IMPIEGO DI ORMONI NELL'ALLEVAMENTO DI BOVINI

Gli americani hanno minacciato l'Unione europea di denunciare all'OMC la legislazione europea che proibisce la somministrazione di ormoni della crescita ai bovini se tale questione non fosse stata risolta entro il 1995.
A partire dal luglio 1995 dovevano essere applicate nuove misure sanitarie concernenti l'impiego di ormoni nell'allevamento zootecnico.
La Commissione, richiesta di esporre il suo programma sull'argomento, ha risposto che:
1. Effettivamente i produttori di carne statunitensi stanno esercitando forti pressioni presso il loro governo affinché riunisca un gruppo di esperti, nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio, in relazione al problema degli ormoni. La Commissione ha peraltro precisato agli Stati Uniti la sua intenzione di organizzare una conferenza scientifica su questo argomento entro la fine dell'anno. Tale conferenza dovrebbe determinare i principi orientativi di base circa gli aspetti scientifici del problema. A quel momento la Commissione potrà decidere quale dovrà essere la sua futura politica al riguardo.
2. Le direttive 81/602/CEE (1) e 88/146/CEE (2) del Consiglio vietano la somministrazione ad animali d'azienda, per fini di ingrasso, di sostanze ad azione tireostatica o ad azione estrogena, androgena o gestagena. Sono ugualmente vietate la macellazione e la commercializzazione di animali d'azienda - o di loro carni - cui sono state somministrate queste sostanze. Spetta agli Stati membri garantire che le restituzioni all'esportazione vengano pagate soltanto in relazione a carni "sicure" destinate al consumo umano, prodotte conformemente alla legislazione comunitaria.
3. Le suddette direttive del Consiglio vietano inoltre l'importazione da paesi terzi di animali e di carni di animali cui sono state somministrate sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena per scopi di ingrasso. Le norme di produzione per poter immettere nel mercato comunitario le carni sono le stesse applicabili tanto per i produttori comunitari quanto per i fornitori di paesi terzi.
La Commissione non ritiene che i produttori di carni bovine che si attengono alle disposizioni dell'organizzazione comune di mercato si trovino in una situazione economica svantaggiosa rispetto ai produttori dei paesi terzi. L'unica modificazione attualmente prospettata, per quanto riguarda la normativa comunitaria al riguardo, consiste nella proposta al Parlamento e al Consiglio nell'ottobre 1993 (3) e riguardante essenzialmente il rafforzamento delle misure di controllo, proposta ancora in discussione in sede di Consiglio.
(1) GU n. L 222 del 7.8.1981
(2) GU n. L 70 del 16.3.1988
(3) Doc. COM(93) 441 def. modificato dal doc. COM (94) 293 e 294 def., GU n. C 222 del 10.8.1994
(Fonte: Gazzetta Ufficiale CE)