di
Ambiente
Risorse Salute
Novembre '99
*Il regolamento
è stato inserito nel dossier "Agricoltura biologica" pubblicato
nel numero 69 di "Ambiente Risorse Salute" I. L'allegato I è modificato come
segue: 1) Nella parte «Vegetali e prodotti
vegetali» il comma relativo agli animali e ai prodotti animali è
soppresso. 2) Il titolo «Vegetali e prodotti
vegetali» è sostituito da «A. Vegetali e prodotti
vegetali». 3) Sono aggiunte le seguenti rubriche e
sezioni:
1.1 Le produzioni
animali rappresentano una componente dell'attività di numerose aziende
agricole operanti nel settore dell'agricoltura biologica.
1.3
1.7.
a) l'area non sia stata
trattata con prodotti diversi da quelli previsti all'allegato II del
presente regolamento per un periodo di almeno tre anni; b) qualsiasi animale che
utilizzi il pascolo in questione e non sia soggetto alle
prescrizioni del presente regolamento provenga da allevamenti
estensivi, quali definiti all'articolo 6, paragrafo 5, del
regolamento (CE) n. 950/97; oppure, ove si tratti di specie non
menzionate in tale regolamento, il numero di animali per ettaro sia
equivalente a 170 kg di azoto per ettaro all'anno come definito
nell'allegato VII del presente regolamento; 2.
Allegato al Regolamento (CE) n. 1804/1999*, che
completa, per le produzioni animali, il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al
metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale
metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari
1.
Principi generali
1.2.
Le produzioni
animali devono contribuire all'equilibrio dei sistemi di produzione
agricola rispon dendo alle esigenze di elementi nutritivi delle
colture e migliorando la sostanza organica del suolo.Esse
contribuiscono in tal modo a creare e a mantenere rapporti di
complementarità fra terra evegetale, vegetale e animali,
animale e terra. Quale parte di questo concetto, la produzione
senzaterra non è conforme alle norme del presente
regolamento.
.Impiegando risorse naturali rinnovabili
(deiezioni zootecniche, colture di leguminose, colture forag-gere),
il binomio coltura-allevamento e i sistemi di pascolo consentono la
salvaguardia e il miglioramento della fertilità del suolo a
lungo termine e contribuiscono allo sviluppo di
un'agricolturasostenibile.
1.4.
L'allevamento praticato nel quadro
dell'agricoltura biologica è una produzione legata alla
terra.
Tranne qualora esista un'autorizzazione eccezionale del
presente allegato, gli animali devono disporre di un'area di
pascolo. Il numero di capi per unità di superficie
sarà limitato in misura tale da consentire una gestione
integrata delle produzioni animali e vegetali a livello di
unità di produ- zione e in modo da ridurre al minimo ogni
forma di inquinamento, in particolare del suolo e delle acque
superficiali e sotterranee. La consistenza del patrimonio zootecnico
sarà essenzialmente con nessa alla superficie disponibile al
fine di evitare i problemi del sovrappascolo e dell'erosione e di
consentire lo spargimento delle deiezioni animali onde escludere
danni all'ambiente. Nel capitolo 7figurano norme dettagliate per
l'uso di deiezioni organiche.
1.5
.Nell'agricoltura biologica, tutti gli
animali appartenenti ad una stessa unità di produzione devonoessere
allevati nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.
1.6
. Tuttavia
è ammessa nell'azienda la presenza di animali che non sono allevati
secondo le disposizioni del presente regolamento purché l'allevamento di
questi animali abbia luogo in un'unità distinta, provvista di stalle e
pascoli nettamente separati da quelli adibiti alla produzione conforme alle
norme del presente regolamento, e a condizione che si tratti di animali di
specie diversa
In deroga a questo principio, gli animali che non sono allevati secondo le
disposizioni del presenteregolamento possono utilizzare, ogni anno per un
periodo limitato di tempo, il pascolo di unitàconformi al regolamento
stesso, purché tali animali provengano da allevamenti estensivi [come
definito all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 950/97 (*) e, ove
si tratti di specie non menzionate in tale regolamento, il numero di animali per
ettaro sia equivalente a 170 kg di azoto per ettaro all'anno come definito
nell'allegato VII del presente regolamento] e nessun altro animale soggetto alle
prescrizioni del presente regolamento sia presente sullo stesso pascolo nello
stesso tempo. Questa deroga è subordinata all'autorizzazione preventiva
dell'organismo o dell'autorità di controllo.
1.8
. In forza di una seconda
deroga a questo principio, gli animali allevati secondo le prescrizioni del
presente regolamento possono utilizzare un'area di pascolo comune purché:
c) i prodotti animali derivanti da animali allevati secondo le
disposizioni del presente regolamento, nel periodo in cui
utilizzavano il pascolo comune, non siano considerati di origine
biologica, a meno che si dimostri in modo soddisfacente
all'organismo o all'autorità di controllo che essi sono stati
nettamente separati da altri animali non rispondenti ai requisiti
del presente regolamento.
2.1.
Conversione di aree associate a produzioni animali biologiche2.1.1. In caso di conversione di un'unità di produzione, l'intera superficie dell'unità utilizzata per l'alimentazione degli animali deve rispondere alle norme di produzione dell'agricoltura biologica, utilizzando i periodi di conversione stabiliti nella parte A del presente allegato "Vegetali e prodotti vegetali".
2.1.2. In deroga a questo principio, il periodo di conversione può essere ridotto di 1 anno per i pascoli, iparchetti all'aperto e gli spiazzi liberi utilizzati da specie non erbivore. Detto periodo può essereridotto a 6 mesi se le aree interessate non sono state sottoposte, in anni recenti, a trattamenti conprodotti diversi da quelli previsti nell'allegato II del presente regolamento. Questa deroga deve essere autorizzata dall'organismo o dall'autorità di controllo.
2.2.
Conversione di animali e prodotti animali2.2.1. I prodotti animali possono essere venduti con la denominazione biologica soltanto se gli animali sono stati allevati secondo le norme del presente regolamento per un periodo di almeno:
— 12 mesi per gli equini ed i bovini (comprese le specie
Bubalus e Bison) destinati alla produ zione di carne ed in ogni caso per almeno tre quarti della loro vita;— 6 mesi per i piccoli ruminanti ed i suini; tuttavia, per un periodo transitorio che scade il 24 agosto 2003, il periodo per i suini è di 4 mesi;
— 6 mesi per gli animali da latte; tuttavia per un periodo transitorio che scade il 24 agosto 2003,
il periodo è di 3 mesi;
— 10 settimane per il pollame introdotto prima dei 3 giorni di età e destinato alla produzione di carne;
— 6 settimane per le ovaiole.
2.2.2. In
deroga al paragrafo 2.2.1 e per la costituzione del patrimonio, i vitelli e i
piccoli ruminanti che sono
destinati alla produzione di carne possono essere venduti con la denominazione
biologica per un periodo
transitorio che scade il 31 dicembre 2003, purché:
— provengano da un
allevamento estensivo;
— siano stati allevati nell'unità biologica fino al momento della vendita o della macellazione per
un periodo minimo di 6 mesi per i vitelli e di 2 mesi per i piccoli ruminanti;
— l'origine degli animali sia conforme alle condizioni di cui al quarto e quinto trattino del paragrafo 3.4.
2.3. Conversione simultanea
2.3.1. In deroga ai punti 2.2.1, 4.2 e 4.4 nel caso di conversione simultanea dell'intera unità di produzione — compresi animali, pascoli e/o area utilizzata per il foraggio — il periodo totale di conversione combinato per tutti questi elementi è ridotto a 24 mesi, fatte salve le condizioni seguenti:
a) la deroga si applica soltanto agli animali esistenti e alla loro progenie e nel contempo anche all'area utilizzata per foraggio/pascolo prima dell'inizio della conversione;
b) gli animali sono nutriti principalmente con prodotti dell'unità di produzione.
3.
Origine degli animali3.1. Nella scelta delle razze o delle varietà si deve tener conto della capacità degli animali di adattarsialle condizioni locali nonché della loro vitalità e resistenza alle malattie. Inoltre le razze e le varietà devono essere selezionate al fine di evitare malattie specifiche o problemi sanitari connessi con alcune razze e varietà utilizzate nella produzione intensiva (ad es. sindrome da stress dei suini, PME, morte improvvisa, aborto spontaneo, nascita difficoltosa con taglio cesareo, ecc.), dando la preferenza a razze e varietà autoctone.
3.2. Gli animali devono provenire da unità di produzione che osservino le norme di produzione di cui all'articolo 6 e al presente allegato ed essere mantenuti per tutta la loro vita in questo sistema di produzione.
3.3. Come prima deroga e previa autorizzazione dell'organismo o dell'autorità di controllo, il bestiame esistente nell'unità di produzione che non è conforme alle norme del presente regolamento può essere convertito.
3.4. Come seconda deroga, in caso di prima costituzione del patrimonio e in mancanza di un numerosufficiente di animali ottenuti con metodi biologici, possono essere introdotti nelle unità di produzione biologiche animali ottenuti con metodi non biologici alle seguenti condizioni:
— pollastrelle destinate alla produzione di uova, purché in età non superiore alle 18 settimane;
— pulcini destinati alla produzione di carne, con meno di 3 giorni quando lasciano l'unità in cui sono stati prodotti;
— bufali di meno di 6 mesi;
— vitelli e puledri allevati secondo le norme del presente regolamento subito dopo lo svezzamento e in ogni caso di meno di 6 mesi;
— pecore e capre allevate secondo le norme del presente regolamento subito dopo lo svezzamento e in ogni caso di meno di 45 giorni;
— suinetti allevati secondo le norme del presente regolamento subito dopo lo svezzamento e di peso inferiore a 25 kg.
3.5. La suddetta deroga, che deve essere preventivamente autorizzata dall'organismo o dall'autorità di controllo, è applicabile durante un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2003.
3.6. Come terza deroga, il rinnovo o la ricostituzione del patrimonio sono autorizzati dall'organismo o dall'autorità di controllo in mancanza di animali ottenuti con metodi biologici e nei seguenti casi:
a) elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di catastrofi;
b) pollastrelle di età non superiore a 18 settimane destinate alla produzione di uova;
c) pollame di meno di tre giorni destinato alla produzione di carne e suinetti subito dopo lo svezzamento e di peso inferiore a 25 kg.
I casi di cui alle lettere b) e c) sono autorizzati per un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2003.
3.7. Nel caso di suini, pollastrelle e pollame destinati alla produzione di carne, questa deroga transitoriaè riesaminata prima della scadenza per vagliare eventuali possibilità di proroga di tale scadenza.
3.8. Come quarta deroga, al fine di completare l'incremento naturale e di garantire il rinnovo del patrimonio, in mancanza di animali ottenuti con metodi biologici e unicamente con l'autorizzazionedell'organismo o dell'autorità di controllo, possono essere introdotti annualmente, entro un massimo del 10% del bestiame bovino o equino adulto (comprese le specie
Bubalus e Bison) e del 20%del bestiame suino, ovino o caprino adulto dell'azienda, animali — ad esempio animali di sessofemminile (nullipari) — provenienti da allevamenti non biologici.3.9. Le percentuali previste dalla suddetta deroga non si applicano alle unità di produzione di meno didieci equini o bovini, o di meno di cinque suini, ovini o caprini. Per tali unità qualsiasi rinnovo dicui sopra è limitato al massimo di un capo all'anno.
3.10. Dette percentuali possono essere maggiorate, fino al 40%, dietro parere favorevole dell'organismoo dell'autorità di controllo, nei seguenti casi particolari:
— estensione significativa dell'azienda;
— cambiamento della razza;
— sviluppo di una nuova produzione.
3.11. Come quinta deroga, l'introduzione di maschi riproduttori provenienti da allevamenti non biologiciè autorizzata a condizione che gli animali vengano successivamente allevati e nutriti per il resto della loro vita secondo le norme enunciate nel presente regolamento.
3.12. Qualora gli animali provengano da unità non conformi al presente regolamento, secondo le condizioni e i limiti indicati ai punti da 3.3 a 3.11, i relativi prodotti potranno essere venduti come prodotti biologici soltanto se saranno stati rispettati i periodi indicati al punto 2.2.1; nel corso di detti periodi devono essere osservate tutte le norme enunciate nel presente regolamento.
3.13. Nel caso di animali ottenuti da unità non conformi al presente regolamento si deve rivolgere particolare attenzione alle norme sanitarie. L'organismo o l'autorità di controllo può prescrivere, a seconda della situazione locale, disposizioni particolari come controlli preventivi e periodi di quarantena.
3.14. La Commissione presenterà una relazione entro il 31 dicembre 2003 relativa alla disponibilità di animali allevati con metodi biologici per presentare, se del caso, una proposta al comitato permanente, volta ad assicurare che tutta la produzione di carne con metodi biologici provenga da animali nati e cresciuti in aziende che praticano il metodo di produzione biologico.
4.
Alimentazione4.1. L'alimentazione è finalizzata a una produzione di qualità piuttosto che a massimizzare la produzione stessa, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali nei vari stadi fisiologici. Le pratiche di ingrasso sono autorizzate nella misura in cui sono reversibili in qualsiasi stadio dell'allevamento. È vietata l'alimentazione forzata.
4.2. Gli animali devono essere alimentati con alimenti biologici.
4.3. Inoltre gli animali devono essere allevati in conformità delle norme del presente allegato, preferibilmente con alimenti prodotti dall'unità o, qualora ciò non sia possibile, con alimenti provenienti daaltre unità o imprese conformantisi alle disposizioni del presente regolamento.
4.4. L'incorporazione nella razione alimentare di alimenti in fase di conversione è autorizzata fino ad un massimo del 30% in media della formula alimentare. Allorché gli alimenti in fase di conversioneprovengono da un'unità della propria azienda, la percentuale può arrivare al 60%.
4.5. L'alimentazione di base dei mammiferi giovani è il latte naturale, di preferenza quello materno.Tutti i mammiferi devono essere nutriti con latte naturale per un periodo minimo che dipende dalle varie specie: 3 mesi per bovini (incluse le specie
Bubalus e Bison) ed equini, 45 giorni perovini e caprini e 40 giorni per i suini.4.6. Se del caso, gli Stati membri designano le zone o le regioni in cui è praticabile la transumanza (compresi gli spostamenti di animali verso i pascoli montani), fatte salve le disposizioni sull'alimentazione degli animali di cui al presente allegato.4.7. Per gli erbivori, i sistemi di allevamento devono basarsi in massima parte sul pascolo, tenuto conto delle disponibilità di pascoli nei vari periodi dell'anno. Almeno il 60% della materia secca di cui è composta la razione giornaliera deve essere costituito da foraggi freschi, essiccati o insilati. Tuttavia l'autorità o l'organismo di controllo può permettere, per gli animali da latte, la riduzione al 50% per un periodo massimo di 3 mesi all'inizio della lattazione.
4.8. In deroga al punto 4.2 è autorizzato, durante un periodo transitorio che scade il 24 agosto 2005, l'impiego in proporzioni limitate di alimenti convenzionali, qualora l'allevatore non sia in grado di procurarsi alimenti esclusivamente ottenuti con metodi di produzione biologica. La percentuale massima annua autorizzata di alimenti convenzionali è del 10% per gli erbivori e del 20% per le altre specie. Dette percentuali sono calcolate annualmente in rapporto alla materia secca degli alimenti di origine agricola. La percentuale massima autorizzata di alimenti convenzionali nella razione giornaliera, fatta eccezione per i periodi di transumanza, è pari al 25%, calcolata in percen tuale di materia secca.
4.9. In deroga al punto 4.8, le autorità competenti degli Stati membri, in caso di perdite di produzione foraggera segnatamente dovute ad avversità climatiche eccezionali, possono autorizzare per un periodo limitato e relativamente a un'area specifica, una percentuale più elevata di alimenti convenzionali ove tale deroga sia giustificata. Previa approvazione dell'autorità competente, l'organismo o l'autorità di controllo applica tale deroga a singoli operatori.
4.10. Per il pollame la razione utilizzata nella fase d'ingrasso deve contenere almeno il 65% di cereali.
4.11. I foraggi freschi, essiccati o insilati devono essere aggiunti alla razione giornaliera di suini e pollame.
4.12. Solo i prodotti elencati nell'allegato II, parte D, sezioni 1.5 e 3.1 possono essere usati rispettivamente come additivi e come ausiliari di fabbricazione di insilati.
4.13. Le materie prime di origine agricola per mangimi convenzionali possono essere usate per l'alimentazione degli animali solo se elencate nell'allegato II, parte C, sezione C.1 (materie prime di origine vegetale per mangimi), fatte salve le restrizioni quantitative previste dal presente allegato, e solo se sono prodotte o preparate senza uso di solventi chimici.
4.14. Le materie prime di origine animale per mangimi (convenzionali, prodotte biologicamente) elencate nell'allegato II, parte C, sezione C.2 possono essere usate solo nel rispetto delle restrizioni quantitative previste dal presente allegato.
4.15. Al più tardi il 24 agosto 2003, la parte C, sezioni 1, 2, 3 e la parte D dell'allegato II sono rivedute allo scopo di ritirarne in particolare le materie prime convenzionali di mangimi di origine agricola prodotti in quantità sufficiente nella comunità secondo il metodo di produzione biologico.
4.16. Per soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, possono essere usati per l'alimentazione animale solo i prodotti elencati nell'allegato II, parte C, sezione 3 (materie prime di origine minerale per mangimi), e la parte D, sezioni 1.1 (elementi in tracce) e 1.2 (vitamine, provitamine e sostanze di effetto analogo chimicamente ben definite).
4.17. Solo i prodotti elencati nell'allegato II, parte D, sezioni 1.3 (enzimi) e 1.4 (microrganismi), 1.6 (agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti), 2 (alcuni prodotti utilizzati nell'alimentazione animale) e 3 (ausiliari di fabbricazione dei mangimi) possono essere usati nell'alimentazione degli animali per gli scopi indicati per le suddette categorie. Antibiotici, coccidiostatici, medicinali, stimolanti della crescita o altre sostanze intese a stimolare la crescita o la produzione non sono utilizzati nell'alimentazione degli animali.
4.18. Alimenti, materie prime per mangimi, mangimi composti, additivi per mangimi, ausiliari di fabbricazione dei mangimi e certi prodotti usati nell'alimentazione animale non devono essere stati prodotti con l'impiego di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati.
5.
Profilassi e cure veterinarie5.1. La profilassi nella zootecnica biologica è basata sui seguenti principi:
a) scelta delle razze o delle linee e ceppi appropriati di animali, come specificato nel capitolo 3;
b) applicazione di pratiche di allevamento adeguate alle esigenze di ciascuna specie che stimolino un'elevata resistenza alle malattie ed evitino le infezioni;
c) uso di alimenti di alta qualità, abbinato a movimento regolare fisico e accesso ai pascoli, stimolando così le difese immunologiche naturali degli animali;
d) adeguata densità degli animali, evitando così il sovraffollamento e qualsiasi problema sanitario che ne potrebbe derivare.
5.2. I suddetti principi dovrebbero limitare i problemi sanitari, in modo da tenerli sotto controllo essenzialmente mediante prevenzione.
5.3. Se, malgrado le suddette misure preventive, un animale è malato o ferito, esso deve essere curato immediatamente e, se necessario, isolato in appositi locali.
5.4. L'uso di medicinali vetarinari nell'agricoltura biologica deve essere conforme ai seguenti principi:
a) i prodotti fitoterapici (ad es. estratti vegetali — esclusi gli antibiotici — essenze, ecc.), omeopatici (ad es. sostanze vegetali, animali o minerali), gli oligoelementi e i prodotti elencati all'allegato II, parte C, sezione 3, sono preferiti agli antibiotici o ai medicinali vetarinari allopatici ottenuti per sintesi chimica, purché abbiano efficacia terapeutica per la specie animale e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura;
b) qualora l'uso dei suddetti prodotti non sia verosimilmente efficace, o non si dimostri tale per le malattie o le ferite, e qualora la cura sia essenziale per evitare sofferenze o disagi all'animale, possono essere utilizzati antibiotici o medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica sotto la responsabilità di un veterinario;
c) è vietato l'uso di medicinali veterinati allopatici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici per trattamenti preventivi.
5.5. Oltre ai suddetti principi, si applicano le seguenti norme:
a) è vietato l'impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione (compresi antibiotici, coccidiostatici e altri stimolanti artificiali della crescita) nonché l'uso di ormoni o sostanze analoghe destinati a controllare la riproduzione (ad es. al fine di indurre o sincronizzare gli estri) o ad altri scopi. Tuttavia possono essere somministrati ormoni a singoli animali nell'ambito di trattamenti terapeutici veterinari;
b) sono autorizzati le cure veterinarie degli animali, nonché i trattamenti degli edifici, delle attrezzature e dei locali prescritti dalla normativa nazionale o comunitaria, compreso l'impiego di sostanze immunologiche ad uso veterinario se è riconosciuta la presenza di malattie nella zona in cui è situata l'unità di produzione.
5.6. Qualora debbano essere impiegati medicinali veterinari è necessario specificare in modo chiaro: il tipo di prodotto (indicando anche i principi attivi in esso contenuti) e i dettagli della diagnosi; la posologia; il metodo di somministrazione; la durata del trattamento e il tempo di sospensione stabilito dalla legge. Queste informazioni devono essere dichiarate all'autorità o all'organismo di controllo prima che gli animali o i prodotti animali siano commercializzati con la denominazione biologica. Gli animali trattati devono essere chiaramente identificati, singolarmente per il bestiame di grandi dimensioni; singolarmente o a grupi per il pollame e il bestiame di piccole dimensioni.
5.7. Il tempo di sospensione tra l'ultima somministrazione di medicinali veterinari allopatici ad un animale in condizioni normali di utilizzazione e la produzione di derrate alimentari ottenuta con metodi biologici da detti animali deve essere di durata doppia rispetto a quello stabilito dalla legge o, qualora tale tempo non sia precisato, di 48 ore.
5.8. Ad eccezione delle vaccinazioni, delle cure antiparassitarie e dei piani obbligatori di eradicazione attuati negli Stati membri, nel caso in cui un animale o un gruppo di animali sia sottoposto a più di due o massimo tre cicli di trattamenti con medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o antibiotici in un anno (o a più di un ciclo di trattamenti se la sua vita produttiva è inferiore a un anno), gli animali interessati o i prodotti da essi derivati non possono essere venduti come prodotti ottenuti conformemente alle disposizioni del presente regolamento. Tali animali devono essere sottoposti ai periodi di conversione previsti al capitolo del presente allegato, con il consenso dell'autorità o dell'organismo di controllo.
6.
Metodi di gestione zootecnica, trasporto ed identificazione dei prodotti animali6.1.
Metodi zootecnici6.1.1. In linea di principio, la riproduzione di animali allevati biologicamente deve basarsi su metodi naturali. È tuttavia consentita l'inseminazione artificiale. Sono invece vietate altre forme di riproduzione artificiale o assistita (ad es. il trapianto di embrioni).
6.1.2. Operazioni quali l'applicazione di anelli di gomma alle code degli ovini, la recisione della coda o dei denti, la spuntatura del becco o la decornazione non devono essere praticate sistematicamente sugli animali nell'agricoltura biologica. Alcune di queste operazioni possono tuttavia essere autorizzate dall'autorità o dall'organismo di controllo per motivi di sicurezza (ad esempio decornazione degli animali giovani) o al fine di migliorare la salute, il benessere o l'igiene degli animali. Tali operazioni devono essere effettuate all'età più opportuna da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali.
6.1.3. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione (suini, manzi, capponi, ecc.) ma solo alle condizioni stabilite nell'ultima frase del punto 6.1.2.
6.1.4. È vietata la stabulazione fissa. Ciò nondimeno, in deroga a tale principio, l'autorità o l'organismo di controllo può autorizzare tale prassi su un singolo animale, previa motivazione da parte dell'operatore che ciò è necessario per ragioni di sicurezza o benessere dell'animale e che tale prassi viene applicata solo per un limitato periodo di tempo.
6.1.5. In deroga alle disposizioni del punto 6.1.4, la stabulazione fissa può essere praticata in edifici esistenti prima del 24 agosto 2000, purché sia previsto regolare movimento fisico e l'allevamento avvenga conformemente ai requisiti in materia di benessere degli animali, con zone confortevoli provviste di lettiera nonché gestione individuale. Tale deroga, che dev'essere autorizzata dall'autorità o dall'organismo di controllo, si applica per un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2010.
6.1.6. Con un'ulteriore deroga, nelle piccole aziende è permessa la stabulazione fissa se non è possibile allevare gli animali in gruppi adeguati ai requisiti di comportamento, purché almeno due volte alla settimana abbiano accesso a pascoli o a spazi liberi all'aperto. Tale deroga, che dev'essere autorizzata dall'autorità o dall'organismo di controllo, si applica ad aziende che soddisfano le norme nazionali in materia di zootecnia biologica vigenti fino al 24 agosto 2000, in mancanza, le norme private accettate o riconosciute dagli Stati membri.
6.1.7. Anteriormente al 31 dicembre 2006 la commissione presenta una relazione sull'attuazione del punto 6.1.5.
6.1.8. Se gli animali vengono allevati in gruppo, la dimensione di quest'ultimo deve essere commisurata alle fasi di sviluppo e alle esigenze comportamentali delle specie interessate. È vietato tenere gli ani- mali in condizioni, o sottoporli ad un regime alimentare, che possano indurre anemia.
6.1.9. L'età minima per la macellazione del pollame è di:
81 giorni per i polli,
150 giorni per i capponi,
49 giorni per le anatre di Pechino,
70 giorni per le femmine di anatra muta,
84 giorni per i maschi di anatra muta,
92 giorni per le anatre bastarde,
94 giorni per le faraone,
140 giorni per i tacchini e le oche.
Ove i produttori non rispettino queste età minime per la macellazione, devono usare ceppi a crescita lenta.
6.2. Trasporto
6.2.1. Il trasporto degli animali deve effettuarsi in modo da affaticare il meno possibile gli animali, con- formemente alla normativa nazionale o comunitaria in vigore. Le operazioni di carico e scarico devono svolgersi con cautela e senza usare alcun tipo di stimolazione elettrica per costringere gli animali. È vietato l'uso di calmanti allopatici prima e nel corso del trasporto.
6.2.2. Nella fase che porta alla macellazione e al momento della macellazione gli animali devono essere trattati in modo da ridurre al minimo lo stress.
6.3.
Identificazione dei prodotti animali6.3.1. L'identificazione degli animali e dei prodotti animali deve essere garantita per tutto il ciclo di produzione, preparazione, trasporto e commercializzazione.
7.
Deiezioni zootecniche7.1. Il quantitativo totale impiegato nell'azienda di deiezioni zootecniche secondo la definizione della direttiva 91/676/CEE (**) non può superare 170 kg N per ettaro all'anno di superficie agricola utilizzata, quantitativo previsto nell'allegato III della suddetta direttiva. Se necessario, la densità totale degli animali sarà ridotta per evitare il superamento dei limiti sopracitati.
7.2. Per determinare la appropriata densità degli animali di cui sopra le unità di bestiame adulto equivalenti a 170 kg N/ha per anno di superficie agricola utilizzata per le varie categorie di animali saranno determinate dalle autorità competenti degli Stati membri tenendo conto, a titolo orientativo, della tabella riportata nell'allegato VII.
7.3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi variazione
rispetto alla tabella e le ragioni che giustificano tali modifiche. Tale prescrizione si riferisce soltanto al calcolo del numero massimo di animali, allo scopo di garantire che il limite di 170 kg di azoto da deiezioni zootecniche/ha/anno non sia superato. Ciò lascia impregiudicata la densità del bestiame ai fini della salute e del benessere degli animali di cui al capitolo 8 e nell'allegato VIII.
7.4. Le aziende che praticano il metodo di produzione biologico possono stabilire una cooperazione con altre aziende ed imprese soggette alle disposizioni di cui al presente regolamento ai fini dello spargimento delle deiezioni in eccesso prodotto con metodi biologici. Il limite massimo di 170 kg di azoto di effluenti/ha/anno di superficie agricola utilizzata sarà calcolato in base all'insieme delle unità di produzione biologica che partecipano alla cooperazione.
7.5. Gli Stati membri possono stabilire limiti inferiori a quelli specificati nei punti da 7.1 a 7.4, tenendo conto delle caratteristiche della zona in questione, dell'applicazione di altri fertilizzanti azotati al terreno e dell'apporto di azoto alle colture mediante assorbimento dal suolo.
7.6. Gli impianti destinati allo stoccaggio di deiezioni zootecniche devono essere di capacità tale da impedire l'inquinamento delle acque per scarico diretto o ruscellamento e infiltrazione nel suolo.
7.7. Onde garantire la corretta gestione della fertilizzazione, gli impianti per le deiezioni zootecniche devono avere una capacità di stoccaggio superiore a quella richiesta per il periodo più lungo dell'anno nel quale la concimazione del terreno non è opportuna (conformemente alle corrette prassi agricole stabilite dagli Stati membri) o è vietata, nel caso in cui le unità di produzione siano situate in una zona definita vulnerabile per i nitrati.
8.
Aree di pascolo e edifici zootecnici8.1.
Principi generali8.1.1. Le condizioni di stabulazione degli animali devono rispondere alle loro esigenze15 biologiche ed etologiche (per es. quelle di carattere comportamentale per quanto concerne libertà di movimento e benessere adeguati). Gli animali devono disporre di un accesso agevole alle mangiatoie e agli abbeveratoi. L'isolazione, il riscaldamento e l'aerazione dei locali di stabulazione devono garantire che lacircolazione dell'aria, i livelli di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e la concentrazione di gas siano mantenuti entro limiti non nocivi per gli animali. I locali devono consentire un'abbondante ventilazione e illuminazione naturale.
8.1.2. I pascoli, gli spiazzi liberi e i parchetti all'aria aperta devono all'occorrenza offrire, in funzione delle condizioni climatiche locali e delle razze in questione, un riparo sufficiente dalla pioggia, dal vento,dal sole e dalle temperature estreme.
8.2.
Densità del bestiame e protezione della vegetazione da un pascolo eccessivo8.2.1. Non è obbligatorio prevedere locali di stabulazione nelle regioni aventi condizioni climatiche che consentono agli animali di vivere all'aperto.
8.2.2. La densità di bestiame nelle stalle deve assicurare il conforto e il benessere degli animali in funzione, in particolare, della specie, della razza e dell'età degli animali. Si terrà conto altresì delle esigenze comportamentali degli animali, che dipendono essenzialmente dal sesso e dall'entità del gruppo. La densità ottimale sarà quella che garantisce il massimo benessere agli animali, offrendo loro una superficie sufficiente per stare in piedi liberamente, sdraiarsi, girarsi, pulirsi, assumere tutte le posizioni naturali e fare tutti i movimenti naturali, ad esempio sgranchirsi e sbattere le ali.
8.2.3. Le superfici minime delle stalle e degli spiazzi liberi all'aperto e le altre caratteristiche di stabulazione per le varie specie e categorie di animali sono riportate nell'allegato VIII.
8.2.4. La densità del bestiame tenuto all'aperto in pascoli, altri terreni erbosi, lande, paludi, brughiere e altri habitat naturali o seminaturali deve essere sufficientemente bassa in modo da evitare che il suolo diventi fangoso e la vegetazione sia eccessivamente brucata.
8.2.5. I fabbricati, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfettati per evitare contaminazioni e la proliferazione di organismi patogeni. Soltanto i prodotti elencati nell'allegato II, parte E, possono essere utilizzati per la pulizia e disinfezione delle stalle e degli impianti zootecnici.
Le feci, le urine, gli alimenti non consumati o frammenti di esso devono essere rimossi con la necessaria frequenza, al fine di limitare gli odori ed evitare di attirare insetti o roditori. Soltanto i prodotti elencati nell'allegato II, parte B, sezione 2, possono essere utilizzati per l'eliminazione di insetti e altri parassiti nei fabbricati e negli altri impianti dove viene tenuto il bestiame.
8.3.
Mammiferi8.3.1. Fatte salve le disposizioni del punto 5.3, tutti i mammiferi devono avere accesso a pascoli o a spiazzi liberi o a parchetti all'aria aperta che possono essere parzialmente coperti, e devono essere in grado di usare tali aree ogniqualvolta lo consentano le loro condizioni fisiologiche, le condizioni climatiche e lo stato del terreno, a meno che vi siano requisiti comunitari o nazionali relativi a specifici problemi di salute degli animali che lo impediscano. Gli erbivori devono avere accesso ai pascoli ogniqualvolta lo consentano le condizioni.
8.3.2. Nei casi in cui gli erbivori hanno accesso ai pascoli durante il periodo del pascolo e quando il sistema di stabulazione invernale permette agli animali la libertà di movimento, si può derogare all'obbligo di prevedere spiazzi liberi o parchetti all'aria aperta nei mesi invernali.
8.3.3. Fatta salva l'ultima frase del punto 8.3.1, i tori di più di un anno di età devono avere accesso a pascoli o a spiazzi liberi o a parchetti all'aria aperta.
8.3.4. In deroga al punto 8.3.1, la fase finale di ingrasso dei bovini, dei suini e delle pecore per la produzione di carne può avvenire in stalla, purché il periodo in stalla non superi un quinto della loro vita e comunque per un periodo massimo di tre mesi.
8.3.5. I locali di stabulazione devono avere pavimenti lisci ma non sdrucciolevoli. Almeno metà della superficie totale del pavimento deve essere solida, il che significa né grigliato, né graticciato.
8.3.6. I locali di stabulazione devono avere a disposizione un giaciglio/area di riposo confortevole, pulito e asciutto con una superficie sufficiente, costituito da una costruzione solida non fessurata. L'area di riposo deve comportare una lettiera ampia e asciutta, costituita da paglia o da materiali naturali adatti. La lettiera può essere depurata e arricchita con tutti i prodotti minerali autorizzati come concime nell'agricoltura biologica ai sensi dell'allegato II, parte A.
8.3.7. Per quanto riguarda l'allevamento di vitelli, a decorrere dal 24 agosto 2000, tutte le aziende senza eccezioni si conformano alla direttiva 91/629/CEE (***) del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. È tuttavia vietato l'allevamento di vitelli in box individuali dopo una settimana di età.
8.3.8. Per quanto riguarda l'allevamento dei suini, a decorrere dal 24 agosto 2000, tutte le aziende si con formano alla direttiva 91/630/CEE (****) del Consiglio, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Tuttavia le scrofe devono essere tenute in gruppi, salvo che nelle ultime fasi della gestazione e durante l'allattamento. I lattonzoli non possono essere tenuti in batterie "flat decks" o in gabbie apposite. Gli spazi riservati al movimento devono permettere le deiezioni per consentire agli animali di grufolare. Per grufolare possono essere usati diversi substrati.
8.4.
Pollame8.4.1. Il pollame deve essere allevato all'aperto e non può essere tenuto in gabbie.
8.4.2. Gli uccelli acquatici devono avere accesso a un corso d'acqua, a uno stagno o a un lago ogniqualvolta le condizioni climatiche lo consentano per rispettare le esigenze di benessere degli animali o le condizioni igieniche.
8.4.3. I ricoveri per il pollame devono soddisfare le seguenti condizioni minime:
— almeno un terzo deve essere solido, vale a dire non composto da assicelle o da graticciato, e dev'essere ricoperto di lettiera composta ad esempio di paglia, trucioli di legno, sabbia o torba;
— nei fabbricati adibiti all'allevamento di galline ovaiole una parte sufficiente della superficie accessibile alle galline deve essere destinata alla raccolta degli escrementi;
— devono disporre di un numero sufficiente di posatoi di dimensione adatta all'entità del gruppo e alla taglia dei volatili come stabilito nell'allegato VIII.
— devono essere dotati di uscioli di entrata/uscita di dimensioni adeguate ai volatili, la cui lunghezza cumulata è di almeno 4 m per 100 m
2 della superficie utile disponibile per i volatili;— ciascun ricovero non deve contenere più di:
4 800 polli,
3 000 galline ovaiole,
5 200 faraone,
4 000 femmine di anatra muta o di Pechino, 3 200 maschi di anatra muta o di Pechino o altre anatre,
2 500 capponi, oche o tacchini.
— la superficie totale utilizzabile dei ricoveri per il pollame allevato per la produzione di carne per ciascuna unità di produzione non supera i 1 600 m
2 .8.4.4. Per le galline ovaiole la luce naturale può essere completata con illuminazione artificiale in modo da mantenere la luminosità per un massimo di 16 ore giornaliere, con un periodo continuo di riposo notturno senza luce artificiale di almeno 8 ore.
8.4.5. Il pollame deve poter accedere a parchetti all'aperto ogniqualvolta le condizioni climatiche lo consentano e, nei limiti del possibile, per almeno un terzo della sua vita. I parchetti devono essere in maggior parte ricoperti di vegetazione, essere dotati di dispositivi di protezione e consentire agli animali un facile accesso ad un numero sufficiente di abbeveratoi e mangiatoie.
8.4.6. Nell'intervallo tra l'allevamento di due gruppi di volatili si procederà ad un vuoto sanitario, operazione che comporta la pulizia e la disinfezione del fabbricato e dei relativi attrezzi. Parimenti, al termine dell'allevamento di un gruppo di volatili, il parchetto sarà lasciato a riposo per il tempo necessario alla ricrescita della vegetazione e per operare un vuoto sanitario. Gli Stati membri stabiliscono il periodo in cui il parchetto deve essere lasciato a riposo e comunicano la loro decisione alla Commissione e agli altri Stati membri. Questi requisiti non si applicano a piccole quantità di pollame che non sia chiuso in un parchetto e che sia libero di razzolare tutto il giorno.
8.5.
Deroga generale in merito alla stabulazione del bestiame8.5.1. In
deroga ai requisiti di cui ai punti 8.3.1, 8.4.2, 8.4.3 e 8.4.5, e alle
densità di stabulazione di cui all'allegato VIII, le autorità competenti degli Stati membri
possono concedere deroghe ai requisiti di detti punti e dell'allegato VIII per un periodo transitorio
che scade il 31 dicembre 2010.
Tale deroga si applica esclusivamente alle aziende dedite
all'allevamento aventi edifici preesistenti, costruiti anteriormente al 24 agosto 1999 e nella misura in
cui tali edifici adibiti all'allevamento soddisfano le norme nazionali concernenti la produzione
biologica in vigore anteriormente a tale data o, in mancanza, le norme private accettate o
riconosciute dagli Stati membri.
8.5.2. Gli operatori che beneficiano di tale deroga presentano all'autorità o all'organo di ispezione un piano contenente le misure che garantiscono, fino al termine della deroga, il rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
8.5.3. Anteriormente al 31 dicembre 2006 la Commissione presenta una relazione sull'attuazione del punto 8.5.1.
C. APICOLTURA E PRODOTTI DELL'APICOLTURA
1.
Principi generali1.1. L'apicoltura è un'attività importante che contribuisce alla protezione dell'ambiente e alla produzione agroforestale attraverso l'azione pronuba delle api.
1.2. La qualificazione dei prodotti dell'apicoltura come ottenuti con metodo di produzione biologica è strettamente connessa sia alle caratteristiche dei trattamenti per arnie che alla qualità dell'ambiente.Detta qualificazione dipende inoltre dalle condizioni di estrazione, trasformazione e stoccaggio dei prodotti dell'apicoltura.
1.3. Qualora un operatore gestisca varie unità apicole nella medesima area, tutte le unità devono essere conformi alle disposizioni del presente regolamento. In deroga a tale principio, un operatore può gestire unità non conformi al presente regolamento a condizione che siano rispettate le disposizioni dello stesso salvo quelle enunciate al punto 4.2 per l'ubicazione degli apiari. In tal caso, il prodotto non può essere venduto con riferimenti al metodo di produzione biologica.
2.
Periodo di conversione2.1. I prodotti dell'alveare possono essere venduti con riferimenti al metodo di produzione biologica soltanto se le condizioni del presente regolamento sono state rispettate per almeno un anno.Durante il periodo di conversione la cera deve essere sostituita conformemente ai requisiti di cui al punto 8.3.
3.
Origine delle api3.1. Nella scelta delle razze occorre tener conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali, della loro vitalità e della loro resistenza alle malattie. È privilegiato l'uso di razze europee di
apis mellifera e dei loro ecotipi locali.3.2. Gli apiari devono essere costituiti attraverso la divisione di colonie o l'acquisto di alveari o sciami provenienti da unità conformi alle disposizioni del presente regolamento.
3.3. Come prima deroga, previa approvazione dell'autorità o dell'organismo di ispezione, gli apiari esistenti nell'unità di produzione che non sono conformi alle norme contenute nel presente regolamento possono essere convertiti.
3.4. Come seconda deroga, l'acquisto di sciami nudi provenienti da allevamenti convenzionali è autorizzato per un periodo transitorio che termina il 24 agosto 2002 fatto salvo l'obbligo di osservare il periodo di conversione.
3.5. Come terza deroga, la ricostituzione di apiari è autorizzata dall'autorità o dall'organismo di controllo in caso di elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di catastrofi, quando non siano disponibili apiari conformi al presente regolamento, con l'obbligo di rispettare un periodo di conversione.
3.6. Come quarta deroga, per il rinnovo degli apiari il 10% all'anno di api regine e sciami non conformi alle disposizioni del presente regolamento può essere incorporato nell'unità di produzione biologica a condizione che le api regine e gli sciami siano collocati in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica. In tal caso non si applica il periodo di conversione.
4.
Ubicazione degli apiari4.1. Gli Stati membri possono designare le regioni o le zone in cui non è praticabile l'apicoltura che risponda ai requisiti posti dal presente regolamento. L'apicoltore fornisce all'autorità o all'organismo di controllo un inventario cartografico su scala adeguata dei siti di impianto delle arnie, come previsto all'allegato III, parte A1, sezione 2, primo trattino. In mancanza di tale designazione, l'apicoltore è tenuto a fornire all'autorità o all'organismo di controllo adeguate prove documentali, incluse eventuali analisi appropriate, per dimostrare che le aree di bottinatura accessibili alle sue colonie rispondono ai criteri previsti dal presente regolamento.
4.2. L'ubicazione degli apiari deve:
a) garantire fonti naturali di nettare, melata e polline sufficienti e l'accesso all'acqua per le api;
b) essere tale che nel raggio di 3 km a far centro dalla postazione dell'apiario le fonti di bottinag-
gio siano costituite essenzialmente da coltivazioni con metodo di produzione biologico e/o flora spontanea, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6 e dall'articolo 6 e dall'allegato I del presente regolamento e da coltivazioni non soggette alle disposizioni del presente regolamento ma sottoposte a cure colturali di basso impatto ambientale quali, ad esempio, quelle descritte nei programmi concepiti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92 (*****), prive di un'influenza significativa sulla qualificazione della produzione apicola come ottenuta con metodo di produzione biologica;
c) mantenere una distanza sufficiente da qualsiasi fonte di produzione non agricola potenzialmente contaminanti quali centri urbani, autostrade, aree industriali, discariche, inceneritori di rifiuti, ecc. Le autorità o gli organismi di controllo stabiliscono misure volte ad assicurare il rispetto di tale requisito.
I requisiti suesposti non si applicano alle aree che non sono in periodo di fioritura o quando gli alveari sono inoperosi.
5.
Nutrizione5.1. Alla fine della stagione produttiva agli alveari devono essere lasciate scorte abbondanti di miele e di polline, sufficienti per superare il periodo invernale.
5.2. La nutrizione artificiale delle colonie è autorizzata qualora sia in pericolo la sopravvivenza dell'alveare a causa di condizioni climatiche estreme. Essa deve essere effettuata con miele biologico, preferibilmente della stessa unità biologica.
5.3. Come prima deroga al punto 5.2 le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare per la nutrizione artificiale l'uso di sciroppo o melassa di zucchero ottenuti con metodo di produzione biologico in luogo del miele ottenuto con metodo di produzione biologico, segnatamente quando ciò sia richiesto dalle condizioni climatiche che provocano la cristallizzazione del miele.
5.4. Come seconda deroga l'autorità o l'organismo di controllo possono autorizzare per la nutrizione artificiale, per un periodo transitorio che termina il 24 agosto 2002 l'uso di sciroppo di zucchero, melassa di zucchero e miele non conformi alle disposizioni del presente regolamento.
5.5. Nel registro degli apiari devono essere indicate le seguenti informazioni relative all'uso di nutrizione artificiale: tipo di prodotto, date, quantità e arnie interessate.
5.6. Non è consentito nell'apicoltura che risponde ai requisiti di cui al presente regolamento l'utilizzo di prodotti diversi da quelli indicati nei punti da 5.1 a 5.4.
5.7. La nutrizione artificiale è autorizzata soltanto tra l'ultima raccolta di miele e 15 giorni prima dell'inizio del successivo periodo di flusso del nettare o della melata.
6.
Profilassi e cure veterinarie6.1. La profilassi nel settore apicolo si basa sui seguenti principi:
a) selezione di opportune razze resistenti;
b) applicazione di talune pratiche che favoriscono un'elevata resistenza alle malattie e la prevenzione delle infezioni, ad esempio: periodico rinnovo delle regine, sistematica ispezione degli alveari al fine di individuare situazioni anomale dal punto di vista sanitario, controllo della covata maschile negli alveari, periodica disinfezione dei materiali e delle attrezzature, distruzione del materiale contaminato o delle sue fonti, periodico rinnovo della cera e sufficienti scorte di polline e miele nelle arnie.
6.2. Se, malgrado le suddette misure preventive, le colonie sono ammalate o infestate, esse devono essere curate immediatamente ed eventualmente isolate in apposito apiario.
6.3. L'uso di medicinali veterinari nell'apicoltura che risponde ai requisiti di cui al presente regolamento deve essere conforme ai seguenti principi:
a) essi possono essere utilizzati se la loro corrispondente utilizzazione è autorizzata nello Stato membro interessato secondo la pertinente normativa comunitaria o secondo la normativa nazionale in conformità del diritto comunitario;
b) i prodotti fitoterapici ed omeopatici sono preferiti ai medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica, purché abbiano efficacia terapeutica tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura;
c) qualora l'uso dei suddetti prodotti non sia verosimilmente efficace, o non si dimostri tale per debellare una malattia o un'infestazione che rischia di distruggere le colonie, possono essere utilizzati medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica sotto la responsabilità di un veterinario o di altre persone autorizzate dallo Stato membro, fatti salvi i principi di cui alle lettere a) e b);
d) è vietato l'uso di medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica per trattamenti preventivi;
e) fatto salvo il principio di cui alla lettera a) nei casi di infestazione da
Varroa jacobsoni possono essere usati l'acido formico, l'acido lattico, l'acido acetico e l'acido ossalico nonché le seguenti sostanze: mentolo, timolo, eucaliptolo o canfora.6.4. In aggiunta ai suddetti principi sono autorizzati i trattamenti veterinari o i trattamenti per arnie, favi ecc. che sono obbligatori ai sensi del diritto comunitario o nazionale.
6.5. Durante un trattamento in cui siano applicati prodotti allopatici ottenuti per sintesi chimica le colonie trattate devono essere isolate in apposito apiario e la cera deve essere completamente sostituita con altra cera conforme alle disposizini del presente regolamento. Successivamente esse saranno soggette a un periodo di conversione di un anno.
6.6. I requisiti di cui al precedente punto non si applicano ai prodotti menzionati al punto 6.3, lettera e).
6.7. Qualora debbano essere impiegati medicinali veterinari è necessario specificare in modo chiaro e dichiarare all'organismo o autorità di controllo, prima che i prodotti siano commercializzati con la denominazione biologica, il tipo di prodotto (indicando anche i principi attivi in esso contenuti) e i dettagli della diagnosi; la posologia; il metodo di somministrazione; la durata del trattamento e il periodo di attesa raccomandato.
7. Metodi di gestione zootecnica e identificazione
7.1. È vietata la distruzione delle api nei favi come metodo associato alla raccolta dei prodotti dell'apicoltura.
7.2. È vietata la spuntatura delle ali delle api regine.
7.3. È permessa la sostituzione della regina attraverso la soppressione della vecchia regina.
7.4. È ammessa la pratica della soppressione della covata maschile solo per contenere l'infestazione da Varroa jacobsoni.
7.5. È vietato l'uso di repellenti chimici sintetici durante le operazioni di smielatura.
7.6. Nel registro è indicata la zona in cui è situato l'apiario e sono identificate le arnie. Si deve informare l'organo o l'autorità di controllo circa lo spostamento di apiari entro un termine convenuto con l'organo o l'autorità in questione.
7.7. Si prenderà particolare cura nell'assicurare un'adeguata estrazione e trasformazione ed un adeguato stoccaggio dei prodotti dell'apicoltura. Tutte le misure prese per soddisfare tali requisiti saranno registrate. 7.8. L'asportazione dei melari e le operazioni di smielatura devono essere registrate nel registro dell'apiario.
8.
Caratteristiche delle arnie e materiali utilizzati nell'apicoltura8.1. Le arnie devono essere costituite essenzialmente da materiali naturali che non presentino rischi di contaminazione per l'ambiente o i prodotti dell'apicoltura.
8.2. Ad eccezione dei prodotti menzionati al punto 6.3, lettera e), nelle arnie possono essere utilizzate solo sostanze naturali quali propoli, cera e oli vegetali.
8.3. La cera per i nuovi telaini deve provenire da unità di produzione biologica. A titolo di deroga, in particolare nel caso di nuovi impianti, o durante il periodo di conversione la cera convenzionale può essere autorizzata dall'organo o dall'autorità di controllo in circostanze eccezionali, qualora la cera prodotta biologicamente non sia disponibile in commercio e purché provenga da opercoli.
8.4. È vietato l'impiego di favi che contengano covate per l'estrazione del miele.
8.5. Per la protezione dei materiali (telaini, arnie, favi), in particolare dai parassiti, sono consentiti soltanto i prodotti elencati nell'allegato II, parte B. sezione 2.
8.6. Sono ammessi trattamenti fisici come il vapore o la fiamma diretta.
8.7. Per pulire e disinfettare materiali, edifici, attrezzature, utensili o prodotti usati nell'apicoltura sono permesse soltanto le sostanze appropriate elencate nell'allegato II, parte E.
(*) GU L 142
del 2.6.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2331/98 (GU
L 291 del 30.10.1998, pag.
10).
(**) GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.
(***) GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 28.
Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/2/CE (GU L 25 del 28.1.1997, pag. 24).
(****) GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 33.
(*****) GU
L 215 del 30.7.1992, pag. 85. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 2772/95 (GU L 288
dell'1.12.1995, pag. 35).»
II. L'Allegato II è modificato come segue:
1) Il titolo della parte B è sostituito dal seguente:
«B. ANTIPARASSITARI
1. Prodotti fitosanitari;.»
2) Dopo la parte B, sezione 1, è inserito il testo seguente:
«2. Prodotti per la lotta contro i parassiti e le malattie nei locali di stabulazione e negli impianti:
Prodotti elencati nella sezione 1
Rodenticidi».
3) La parte C («Altri prodotti») è sostituita dalla seguente:
«C. MATERIE PRIME PER MANGIMI
1.
Materie di origine vegetale per mangimi1.1. Cereali, granaglie, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze: avena come semi, fiocchi, cruschello e crusca; orzo come semi, proteine e farinetta; riso come grani, rotture di riso, pula vergine e panello di germe; miglio come semi; segale come semi, farinetta, cruschello e crusca; sorgo come semi; frumento come semi, farinetta, cruschello, farina glutinata, glutine e germe; spelta come semi; triticale come grani; granturco come semi, farinetta, crusca, panello di germe e glutine; radichette di malto; borlande (trebbie) di birreria.
1.2. Semi oleosi, frutti oleosi, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze:
semi di colza come semi, panello e buccette; semi di soia come semi, semi tostati, panello e buccette; semi di girasole come semi e panello; cotone come semi e panelli; semi di lino come semi e panello; semi di sesamo come semi e panello; palmisti come panelli; semi di ravizzone come panello e buccette; semi di zucca come panello; sansa di oliva (ottenuta per estrazione fisica dalle olive).
1.3. Semi di leguminose, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze:
ceci: semi; vecciolo come semi; cicerchia come semi sottoposti a un adeguato trattamento termico; piselli come semi, cruschetta e crusca; fave da orto come semi, cruschetta e crusca; fave e favette come semi; veccia come semi; lupini come semi.
1.4. Tuberi radici, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze:
polpa di barbabietola da zucchero, barbabietole secche, patate, patata dolce come tubero, manioca come radici, polpa di patate (residuo solido della fecola di patate), fecola di patata, proteina di patate e tapioca.
1.5. Altri semi e frutti, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze:
carrube, pastazzo di agrumi, polpa di mele, polpa di pomodoro e vinacce.
1.6. Foraggi e foraggi grossolani. Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze:
erba medica, farina di erba medica, trifoglio, farina di trifoglio, graminacee (ottenute da piante da foraggio), farina di graminacee, fieno, insilato, paglia di cereali, e ortaggi a radice da foraggio.
1.7. Altri vegetali, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze:
melassa come legante nei mangimi composti, farina di alghe marine (ottenuta con l'essiccazione e
la frantumazione delle alghe marine e lavata per ridurre il tenore di iodio), polveri ed estratti di
vegetali, estratti proteici vegetali (da somministrare esclusivamente ai giovani animali), spezie e
aromi.
2. Materie di origine animale per mangimi
2.1. Latte e prodotti lattiero-caseari. Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze:
latte crudo definito all'articolo 2 della direttiva 92/46/CEE (*), latte in polvere, latte scremato, latte
scremato in polvere, latticello, lattivello in polvere, siero di latte in polvere, siero, siero di latte in
polvere parzialmente delattosato, proteina di siero di latte in polvere (estratta mediante trattamento
fisico), caseina in polvere e lattosio in polvere.
2.2. Pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria le seguenti
sostanze:
pesce, olio di pesce e olio di fegato di merluzzo non raffinato; autolisati, idrolisati e proteolisati di
pesce, di molluschi e di crostacei ottenuti per via enzimatica, sotto forma solubile e non, sommini-
strati esclusivamente ai giovani animali; farina di pesce.
3.
Materie di origine minerali per mangimiSono incluse nella categoria le seguenti sostanze:
Sodio:
sale marino non raffinato
salgemma grezzo estratto da giacimenti
solfato di sodio
carbonato di sodio
bicarbonato di sodio
cloruro di sodio
Calcio:
litotamnio e maërl
conchiglie di animali acquatici (inclusi ossi di seppia)
carbonato di calcio
lattato di calcio
gluconato di calcio
Fosforo:
fosfato bicalcico precipitato d'ossa
fosfato bicalcico defluorato
fosfato monocalcico defluorato
Magnesio:
magnesio anidro
solfato di magnesio
cloruro di magnesio
carbonato di magnesio
Zolfo:
solfato di sodio.»
4) Sono aggiunte le seguenti parti:
«D. ADDITIVI ALIMENTARI, ALCUNE SOSTANZE UTILIZZATE NELL'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI DI CUI ALLA DIRETTIVA 82/471/CEE E AUSILIARI DI FABBRICAZIONE NEI MANGIMI
1.
Additivi alimentari1.1. Elementi in tracce. Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze:
E1 ferro:
carbonato ferroso (II)
solfato ferroso (III) monoidrato
solfato ferrico
E2
Iodio:
iodato di calcio, anidro
iodato di calcio esaidrat
ioduro di potassio
E3
Cobalto:
solfato di cobalto (II) monoidrato
e/o eptaidrato
carbonato basico di cobalto (II),
monoidrato
E4 Rame:
ossido rameico (II)
carbonato basico di rame
(II), monoidrato
solfato di
rame (II) pentaidrato
E5
Manganese:
carbonato di manganese (II)
ossido
manganoso e ossido manganico
solfato manganoso (II) mono e/o
tetraidrato
E6 Zinco:
carbonato di zinco
ossido di zinco
solfato di zinco mono e/o
eptaidrato
E7
Molibdeno:
molibdato di ammonio, molibdato di
sodio
E8 Selenio:
elenato di sodio
selenito di sodio
1.2. Vitamine, provitamine e sostanze di effetto analogo chimicamente ben definite. Sono incluse nella
categoria le seguenti sostanze:
vitamine autorizzate ai sensi della direttiva 70/524/CEE (**):
— preferibilmente derivate da materie prime naturalmente presenti nei mangimi, o
— vitamine sintetiche identiche alle vitamine naturali soltanto per gli animali monogastrici.
1.3. Enzimi. Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze:
gli enzimi autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE.
1.4. Microrganismi. Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze:
i microrganismi autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE.
1.5. Conservanti: In questa categoria sono incluse le seguenti sostanze:
E 236 Acido formico solo per insilati
E 260 Acido acetico solo per insilati
E 270 Acido lattico solo per insilati
E 280 Acido priopionico solo per insilati
1.6. Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti. In questa categoria sono incluse le seguenti sostanze:
E 551b Silice colloidale
E 551c Kieselgur
E 553 Sepiolite
E 558 Bentonite
E 559 Argilla caolinitica
E 561 Vermiculite
E 599 Perlite
2.
Alcuni prodotti utilizzati nell'alimentazione animale
In questa categoria sono inclusi i seguenti prodotti:
—
3.
Ausiliari di fabbricazione utilizzati per i mangimi3.1. Ausiliari di fabbricazione di insilati. In questa categoria sono incluse le seguenti sostanze:
sale marino, salgemma grezzo estratto da giacimenti, enzimi, lieviti, siero di latte, zucchero,
polpa di barbabietola da zucchero, farina di cereali, melasse e batteri lattici, acetici, formici e propionici.
Qualora le condizioni atmosferiche non consentano un'adeguata fermentazione, l'autorità o l'organismo di controllo possono autorizzare l'utilizzazione di acido lattico, formico, propionico e acetico nella produzione di insilati.
E. PRODOTTI
AUTORIZZATI PER LA PULIZIA E LA DISINFEZIONE DEI LOCALI DI STABULAZIONE E
DEGLI IMPIANTI (AD ES. ATTREZZATURA E
UTENSILI)
Saponi a base di sodio e di potassio
Acqua e vapore
Latte di calce
Calce
Calce viva
Ipoclorito di sodio (ad es. candeggina)
Soda caustica
Potassa caustica
Acqua ossigenata
Essenze naturali di vegetali
Acido citrico, peracetico, formico, lattico, ossalico e acetico
Alcole
Acido nitrico (attrezzatura da latteria)
Acido fosforico (attrezzatura da latteria)
Formaldeide
Prodotti per la pulizia e la disinfezione delle mammelle e attrezzature per la mungitura
Carbonato di sodio
F. ALTRI PRODOTTI
(*) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/71/CE (GU L 368 del 31.12.1994, pag. 33). (**) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/19/CE (GU L 96 del 28.3.1998, pag. 39).»
III. L'allegato III è modificato come segue:
1) Il titolo della parte A è modificato come segue: «A.1. Vegetali e prodotti vegetali ottenuti dalla produzione agricola o dalla raccolta».
2) È inserita la sezione seguente:
«A.2. Animali e prodotti animali ottenuti dall'allevamento
1. Nella fase iniziale dell'applicazione del regime di controllo riguardante le produzioni animali, il produttore e l'organismo di controllo devono provvedere a:
— compilare una descrizione completa dei locali di stabulazione, dei pascoli, degli spiazzi liberi, dei parchetti all'aperto, ecc., nonché, se del caso, dei locali adibiti al magazzinaggio, al condizionamento e alla trasformazione degli animali, dei prodotti animali, delle materie prime e dei fattori produttivi;
— compilare una descrizione completa degli impianti per lo stoccaggio delle deiezioni animali;
— elaborare un piano di spargimento delle deiezioni animali di concerto con l'organismo o con
l'autorità di controllo, unitamente a una descrizione completa delle superfici destinate alle colture;
— se del caso, dichiarare le disposizioni contrattuali stipulate con altri agricoltori per lo spargimento delle deiezioni animali;
— elaborare un piano di gestione per le unità biologiche animali (ad es. gestione in materia di alimentazione, riproduzione, misure sanitarie, ecc.);
— elencare tutte le misure concrete da prendere a livello dell'unità di produzione per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
Le descrizioni e le misure di cui sopra sono incluse in una relazione d'ispezione, controfirmata dal produttore interessato.
La relazione deve inoltre specificare l'impegno del produttore ad effettuare le operazioni in conformità degli articoli 5 e 6 e ad accettare, in caso di infrazione, l'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, paragrafo 9, e se del caso, all'articolo 10, paragrafo 3.
2. I requisiti generali in materia di controllo di cui all'allegato III, parte A.1, punti 1, 4, 5, 6, 7 e 8, relativi ai vegetali e ai prodotti vegetali, sono applicabili agli animali e ai prodotti animali.
In deroga a tali disposizioni, è ammesso il magazzinaggio nell'azienda di prodotti medicinali veterinari allopatici e antibiotici a condizione che siano stati prescritti da un veterinario in relazione ai trattamenti di cui all'allegato I, che siano conservati in un luogo controllato e che siano annotati in un registro.
3. Gli animali devono essere identificati in forma permanente, per mezzo di tecniche adatte a ciascuna specie, singolarmente per i grandi mammiferi, singolarmente o a partite per il pollame e i piccoli mammiferi.
4. I dati relativi agli animali devono essere annotati in un registro e tenuti permanentemente a disposizioni dell'organismo o dell'autorità di controllo presso la sede sociale dell'azienda.
Detti registri, che forniscono una descrizione completa delle modalità di conduzione dell'allevamento, devono contenere i seguenti dati:
— per ciascuna specie, gli animali in entrata: origine, data di entrata, periodo di conversione, marchio d'identificazione, antecedenti veterinari;
— gli animali in uscita: età, numero di capi, peso in caso di macellazione, marchio d'identificazione e destinazione;
— le eventuali perdite di animali e relativa giustificazione;
— alimentazione: tipo di alimenti, inclusi gli integratori alimentari, proporzioni dei vari ingredienti della razione, periodi di accesso ai parchetti, periodi di transumanza in caso di limitazioni;
— profilassi, trattamenti e cure veterinarie: data del trattamento, diagnosi, natura dei prodotti somministrati, modalità di trattamento, prescrizioni del veterinario con relativa giustificazione e periodi di attesa imposti per la commercializzazione dei prodotti animali
5. Quando un allevatore gestisce più allevamenti nella stessa regione, le unità di produzione di animali o prodotti animali non contemplati all'articolo 1 sono parimenti soggette al regime di controllo per quanto riguarda il punto 1, primo, secondo e terzo trattino del presente capitolo relativo agli animali e ai prodotti animali, nonché alle disposizioni relative al programma di allevamento, ai registri e alle norme per il magazzinaggio dei prodotti utilizzati per l'allevamento.»
3) Il titolo parte B, è sostituito dal seguente:
«B. Unità di preparazione di prodotti vegetali e animali e di derrate alimentari contenenti prodotti vegetali eanimali»
4) Il titolo parte C, è sostituito dal seguente:
«C. Importatori di prodotti vegetali, di prodotti animali e di derrate alimentari contenenti prodotti vegetali e/o
animali provenienti da paesi terzi»
IV. All'allegato VI, il seguente paragrafo è inserito dopo il primo paragrafo «Principi generali»:
«In attesa dell'adozione delle norme di cui alle sezioni A e B del presente allegato e per contemplare specificamente la preparazione di derrate alimentari composte di uno o più prodotti animali, si applicano le norme nazionali.»
V. Sono aggiunti i seguenti allegati:
"
ALLEGATO VII
|
Numero massimo di animali per ettaro |
Numero massimo di animali per ettaro |
|
Equini di oltre 6 mesi |
2 |
|
Vitelli da ingrasso |
5 |
|
Altri bovini di meno di 1 anno |
5 |
|
Bovini maschi da 1 a meno di 2 anni |
3,3 |
|
Bovini femmine da 1 a meno di 2 anni |
3,3 |
|
Bovini maschi di 2 anni e oltre |
2 |
|
Giovenche da allevamento |
2,5 |
|
Giovenche da ingrasso |
2,5 |
|
Vacche da latte |
2 |
|
Vacche lattifere da riforma |
2 |
|
Altre vacche |
2,5 |
|
Coniglie riproduttrici |
100 |
|
Pecore |
13,3 |
|
Capre |
13,3 |
|
Suinetti |
74 |
|
Scrofe riproduttrici |
6,5 |
|
Suini da ingrasso |
14 |
|
Altri suini |
14 |
|
Polli da tavola |
580 |
|
Galline ovaiole |
230 |
ALLEGATO VIII
Superfici minime coperte e scoperte ed altre caratteristiche di stabulazione per i differenti tipi e specie diproduzione
1. BOVINI, OVINI E SUINI
|
Superfici coperte (Superficie netta disponibile per gli animali) |
Superfici scoperte (spiazzi liberi, esclusi i pascoli) |
||||||
|
Peso vivo minimo (kg) |
m2 /per capo |
(m 2 /per capo) |
|||||
|
Bovini e equini da allevamento e destinati all'ingrasso |
|||||||
|
fino a 100 |
1,5 |
1,1 |
|||||
|
fino a 200 |
2,5 |
1,9 |
|||||
|
fino a 350 |
4,0 |
||||||
|
oltre 350 |
5 con un minimo di 1 m2 /100 kg |
3,7 con un numero di 0,75 m2 /100 kg |
|||||
|
Vacche da latte |
6 |
4,5 |
|||||
|
Tori da allevamento |
10 |
30 |
|||||
|
Pecore e capre |
1,5 per pecora/capra |
2,5 |
|||||
|
Scrofe in allattamento con suinetti fino a 40 giorni |
7,5 per scrofa |
2,5 |
|||||
|
Suini da ingrasso |
fino a 50 |
0,8 |
0,6 |
||||
|
fino a 85 |
1,1 |
0,8 |
|||||
|
fino a 110 |
1,3 |
1 |
|||||
|
Suinetti |
oltre 40 giorni efino a 30 kg |
0,6 |
0,4 |
||||
|
Suini da allevamento |
2,5 per femmina |
1,9 |
|||||
2 POLLAME
Superfici coperte Superfici scoperte (m2 in rotazione di superficie disponibile per capo) Numero di animali per m2 cm di posatoio per animale per nido Galline ovaiole 6 18 8 galline ovaiole per nido o in caso di nido
comune 120 cm2 per volatile 4, a condizione che non sia superato il
limite di 170 kg, di N/ha/ anno Pollame da ingrasso 10, con un massimo di 21 kg di peso vivo 20 (solo per faraone) 4 polli da ingrasso e faraone Pollame da ingrasso (in ricoveri
mobili) 16 (*) in ricoveri mobili con un massimo di
30 kg di peso vivo per m2 2,5, a condizione che non sia superato il
limite di 170 kg N/ha/anno
(superficie netta disponibile per gli
animali)
(in ricoveri fissi)
per m2
)
4,5
anatre
10 tacchini
15 oche
In tutte le specie
summenzionate non deve essere superato il limite di 170 kg di
N/ha/anno
(*) Solo nel caso di ricoveri mobili con pavimento di superficie non superiore a 150 m 2 che restano aperti di notte."