Nuovo decreto e ulteriori incentivi per il fotovoltaico

È in vigore dal 16 febbraio scorso il Decreto 6 febbraio 2006 che rivede i “Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare” definiti nel decreto 28 luglio 2005.

Un'importante modifica contenuta nel nuovo testo riguarda l'incremento dell'obiettivo nazionale di potenza nominale cumulata da installare entro il 2015: i 300 MW consentiti nella precedente versione (art. 11, comma 1 DM 28.07.05) passano a 1000 MW, mantenendo invariato il termine temporale del 2015.

È stato inoltre aggiornato il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere l'incentivazione. Mentre in precedenza le tariffe incentivanti erano riconosciute fino ad una potenza nominale cumulativa (di tutti gli impianti che ottengono le medesime tariffe incentivanti) pari a 100 MW, la soglia è ora elevata al valore di 500 MW, di cui 360 MW riguardano impianti di potenza non superiore a 50 kW e 140 MW impianti di potenza superiore a 50 kW.

Per quanto riguarda il termine per l'inoltro delle domande di ammissione alle tariffe incentivanti, la dicitura "Nel periodo intercorrente tra il 1° e il 31 marzo, l'1 e il 30 giugno, l'1 e il 30 settembre, l'1 e il 31 dicembre di ciascun anno" sostituisce la precedente "Entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ciascun anno".

La misura della cauzione, già prevista dal DM 28 luglio 2005, da prestarsi sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa viene ridotta a 1000 euro (anziché 1500) per ogni kW di potenza nominale

Tra le novità del presente decreto, nel caso in cui sia persona giuridica a presentare la domanda, accederanno alle tariffe incentivanti anche gli impianti composti di moduli fotovoltaici a film sottile (silicio amorfo).

Hanno priorità di accesso agli incentivi le domande già inoltrate tra la data di entrata in vigore del decreto del 28 luglio e la data di entrata in vigore del presente decreto, ma non ammesse a beneficiare delle tariffe incentivanti in ragione dell'esaurimento dei limiti di potenza nominale cumulativa.

Infine, le tariffe incentivanti riconosciute sono incrementate del 10% qualora i moduli fotovoltaici siano integrati in edifici di nuova costruzione o in edifici in ristrutturazione, (come definita all'art. 3, comma 2, del Dlgs 19 agosto 2005, n. 192). Per tale tipo di applicazione le tariffe restano costanti fino all'anno 2012 incluso, e pertanto non si applicano gli aggiornamenti richiamati all'art. 6, comma 6 del decreto 28 luglio.

Fonte: Ministero delle attività produttive

 

 

 

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