Avanza anche in Italia l'attuazione del Protocollo di Kyoto

Il Protocollo di Kyoto, ratificato da tutti i Paesi UE, viene progressivamente attuato attraverso direttive comunitarie, recepite dai Paesi membri.
Il Protocollo prevede specifici meccanismi che agiscono sul sistema economico e produttivo per indurre la riduzione delle emissioni da parte delle maggiori attività produttrici di gas ad effetto serra.
Ad esempio, la Direttiva 2003/87/CE (Direttiva ETS) ha istituito un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità, denominato Emission Trading System (ETS), al fine di promuovere la riduzione di tali emissioni secondo criteri di efficienza economica.
Il sistema prevede che gli Stati membri, attraverso i Piani Nazionali di Assegnazione (PNA), stabiliscano le quote annuali di emissioni da assegnare agli impianti industriali che svolgono attività di combustione energetica, produzione e trasformazione dei metalli ferrosi, lavorazione di prodotti minerali, produzione di pasta per carta a partire dal legno e da altre materie fibrose e produzione di carta e cartoni. Ogni quota attribuisce agli impianti il diritto di immettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente (CO2 equivalente) in atmosfera nel corso dell'anno di riferimento della quota stessa.
I gestori degli impianti regolati dalla Direttiva ETS devono restituire annualmente un numero di quote corrispondente alle emissioni reali prodotte: l'eventuale surplus di quote (differenza positiva tra le quote assegnate e le emissioni reali) può essere accantonato o venduto, mentre il deficit di quote può essere coperto attraverso il loro acquisto. La mancata restituzione di un certo numero di quote prevede una sanzione di 40 € per ciascuna quota nel periodo 2005 - 2007 e di 100 € negli anni successivi. Il pagamento della sanzione non esonera i gestori degli impianti dalla restituzione delle quote relative alle emissioni prodotte in eccesso.
La vendita e l'acquisto delle quote possono avvenire tramite contrattazioni bilaterali o piattaforme di scambio organizzate (borse dei fumi): le transazioni sono aperte sia ai gestori degli impianti sia a soggetti terzi.
La Direttiva 2004/101/CE ha riconosciuto l'utilizzo anche degli altri meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto (Joint Implementation e Clean Development Mechanism) nel sistema di scambio delle quote, stabilendo la validità dei crediti di emissione ottenuti dall'attuazione di tali meccanismi per rispondere agli obblighi di riduzione delle emissioni.
La legge 30 dicembre 2004, n. 316 (G.U. n. 2 del 4 gennaio 2005, testo coordinato a pag. 72) ha permesso l'applicazione in Italia della Direttiva ETS dal gennaio 2005; il PNA italiano relativo al periodo 2005 - 2007 è stato approvato dalla Commissione Europea il 25 maggio 2005. Entro i primi mesi del 2006 è prevista l'apertura anche in Italia di un mercato per lo scambio delle quote, organizzato dal Gestore del Mercato Elettrico (GME), che ha già emesso un documento contenente il regolamento di tale mercato. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) è stata incaricata di gestire il registro delle quote di emissione: nel registro verrà aperto a ciascun operatore un conto di deposito, sul quale saranno accreditate le quote di emissione distribuite secondo il PNA. Il prezzo indicativo delle quote, soggetto a contrattazione e quindi variabile in funzione delle regole del mercato, è attualmente di 20 €/ton.


Fonte: Polo Tecnologico per l'Energia srl (Trento)