Regione Lazio
Abbattimento delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore
Emendamenti al collegato della finanziaria 2006
Art.
(Sostituzione dell’articolo 40 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 e successive modifiche, relativo alle misure sperimentali di politica ambientale. Disposizione transitoria)
1. L’articolo 40 della l.r. 9/2005 e successive modifiche è sostituito dal seguente:
“Art. 40
(Misure sperimentali di politica ambientale)
1. Nelle more dell'adozione del piano di risanamento della qualità dell'aria di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente) e della definizione delle relative azioni attuative, la Regione promuove, in via sperimentale, misure straordinarie e urgenti di politica ambientale, tese a conseguire il più elevato livello di abbattimento delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore, ponendo a base della sperimentazione la valutazione della qualità dell'aria ambiente e l'individuazione delle zone a maggior rischio ambientale, effettuata secondo i principi e i criteri enunciati negli articoli 5 e seguenti del d.lgs. 351/1999.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con propria deliberazione, indica interventi, da realizzare prioritariamente nei comuni di Roma e di Frosinone individuati come le aree a maggiore criticità dalla deliberazione della Giunta regionale 767/2003, mirati al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) riduzione diretta delle fonti di inquinamento;
b) riduzione degli inquinanti immessi o emessi in atmosfera.
3. L'obiettivo di cui al comma 2, lettera a) è perseguito, in particolare, attraverso la sostituzione dei ciclomotori e dei motocicli circolanti non conformi alle direttive 97/24/CE (Fase II) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997 e 02/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002.
4. Gli interventi di cui al comma 3 sono attuati sulla base di accordi con le associazioni nazionali di categoria e/o le industrie costruttrici di ciclomotori e/o di motocicli, che prevedano la vendita a prezzi vantaggiosi di ciclomotori con consumi inferiori a 2,3 litri di benzina ogni 100 chilometri e di motocicli a quattro tempi fino a 255 c.c, conformi alla direttiva 97/24/CE (Fase II) e alla direttiva 02/51/CE, con priorità alla vendita di mezzi già conformi alla direttiva 02/5l/CE Fase B (EURO 3), a soggetti in possesso di veicoli circolanti non conformi a tali direttive, previa rottamazione dei veicoli stessi, nonché la vendita di mezzi elettrici. Si intendono per "circolanti" i ciclomotori ed i motocicli che siano in regola con il pagamento della tassa di possesso, ove prevista, o che risultino assicurati per la responsabilità civile per almeno sei mesi dell’anno precedente alla rottamazione. La Regione adotta le opportune iniziative al fine di sostenere e promuovere la vendita oggetto dell'accordo nel periodo programmato, ivi compresa la realizzazione di sistemi di distribuzione dell’energia per la ricarica dei mezzi a trazione elettrica.
5. La Regione, per gli adempimenti di propria competenza relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 3, si avvale dell’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio SpA.
6. L’obiettivo di cui al comma 2, lettera b), è perseguito, in particolare, attraverso l’incentivazione della diffusione di tecnologie già certificate e il finanziamento della sperimentazione dell’efficacia di nuove tecnologie idonee a ridurre gli inquinanti immessi o emessi in atmosfera.
7. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione degli incentivi e dei finanziamenti di cui al comma 6. La valutazione dei progetti presentati e la verifica dell’efficacia dei risultati è effettuata da un’apposita commissione scientifica, nominata dal Presidente della Regione, la cui composizione è definita con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di ambiente..
8. Agli oneri relativi all’applicazione dei commi 3 e 4 si provvede con la dotazione finanziaria del fondo speciale di rotazione per lo sviluppo regionale del Lazio, affidato in gestione all’Agenzia di cui al comma 8, per un importo pari ad euro 5.000.000,00.
9. Agli oneri derivanti delle disposizioni contenute nei commi 6 e 7 si provvede mediante lo stanziamento di cui ai capitoli dell’UPB E33 ed E34 del bilancio regionale.”.
2. Le modifiche apportate dal presente articolo all’ articolo 40 della l.r. 9/2005, con le quali si estende l’applicazione delle disposizioni ivi contenute ai ciclomotori con consumi inferiori ai 2,3 litri di benzina ogni 100 chilometri e ai motocicli a quattro tempi fino a 255 cc, si applicano a decorrere dal 1 febbraio 2006.
Fonte:
Assessorato Ambiente e Cooperazione tra i Popoli
dott.sa Silvia Saba
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