzione idrogeno per autotrazione sono realizzati e gestiti in modo da garantire i seguenti obiettivi: rendere minime le cause di rilascio accidentale di idrogeno, di incendio e di esplosione; limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone; limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e/o locali contigui all'impianto; permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza. Il nuovo decreto precisa quali ubicazioni siano consentite per gli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione. L'attestazione che l'area prescelta sia a norma di legge deve essere rilasciata dal competente ufficio dell'amministrazione comunale. L'impianto per la produzione in sito dell'idrogeno, laddove previsto, deve essere oggetto di specifica valutazione di rischio. È inoltre consentita la costruzione di impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione installati nell'ambito di stazioni di distribuzione stradale di altri carburanti, a condizione che siano rispettate le distanze di sicurezza stabilite nel decreto |
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