Gli americani hanno minacciato l'Unione europea
di denunciare all'OMC la legislazione europea che proibisce la
somministrazione di ormoni della crescita ai bovini se tale questione
non fosse stata risolta entro il 1995.
A partire dal luglio 1995 dovevano essere applicate nuove misure
sanitarie concernenti l'impiego di ormoni nell'allevamento zootecnico.
La Commissione, richiesta di esporre il suo programma sull'argomento,
ha risposto che:
1. Effettivamente i produttori di carne statunitensi stanno esercitando
forti pressioni presso il loro governo affinché riunisca
un gruppo di esperti, nel quadro dell'Organizzazione mondiale
del commercio, in relazione al problema degli ormoni. La Commissione
ha peraltro precisato agli Stati Uniti la sua intenzione di organizzare
una conferenza scientifica su questo argomento entro la fine dell'anno.
Tale conferenza dovrebbe determinare i principi orientativi di
base circa gli aspetti scientifici del problema. A quel momento
la Commissione potrà decidere quale dovrà essere
la sua futura politica al riguardo.
2. Le direttive 81/602/CEE (1) e 88/146/CEE (2) del Consiglio
vietano la somministrazione ad animali d'azienda, per fini di
ingrasso, di sostanze ad azione tireostatica o ad azione estrogena,
androgena o gestagena. Sono ugualmente vietate la macellazione
e la commercializzazione di animali d'azienda - o di loro carni
- cui sono state somministrate queste sostanze. Spetta agli Stati
membri garantire che le restituzioni all'esportazione vengano
pagate soltanto in relazione a carni "sicure" destinate
al consumo umano, prodotte conformemente alla legislazione comunitaria.
3. Le suddette direttive del Consiglio vietano inoltre l'importazione
da paesi terzi di animali e di carni di animali cui sono state
somministrate sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena
o gestagena per scopi di ingrasso. Le norme di produzione per
poter immettere nel mercato comunitario le carni sono le stesse
applicabili tanto per i produttori comunitari quanto per i fornitori
di paesi terzi.
La Commissione non ritiene che i produttori di carni bovine che
si attengono alle disposizioni dell'organizzazione comune di mercato
si trovino in una situazione economica svantaggiosa rispetto ai
produttori dei paesi terzi. L'unica modificazione attualmente
prospettata, per quanto riguarda la normativa comunitaria al riguardo,
consiste nella proposta al Parlamento e al Consiglio nell'ottobre
1993 (3) e riguardante essenzialmente il rafforzamento delle misure
di controllo, proposta ancora in discussione in sede di Consiglio.
(1) GU n. L 222 del 7.8.1981
(2) GU n. L 70 del 16.3.1988
(3) Doc. COM(93) 441 def. modificato dal doc. COM (94) 293 e 294
def., GU n. C 222 del 10.8.1994
(Fonte: Gazzetta Ufficiale CE)