Fotovoltaico e scambio sul posto

La delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 28/06 del 13 febbraio 2006 sostituisce e abroga la precedente n. 224/00 aggiornando le “Condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW”, ai sensi del Dlgs 387/03.

Tra le novità introdotte dalla delibera 28/06 è previsto che il saldo positivo relativo ad un dato anno possa essere utilizzato a compensazione di eventuali saldi negativi per un massimo di 3 anni successivi all'anno in cui è stato maturato. All'art. 6, comma 6 della stessa delibera si precisa inoltre che, nel caso in cui detta compensazione in energia non venga effettuata entro tale termine, il credito residuo verrà annullato.

Con la nuova delibera si stabilisce che la controparte del contratto di scambio (il Gestore contraente) sia l'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale in cui è ubicato l'impianto del Richiedente, che in alcuni casi non coincide con il gestore della rete a cui è connesso l'impianto.

Il contratto per il servizio di scambio sul posto sottoscritto ai sensi della delibera n. 224/00 non risulta più coerente con le innovazioni introdotte dalla deliberazione n. 28/06, e pertanto, per quei soggetti che avevano già sottoscritto un contratto di scambio sul posto con riferimento alla precedente delibera, risulta necessario effettuare la transizione al nuovo schema contrattuale.

Infatti, mentre lo schema di contratto riportato in allegato alla delibera n. 224/00 prevedeva una durata dello stesso di un anno a partire dalla data di sottoscrizione (o da una data concordata tra le parti) ed il tacito rinnovo di anno in anno, a partire dal 13 febbraio 2006 tutti i contratti di scambio sul posto sottoscritti ai sensi della delibera n. 224/00 troveranno applicazione fino alla data di scadenza prevista in ciascuno di essi e non saranno più tacitamente rinnovati. Entro la suddetta data di scadenza, il Gestore contraente sottoporrà al Richiedente un nuovo contratto di scambio sul posto, redatto in conformità allo schema di contratto riportato in allegato alla deliberazione n. 28/06, che sostituirà il precedente contratto.

Allo scadere del primo Anno Contrattuale (come definito dalla delibera n. 28/06) relativo al nuovo contratto di scambio, il Gestore contraente riporterà l'eventuale saldo positivo maturato dal Richiedente, con riferimento all'ultimo periodo di vigenza del vecchio contratto, nel calcolo dei quantitativi di energia di cui all'articolo 7, comma 7 della delibera n. 28/06, considerandolo come “Saldo annuale riportabile” (v. definizione all'art. 6, comma 7 delibera n. 28/06), e applicando a tale saldo positivo la regola del riporto per un massimo di tre anni a partire dall'anno in cui è stato maturato.

Si precisa che gli impianti di potenza superiore a 20 kW e quelli di potenza fino a 20 kW che non accedono alla disciplina di cui all'art. 6 del D.Lgs. 387/03 (servizio di scambio sul posto), è possibile cedere in rete, vendendola, l'energia non consumata in loco.

Per info: FAQ pubblicate dal GRTN

Fonte: Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

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