La legge 5 gennaio 1994, n.36, recante "disposizioni
in materia di risorse idriche", costituisce senza dubbio
alcuno un interessante tentativo di riorganizzazione unitaria
dei servizi idrici finalizzato a superare le tradizionali forme
di gestione settoriale degli stessi.
Del resto la preferenza accordata a forme di gestione locale dei
servizi idrici è chiaramente risconoscibile nella stessa
legislazione in materia caratterizzata da un accentuato particolarismo
normativo, che ha comportato solo scarso coordinamento tra le
diverse disposizioni ed un complesso intreccio di competenze tra
enti ed organi preposti alla gestione ed alla programmazione degli
interventi.
Adesso la legge n.36/94, nel tentativo di garantire anche il ripristino
ed il rinnovo delle risorse idriche, vuole superare questo stato
di cose integrando tra di loro le diverse attività del
servizio idrico e cioè quelle di "adduzione e distribuzione
di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque
reflue" ed introducendo una concezione del medesimo servizio
idrico come "servizio di area vasta", cioè commisurato
non più sulle singole comunità locali, bensì
su un bacino di utenza sovracomunale. Si può subito dire
che l'attuazione di questa legge, che si è ispirata alla
analoga riforma inglese attuata con il Water Act del 1973 e del
1989, non sarà facile. Appare di tutta evidenza, infatti,
che le scelte che gli enti locali saranno chiamati a compiere
risulteranno fortemente condizionate dall'assetto preesistente
e dal contesto territoriale e sociale di riferimento.
Pregiudiziale all'intera disciplina dettata dalla legge n.36/94
é la nozione di "servizio idrico integrato",
contenuta nell'art.4, comma 1, lett.f), della norma in argomento.
Il servizio così denominato è il risultato di una
integrazione reciproca, oggettiva e funzionale, dei tradizionali
servizi di acquedotto, fognatura e depurazione al fine di subordinarli
ai principi di tutela ed uso delle risorse idriche ed, in particolare,
al loro risparmio e rinnovo attraverso anche l'individuazione
di un bacino di utenza sovracomunale con carattere vincolante
per l'organizzazione e la gestione del servizio stesso.
La parte più innovativa della legge
n.36/94 é, senza ombra di dubbio, quella rappresentata
dal Capo II, dedicato proprio all'organizzazione dei "servizi
idrici integrati".
La norma prevede, infatti, all'art.8 "Organizzazione territoriale
del servizio idrico integrato" l'individuazione di un bacino
di utenza sovracomunale, denominato ambito territoriale ottimale,
con carattere vincolante per l'organizzazione e la gestione dello
stesso servizio idrico integrato.
Circa la previsione di un bacino di utenza sovracomunale, merita
subito osservare come la legge n.36/94, con gli ambiti territoriali
ottimali, non faccia altro che riprendere e rinnovare, riformulandola
in termini più coercitivi, la prescrizione già contenuta
nell'art.35 della legge 18 maggio 1989, n.183, sulla difesa del
suolo, dove la possibilità di istituire "ambiti territoriali
ottimali per la gestione dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura,
collettamento e depurazione delle acque usate" era disciplinata
come mera facoltà.
La legge n.36/94 all'art.9 "Disciplina della gestione del
servizio idrico integrato", disposizione chiave dell'intera
norma, recita che: "i comuni e le province di ciascun ambito
territoriale ottimale ... organizzano il servizio idrico integrato,
..., al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza,
di efficacia e di economicità".
Chiariamo subito che il significato dei detti criteri, riferiti
ai servizi idrici integrati, sta a significare che questi ultimi
sono servizi imprenditoriali e non sociali; devono avere autonomia
finanziaria; gli oneri di servizio pubblico devono essere tenuti
separati da quelli di impresa; anche se in regime di monopolio
naturale, devono essere assicurati standard minimi di produttività
(cfr. artt.11, 13-15, 21 e 22).
"I comuni e le province provvedono alla
gestione del servizio idrico
integrato mediante le forme, ..., previste dalla legge 8 giugno
1990, n.142,.."
"...le regioni...disciplinano...le forme ed i modi della
cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito
ottimale...".
La preferenza accordata dal legislatore ad un modello di gestione
del servizio sovracomunale, tesa a porre termine alla frammentazione
nella gestione dei servizi idrici esistenti, traspare anche dalla
previsione, da ultimo riportata, di affidare alle regioni il compito
di attivare forme di cooperazione tra i diversi enti locali ricompresi
nello stesso ambito territoriale ottimale.
A tal proposito si può ricordare come il disegno di legge
originario, in linea con la già detta legge di difesa del
suolo n.183 del 1989, avesse previsto l'approntamento di una rete
uniforme di consorzi obbligatori su tutto il territorio nazionale.
Questa soluzione è stata, poi, abbandonata nel testo di
legge definitivo, avendo accordato la legge n.36/94 la propria
preferenza ad un sistema più elastico e differenziato rispetto
a quello dei consorzi obbligatori previsto dal disegno di legge
originario ed adossato certamente una maggiore responsabilità
ai singoli enti nella scelta delle soluzioni organizzative più
confacenti alle caratteristiche specifiche del contesto di riferimento.
Non bisogna, del resto, dimenticare neppure l'art.25, 7 comma,
della legge n.142/90, sulle autonomie locali, il quale precisa
che i consorzi obbligatori possano essere costituiti soltanto
con legge dello Stato. Pertanto la legge n.36 del 94 se conferisse
una delega totale alle regioni per la costituzione dei singoli
consorzi obbligatori, sarebbe lesiva dell'autonomia degli enti
locali; autonomia che, si è appena detto, è possibile
comprimere soltanto con legge dello Stato.
Ne consegue che la cooperazione tra i diversi enti locali, ricadenti
nello stesso ambito territoriale, si realizza piuttosto attraverso
l'istituto del consorzio volontario, costituito ad iniziativa
degli enti stessi in base alle precisazioni contenute nei commi
da 1 a 6 del citato art.25 della legge 142/90.
Proseguendo nella lettura dell'art.9, risulta evidente, poi, che
il 3 comma del medesimo articolo ha prestato particolare attenzione
alle convenzioni obbligatorie tra comuni e tra comuni e province.
Infatti il 3 comma dell'art.9 recita, riprendendo l'art.24 della
legge n.142/90 nella parte in cui regola appunto il procedimento
di formazione delle convenzioni obbligatorie, che "le regioni
o le province autonome di Trento e Bolzano individuano gli enti
locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento,
gli adempimenti ed i termini" in cui viene scandito l'iter
approvativo; ancora per la stipulazione della convenzione la regione
assegna un termine, scaduto il quale senza che gli enti interessati
abbiano proceduto al perfezionamento dell'accordo provvedono direttamente
gli organi regionali stessi.
Il contenuto del disciplinare-tipo, disciplinare che l'art.24
della più volte detta legge n.142 vuole sia predisposto
in caso di ricorso al convenzionamento obbligatorio dallo Stato
o dalle Regioni, si ritrova nel successivo art.11.
Questo articolo impone che l'affidamento del servizio, qualunque
sia la forma di gestione prescelta, sia sempre accompagnato da
una convenzione e dal relativo disciplinare con i quali vengono
regolati i rapporti tra enti titolari del servizio e soggetti
gestori.
Si anticipa subito che nella legge Regione Toscana n.81 del 21
luglio 1995, che unitamente a quella predisposta dalla Regione
Lazio sono a tutt'oggi le uniche ad avere provveduto in materia,
il consorzio chiamato a realizzare la cooperazione tra i diversi
enti dell'ambito si sostituisce agli enti medesimi nella sottoscrizione
di detta convenzione.
Ritornando all'art.11 bisogna evidenziare alcuni problemi interpretativi.
Infatti, esaminando congiuntamente gli artt.9 e 11 della legge
n.36/94, la scelta del regime giuridico prescelto per la gestione
del servizio idrico integrato risulta attribuita rispettivamente
dall'art. 9, ai commi 1 e 2, agli enti locali e dall'11, 2 comma,
lett.a), alla regione nella convenzione-tipo.
L'assegnazione alla regione della scelta della forma di gestione
del servizio pare trovare conferma anche nella L.r.Toscana n.81/95,
la quale a sua volta, la attribuisce all'assemblea consortile
quindi, in un certo qual modo, agli stessi enti locali consorziati.
In dottrina, tuttavia, al fine di superare la problematica sopra
esposta si è proposta la seguente soluzione: la scelta
della forma di gestione del servizio dovrebbe spettare alla provincia,
quale ente locale delegato dalla regione, e detta scelta acquisterebbe
valenza programmatica da inserire nel piano territoriale di coordinamento
ai sensi dell'art.15, 2 comma, lett.c) della legge n.142/90.
Riassumendo, possiamo dire che le forme di cooperazione di cui
all'art.9, 3 comma, siano: la convenzione; il consorzio; la comunità
montana (cfr.art.11 della legge n.97/94) o la città metropolitana.
In altre parole, laddove già esista una delle forme cooperative
citate, la regione potrebbe recepirla se coincidente territorialmente
con l'ambito territoriale ottimale designato, se, invece, tale
coincidenza non esiste la mesedima regione dovrà far ricorso
esclusivamente alla convenzione od al consorzio, non sembrando
le altre ipotesi utilizzabili a scopi monofunzionali.
Merita subito sottolineare che nella legge della Regione Toscana
n.81 del 21 luglio 1995, le forme ed i modi della cooperazione
tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale
ottimale sono stati fissati con la creazione, per ciascun ambito,
di un consorzio denominato Autorità di Ambito.
Della natura, dell'ordinamento e delle competenze di detto consorzio
si tratterà più ampliamente in seguito.
Si è detto che il legislatore ha affidato alle Regioni
il compito di delimitare i bacini di utenza sovracomunali nonchè
la scelta delle forme di cooperazione tra i diversi enti locali
ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale.
Pare, ugualmente, chiaro che le funzioni di organizzazione del
servizio idrico integrato, funzioni che non coincidono con la
gestione dello stesso ma vanno piuttosto intese come funzioni
amministrative prodromiche alla gestione medesima e relative all'assunzione
del servizio ed alla scelta delle forme gestionali, sono di stretta
competenza locale (cfr.art.9, commi 1 e 2).
Le forme gestionali consentite, nonostante il rinvio del dettato
normativo all'intera legge n.142 del 1990, vanno piuttosto ricercate
in tutte quelle indicate dall'art.22 della norma citata, così
come integrato dall'art.12 della legge n.498 del 1992 e da tutte
le successive modificazioni non ultimo il d.l. n.75 del 1994 sulle
s.p.a. locali.
Gli enti locali potranno, pertanto, ricorrere alla concessione
a terzi; all'azienda speciale; alla società per azioni
od a responsabilità limitata (sull'ultimo punto cfr.Cons.Stato,
Parere, 2 dicembre 1992, n.2685) con la sola esclusione dell'istituzione,
forma di gestione, quest'ultima, prevista per l'esercizio di servizi
sociali senza rilevanza imprenditoriale. Criticabile appare, anche,
la conservazione dell'esercizio in economia, la cui modestia economica
non sarebbe più compatibile con la dimensione sovracomunale
del bacino. Essa, poi, risulta espressamente esclusa per i servizi
affidati dagli enti diversi dai comuni (cfr.art.10, u.c.).
Per quel che riguarda la concessione a terzi questa ipotesi trova
compiuta disciplina nell'art.20 della legge n.36 del 94, che equipara
l'istituto all'appalto pubblico di servizi degli enti erogatori
dell'aqcua.
Si aggiunge, da ultimo, che il modello societario
pare essere la sola alternativa praticabile nel caso di coinvolgimento
di soci esterni specie se privati.
Merita, infine, un breve accenno il 4 comma dell'art.9. In esso
si lascia ai comuni ed alle province la possibilità di
organizzare il servizio con una pluralità di soggetti e
di forme gestionali.
Questa disposizione, tuttavia, vanificherebbe la possibilità
di una gestione unitaria ed integrata del servizio, in palese
contrasto con il conclamato principio di superare l'attuale frammentazione
delle gestioni dei servizi idrici.
Per superare tale stato di cose si auspica, da più parti,
la costruzione di una holding capogruppo nella forma di una società
di capitali controllante le aziende operanti nell'ambito territotiale
ottimale (cfr.d.dl Costa sui trasporti pubblici locali) oppure
di una azienda speciale.
In conclusione l'unica forma di integrazione obbligatoria del
servizio idrico sembra essere solo quella funzionale tra i servizi
di acquedotto,
fognatura e depurazione con i sopra esposti problemi di coordinamento
tra imprese e tra queste e gli enti "cooperanti".
Passiamo, a questo punto dell'esposizione,
all'esame della legge Regione Toscana n.81 del 21 luglio 1995.
La Regione Toscana con la legge n.81/95 ha determinato da una
parte gli ambiti territoriali ottimali e dall'altra gli enti locali
che vi sono ricompresi "insieme alle forme e modi della loro
cooperazione".
Essa individua la possibilità di conseguire una gestione
efficiente ed economica del servizio attraverso la sua gestione
ad opera di un unico soggetto gestore per ciascun ambito territoriale
ottimale, tuttavia fa espressamente salve le disposizioni di cui
al comma 4 dell'art.9.
Si è già accennato al fatto che la Regione Toscana
abbia scelto il consorzio, l'Autorità di ambito, come forma
associativa dei diversi enti locali ricadenti all'interno del
medesimo ambito territoriale.
In ciascun ambito territoriale il comune con il maggior numero
di abitanti, sentite le province ricadenti nello stesso ambito,
provvede a predisporre la costituzione dell'Autorità di
Ambito.
Le modalità per la realizzazione del consorzio nonchè
la predisposizione ed il contenuto del relativo statuto trovano
dettagliata disciplina nel testo della l.r.n.81/95.
Scaduti i termini assegnati senza che gli enti interessati abbiano
proceduto alla costituzione del consorzio od al perfezionamento
dell'accordo provvede direttamente un commissario straordinario.
La restante parte della legge regionale si
preoccupa di disciplinare l'ordinamento e le competenze dell'Autorità.
Un punto poco chiaro della norma in esame è quello relativo
alla natura facoltativa od obbligatoria di detto consorzio.
Da una prima lettura del disposto dell'art.4 della L.r. n.81/95
l'esplicito richiamo all'art.48 della legge sulle autonomie locali,
Potere sostitutivo, farebbe pensare alla natura obbligatoria di
detto consorzio. Tuttavia sia quanto sopra esposto in sede di
commento alla legge n.36/94 sia la stessa forma di adesione al
consorzio e l'estensione allo stesso dei principi propri del modello
associativo facoltativo lascierebbero spazio, piuttosto, alla
figura del consorzio volontario.
Si ricordi, inoltre, che il testo di legge nulla dice circa l'ipotesi
di non adesione al consorzio.
Un'altro problema interpretativo riguarda la scelta delle forme
di gestione del servizio lasciata, ex.art.9 legge n.36/94, agli
enti locali ricadenti nel medesimo ambito.
Nella legge in esame è lo stesso consorzio, attraverso
l'assemblea consortile, nell'esercizio della propria potestà
di autorganizzazione che sceglie "la forma di gestione del
servizio e le procedure per l'affidamento dello stesso".
Si ricorda che la legge esclude espressamente tra le competenze
del consorzio qualsiasi attività attinente alla gestione
del servizio. Ritornando al problema posto non va infatti dimenticata
la discussione circa la possibilità per enti pubblici,
diversi da comuni e province, quali ad es. un consorzio costituito
da enti locali, di potere gestire servizi pubblici nelle forme
di cui all'art.22 l.142/90 ed in particolare di costituire società
di capitali a partecipazione pubblica (sul punto cfr.Tar Lombardia,
sez.II, 15 novembre 1993, n.644 e Tar Toscana, sez.I, 14 novembre
1994, n.478).