Regione Lazio
"Energie intelligenti e l'idrogeno"
Emendamenti al collegato della finanziaria 2006

Art ….

(Disposizioni concernenti le energie intelligenti e l’idrogeno. Costituzione

 del Consorzio “Agenzia regionale per le energie intelligenti”)

1.   La Regione, al fine di promuovere la produzione e l’utilizzazione delle “energie intelligenti”, comprendenti l’energia da fonti rinnovabili e l’efficienza energetica, e dell’idrogeno, favorisce e sostiene:

a)      le azioni volte al risparmio energetico e all’utilizzo di energie rinnovabili;

b)      la ricerca e la produzione nel settore delle energie intelligenti e dell’idrogeno;

c)      la progettazione di quartieri urbani esemplari nell’uso delle energie intelligenti;

d)      la costituzione di poli energetici per la ricerca, la produzione, la diffusione e il trasferimento tecnologico di impianti ad idrogeno e di energie rinnovabili, tra cui gli impianti fotovoltaici con celle organiche;

e)      la realizzazione di “tetti intelligenti”, ossia di coperture verdi o di impianti per la produzione di energie rinnovabili, ad alta valenza architettonica, rivolta anche al miglioramento della qualità dell’aria dei centri urbani;

f)       la sostituzione di impianti tradizionali semaforici con impianti a led a basso consumo;

g)      la diffusione e l’implementazione di energie intelligenti negli edifici pubblici e privati;

h)      l’uso di biocarburanti nell’ambito del trasporto pubblico regionale e , attraverso specifici accordi con comuni e province, del trasporto pubblico locale, nella misura minima obbligatoria del 30 per cento del parco motori entro il 2008;

i)        l’uso di mezzi di trasporto ecologici a nullo o a basso impatto ambientale nell’ambito del trasporto pubblico regionale;

l)    la partecipazione ai programmi europei.

2.                 Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti, sentita la commissione consiliare competente, i criteri per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1 e i criteri per l’utilizzo dei fondi di cui ai comma 4 e 5.

3.   Per il raggiungimento degli obiettivi individuati dal “Programma europeo sulle energie intelligenti” dell’Unione europea, la Regione, nelle more dell’emanazione della legge regionale di cui all’articolo 56 dello Statuto, promuove la costituzione, secondo le disposizioni del codice civile, di un consorzio denominato “Agenzia regionale per le energie intelligenti”, cui partecipano, oltre la Regione stessa, enti pubblici e privati, ivi compresi gli enti di ricerca. La partecipazione della Regione al consorzio è subordinata alle seguenti condizioni:

a)   che lo statuto del consorzio indichi, in particolare, come scopo sociale:

1)     la diffusione e la promozione sul territorio della cultura energetica;

2)     la predisposizione del piano regionale strategico sulle energie intelligenti;

3)     il supporto alla creazione ed alla gestione di poli integrati di sviluppo sull’idrogeno e sull’energia solare;

4)     la creazione e la gestione di sportelli informativi per i cittadini e per gli enti pubblici e privati;

5)     il perseguimento di azioni volte a favorire attività  sostenibili, anche nell’ambito della cooperazione tra i popoli;

6)     il supporto agli enti pubblici per la partecipazione ai bandi comunitari;

b)      che il Presidente del Consiglio d’amministrazione sia nominato secondo i criteri previsti dal bando comunitario, e che la maggioranza dei componenti sia indicata dalla Regione;

c)      che sia previsto un direttore nominato e revocato dal Consiglio di amministrazione .

4.                 L’utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dagli stanziamenti comunitari, statali e regionali è coordinato nell’ambito di un fondo unico per le energie intelligenti e l’idrogeno, articolato in più capitoli riferiti alle diverse fonti di provenienza. In particolare afferiscono al fondo tutti i capitoli del bilancio regionale inerenti le fonti energetiche rinnovabili, ovvero i capitoli E12101, E12103, E12104, E12105, E12106, E12107, E12506, E12507.

5.   La Regione concorre con ulteriori risorse alle finalità del presente articolo, mediante l’istituzione di apposito capitolo, nell’ambito dell’UPB E12, denominato “Ulteriori risorse regionali per le energie intelligenti e l’idrogeno”, che affluisce al fondo unico di cui al comma 4, con uno stanziamento annuo di euro 15 milioni per il triennio 2006-2008.

6.   Al fine di favorire i finanziamenti in conto terzi dei “microproduttori” di energia da fonti rinnovabili, degli utilizzatori e di chiunque ricorre ad interventi di efficienza energetica è’ istituito altresì un apposito capitolo, nell’ambito della UPB E12, denominato “Fondo di rotazione per le energie intelligenti”, con uno stanziamento annuo di euro 5 milioni per il triennio 2006-2008.

7. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti, sentita la commisione consiliare competente, i criteri di gestione del fondo di rotazione, di cui al comma 6, e di concessione dei relativi finanziamenti.

Art.

(Interventi a sostegno di biocombustibili e biocarburanti)

1. La Regione, al fine di indirizzare lo sviluppo, la produzione e l’utilizzazione delle biomasse a fini energetici, con particolare riferimento ai biocombustibili ed ai biocarburanti, in coerenza con le politiche agricole, ambientali ed energetiche regionali, concede contributi per:

a)      la raccolta, il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione di specie oleaginose finalizzate alla produzione di olio ad uso energetico ed alla trasformazione in biodiesel;

b)      la raccolta, il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione di specie zuccherine o amidacee  finalizzate alla trasformazione in bioetanolo;

c)      la raccolta, il trattamento e l’utilizzazione dei sottoprodotti delle colture agricole e delle utilizzazioni forestali destinati all’alimentazione di impianti termici e termoelettrici;

d)      la realizzazione di impianti per la trasformazione delle produzioni da agricoltura non alimentare in energie rinnovabili.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

3. Gli oneri connessi all’attuazione del presente articolo ricadono sul capitolo E33556, il cui stanziamento è appositamente incrementato per l’importo annuo di euro 2 milioni, per il triennio 2006-2008, nonché sul capitolo da istituire nell’ambito UPB B12, denominato “Investimenti per interventi a sostegno dell’agricoltura non alimentare”, con uno stanziamento di euro 5 milioni.

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Fonte :
Assessorato Ambiente e Cooperazione tra i Popoli
dott.sa Silvia Saba
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