LA LEGGE 29 GENNAIO 1992, n.113: "OBBLIGO PER IL COMUNE DI RESIDENZA DI PORRE A DIMORA UN ALBERO PER OGNI NEONATO, A SEGUITO DELLA REGISTRAZIONE ANAGRAFICA"
Maria Giorgi

Nel 1992 il nostro legislatore ha emanato una legge, la n.113 del 29 gennaio 1992 (1). Con essa si fa carico ai Comuni di impiantare un albero per ogni nuovo nato iscritto nella popolazione residente.
Raccontata in questi termini "la legge 29 gennaio 1992, n.113 sembra nata da un'idea di Gianni Rodari o meglio da una sua poesia" (2), in realtà la stessa comporta problematiche interpretative e di attuazione che vanno ben oltre la semplice poesia.
L'articolo 1 della legge n.113/92 prevede, come già detto, l'obbligo per i Comuni di porre a dimora un albero entro 12 mesi dalla registrazione anagrafica di ogni nuovo nato residente ed il conseguente obbligo per l'Ufficio Anagrafico di "registrare" sul "certificato di nascita" il luogo esatto in cui l'albero è stato piantato entro 15 mesi dall'iscrizione anagrafica. La "registrazione" deve avvenire nel rispetto delle disposizioni impartite, "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge", dal Ministero dell'Interno.
Corretta e funzionale all'intento del legislatore di impiantare l'albero nel Comune di residenza del nuovo nato é l'individuazione dell'ufficio anagrafico contenuta al comma 1 dell'art.1. Infatti detto ufficio risulta il solo in grado di avere nel proprio schedario, sia la notizia delle nascite avvenute nel Comune di residenza dei genitori del neonato, sia la certezza di quelle avvenute nei Comuni ove i genitori medesimi non sono residenti.
L'art. 78 dell'Ordinamento dello stato civile (3) esige, infatti, che le copie degli atti di nascita redatti dagli Ufficiali dello Stato Civile dei Comuni nei quali è avvenuto il parto siano trasmessi, ai fini della trascrizione e dell'aggiornamento anagrafico, al Comune di residenza dei genitori del neonato.
In tal modo le piante possono essere messe a dimora anche nei territori di quei Comuni, dove i genitori del neonato risiedono, ma che non hanno ospitato il parto.
Dalla lettura del 2 comma dello stesso articolo 1 risulta, invece, subito chiara una certa confusione di competenze fatta fra le funzioni dell'ufficiale di Stato Civile e quello di Anagrafe per quanto riguarda la registrazione del luogo dove l'albero è stato messo a dimora.
Questo comma andrebbe, pertanto, completamente riscritto.
Infatti la norma vuole sottolineare la necessità di apporre un'annotazione del luogo esatto dove l'albero è stato piantato a margine dell'atto di nascita.
Questa annotazione, ai sensi dell'Ordinamento dello stato civile, deve essere effettuata dall'Ufficiale dello Stato Civile che ha formato originariamente l'atto di nascita in seguito all'avvenuto parto nel di lui Comune. Ma il medesimo ufficiale, alla luce dell'Ordinamento medesimo, dovrà provvedere affinchè l'annotazione in argomento sia apposta anche a margine dell'atto trascritto nel Comune di residenza dei genitori del nuovo nato quando il parto sia avvenuto altrove.
Questa procedura così come sopra descritta pare, tuttavia, troppo dispendiosa specie se si considera che un'annotazione del genere non ha la funzione di provare e di rendere pubbliche situazioni che possono incidere sullo stato delle persone e neppure quella di rettificare od integrare qualche elemento contenuto nell'atto di nascita.
Ecco, allora, che tutto il procedimento si semplifica qualora gli obblighi di cui al 1 e 2 comma dell'art.1 della legge n.113/92 vengano lasciati ai soli uffici anagrafici, che sono i soli in grado, per quanto sopra detto, di avere nel proprio schedario la notizia delle nascite avvenute sia nel Comune di residenza dei genitori del nuovo nato, sia nei Comuni dove i genitori non sono residenti.
Del resto la circostanza che le competenze di cui al comma 2 dell'art.1 spettino ai soli uffici anagrafici, e non anche a quelli di stato civile, pare trovare conferma dalla previsione contenuta al comma 3 del medesimo articolo circa l'intervento del Ministro dell'Interno.
Infatti l'art.12 del regolamento anagrafico prevede che l'inserimento nelle schede anagrafiche di altre notizie oltre a quelle previste possa avvenire solo previa autorizzazione del Ministero dell'Interno d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.
Alla luce di quanto sopra ecco confermata, allora, la necessità di riformulare il comma in argomento centrando con esattezza le procedure che attengono ai servizi demografici ed usando termini appropriati.
Improprio, alla luce della procedura sopra detta, è infatti l'uso del termine "registrazione", in quanto si tratta di semplice "annotazione", tenuto inoltre conto che "la registrazione sul certificato di nascita da parte dell'ufficio anagrafico, prima ancora che erronea si palesa incomprensibile" (4). Anche la locuzione "certificato di nascita " dovrebbe essere modificata in quella di "scheda anagrafica individuale".
Da ultimo, merita sottolineare la circostanza che l'inosservanza degli obblighi imposti ai Comuni ed agli Uffici non è sanzionata in alcun modo. La conseguenza di questo stato di cose è la pratica inattuazione della legge in argomento.
Ai seri problemi di attuazione dovuti alla confusione di competenze sopra ricordata bisogna aggiungere, inoltre, anche la circostanza che il decreto del Ministro dell'Interno di cui al comma 3 non è stato a tutt'oggi ancora emanato.
Circa lo stato di attuazione della normativa de qua si riporta ad esempio l'esperienza di una Provincia della Toscana, Massa Carrara.
Il Prefetto di Massa Carrara, al fine di consentire alla normativa in oggetto di raggiungere comunque gli intenti prefissati, ha ritenuto che "i Comuni possano ugualmente procedere a darvi corso essendo già la stessa operante indipendentemente dalla parte riguardante gli adempimenti relativi all'annotazione dell'impianto dell'albero. Essendo la fornitura delle piante connessa alle iscrizioni anagrafiche di nati residenti da parte dei Comuni, l'ufficiale dell'anagrafe, invierà con cadenza semestrale, nei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno solare, al competente ufficio comunale incaricato del servizio manutenzione del patrimonio forestale i modelli AP/I relativi alle iscrizioni per nascita del semestre precedente, per i successivi adempimenti di competenza al fine di ricevere il necessario numero di piante da parte degli uffici regionali.
Omissis...
Ad avvenuto impianto dell'albero l'ufficio tecnico comunale provvederà ad annotarlo sullo stesso modello AP/I che verrà restituito all'ufficio di anagrafe.
L'Ufficio di anagrafe conserverà i modelli AP/I in ordine per anno in attesa di ulteriori disposizioni a seguito della modifica del testo legislativo che prevederà l'annotazione della scheda anagrafica individuale Mod.AP/5" (5).
L'art.2 della legge n.113/92 demanda alle Regioni il compito di "disciplinare" la tipologia delle essenze da mettere a dimora, di provvedere al trasporto e fornitura degli esemplari necessari, avvalendosi anche del Corpo Forestale dello Stato.
Ancora una volta l'uso di un termine impreciso, quale la locuzione "disciplinare", presta il fianco a possibili dubbi interpretativi.
Se infatti il termine "disciplinare" è stato usato nel significato di indicare ci pare che la previsione del legislatore di demandare alla Regione, e non ai singoli Comuni, il compito di scegliere la tipologia delle essenze da porre a dimora non sia perfettamente funzionale con gli intenti della legge.
Infatti, nonostante il tenore del combinato disposto degli artt. 50 e 66 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 (6), che trasferisce alle Regioni le funzioni amministrative anche nella materia "agricoltura e foreste" sembra più corretto che siano i singoli Comuni a scegliere le colture da porre a dimora.
Non può, infatti, passare inosservato sia l'interesse locale dell'operazione sia la sua forte rilevanza sull'assetto e sull'utilizzazione del territorio comunale (7).
Più propriamente la scelta delle essenze da porre a dimora dovrebbe spettare ai singoli Comuni, mentre l'intervento della Regione, finalizzato ad armonizzare l'azione sull'intero territorio regionale, dovrebbe limitarsi ad una semplice funzione consultiva.
Sarebbe comunque opportuno, visto che in fondo è la Regione a dovere mettere a disposizione le piante, che questa non meglio definita attività di "disciplina della tipologia delle essenze" da porre a dimora fosse esercitata di comune accordo tra Regioni e singoli Comuni.
Per la Toscana, la Regione, ha provveduto agli adempimenti in argomento con la deliberazione n.174 del 27 aprile 1993.
In particolare, nella scelta delle essenze da utilizzare, il Consiglio regionale ha tenuto conto delle specie arboree che vegetano spontaneamente, o che sono tipiche o diffuse, sul territorio regionale e, fra queste, di quelle che meglio si adattano alle caratteristiche geologiche, pedologiche e stazionali dell'area destinata alla messa a dimora delle stesse.
Tuttavia sono state parimenti considerate anche le essenze non autoctone da tempo naturalizzate nel territorio regionale.
Il Consiglio regionale, con il medesimo provvedimento, ha regolamentato anche le modalità attraverso le quali i Comuni si procurano le essenze da porre a dimora.
I Comuni devono presentare le domande per l'ottenimento delle piante da mettere a dimora alle singole Province di appartenenza, le quali cureranno la prenotazione delle piantine presso i Vivai forestali della Regione. Sarà compito delle Province assicurare ai Comuni, anche, ogni eventuale richiesta di assistenza tecnica ed operativa ai fini della buona riuscita degli impianti, avvalendosi della consulenza del Corpo Forestale dello Stato.
La deliberazione ribadisce che ai Comuni compete l'onere di provvedre alla individuazione delle aree da destinare all'impianto, alla preparazione del terreno, all'apertura delle buche ed a quant'altro necessario per la buona riuscita dell'impianto nonchè al successivo mantenimento dello stesso ed alla creazione di specifici percorsi didattici.
I Vivai, oltre la fornitura, nel numero e nelle qualità delle specie disponibili, delle essenze da piantare, dovranno essere disponibili a fornire, sempre gratuitamente, nuove essenze in sostituzione di quelle non attecchite o danneggiate, ovvero per soddisfare eventuali richieste aggiuntive per ricorrenze e/o momenti celebrativi decisi dagli stessi Comuni.
L'art. 3 della legge n.113/92 prevede la possibilità per i Comuni che non dispongano di aree idonee di utilizzare in concessione aree del demanio statale con conseguente vincolo di destinazione a verde pubblico delle stesse. Tale utilizzo è comunque da effettuarsi nell'ambito della pianificazione urbanistica.
Spetterà, pertanto, ai singoli Comuni cercare di utilizzare al meglio le possibilità operative offerte dalla norma in argomento.
Queste, infatti, potrebbero essere utilizzate per realizzare interventi di varia natura da quelli più semplici quali alberature stradali o aree a verde attrezzato a quelli più complessi di recupero ambientale delle zone di discarica o di cava.
Ancora una volta emerge l'opportunità, già evidenziata in sede di commento all'art.3, che siano i singoli Comuni ad individuare le tipologie delle piante da porre a dimora proprio in relazione alle finalità che i medesimi intendono in tal modo conseguire.
L'articolo quattro detta norme in materia di spesa.
In conclusione la legge n.113/92, nonostante i nobili obiettivi che si prefigge quali la sensibilizzazione al tema delle nuove generazioni, il soddisfacimento di finalità ambientali e paesaggistiche, il miglioramento della qualità della vita nei centri urbani, l'aumento del patrimonio del verde pubblico e quant'altro, pare destinata a restare tale solo sulla carta.
Appare chiaro come gli strumenti operativi scelti dal legislatore con la norma in commento non siano idonei a pervenire ad alcun risultato concreto.
Si può citare a solo titolo di esempio la superficiale e frettolosa formulazione del testo, la mancata previsione di precisi termini perentori entro i quali attivarsi, la mancata previsione di sanzioni in caso di inadempienza, gli interventi a vario titolo richiesti di una pluralità di Enti ed Organismi.
Tutto ciò è più che sufficiente a dare alla legge n.113/92 la valenza di una mera enunciazione di intenti e niente più.
Solo se gli enti locali riusciranno a cogliere il messaggio che, nonostante tutto, la legge in commento porta in sè, che va ben oltre il generico e non sanzionato obbligo di piantare un albero per ogni nuovo nato, il legislatore non avrà operato invano.

NOTE

(1) La legge, che consta di soli quattro articoli, è stata pubblicata nella Gazz.Uff.18 febbraio 1992, n.40.
(2) Giordano Stella, Le vite parallele: l'albero e il bambino, in Lo Stato Civile Italiano, luglio 1992, pag.520.
(3) Il Servizio di Anagrafe è disciplinato dalla L. 24 dicembre 1954, n.1228 e dal relativo regolamento approvato con D.P.R. n.223 del 30 maggio 1989. L'Ordinamento dello Stato Civile è disciplinato dal R.D. n.9 luglio 1939, n.1238.
(4) Salvatore Arena, Un inedito di botanica applicata ai servizi demografici, in Lo Stato Civile Italiano, marzo 1992, pag.163 e segg.
(5) Prefettura di Massa Carrara, circolare n.109/92 in data 22 dicembre 1992.
(6) Pubblicato nel Suppl.ord. alla Gazz.Uff.29 agosto 1977, n.234.
(7) Si tenga conto delle funzioni che la legge di riforma sulle autonomie locali ha attribuito ai Comuni. In particolare cfr.art.9 della legge n.142/90, pubblicata nella Gazz.Uff.12 giugno 1990, n.135, S.O.