CATALOGO EUROPEO DEI RIFIUTI - DEFINIZIONE COMUNE
La linea della Commissione della Comunità per un'ulteriore armonizzazione

Il primo comma dell'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti (1) fornisce la definizione comunitaria del termine "rifiuto". Il secondo comma del medesimo articolo prevede la compilazione di un elenco di rifiuti, istituito con la decisione 94/3/CE (2) della Commissione del 20 dicembre 1993.

L'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi è stato istituito il 22 dicembre 1994 con la decisione 94/904/CE (3) del Consiglio. Detto elenco di rifiuti pericolosi si ispira e fa riferimento a quello stabilito ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti.

Il documento di accompagnamento introdotto dalla decisione 94/774/CEE della Commissione è quello previsto dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonchè in entrata e in uscita dal suo territorio (4). Agli allegati II, III, e IV di detto regolamento figurano tre liste di rifiuti (denominate più comunemente lista verde, lista ambra e lista rossa) redatte dall'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica (OCSE) al fine di garantire il controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di ricupero nell'ambito dell'OCSE (5).

L'obiettivo della legislazione comunitaria in materia di gestione dei rifiuti è quello di garantire un livello elevato di tutela ambientale. Inoltre, le disposizioni legislative summenzionate mirano a rendere più efficace la gestione dei rifiuti attraverso l'applicazione di una terminologia e di definizioni comuni a livello comunitario. Tale obiettivo sarebbe compromesso qualora gli Stati membri fossero liberi di redigere elenchi o definire categorie di rifiuti non corrispondenti agli elenchi redatti dalla Comunità.

La Commissione ritiene pertanto che, al fine di perseguire gli obiettivi comunitari fissati dalla legislazione sulla gestione dei rifiuti, gli Stati membri devono recepire, nelle rispettive legislazioni nazionali, le definizioni comunitarie, di rifiuti, rifiuti pericolosi, nonchè i suddetti elenchi di rifiuti.

Inoltre la Commissione sta valutando i vari elenchi comunitari al fine di realizzare un sistema completo di classificazione dei rifiuti utilizzabile per le attività legislative comunitarie, che potrebbero sostituire tutti gli elenchi nazionali attualmente esistenti.
(1) GU n. L 194 del 25.7.1975
(2) GU n. L 5 del 7.1.1994
(3) GU n. L 356 del 31.12.1994
(4) GU n. L 30 del 6.2.1993
(5) Cfr. la decisione del consiglio dell'OCSE C(92) 39 def.

(Fonte:Gazzetta Ufficiale CE)