Residui Contaminanti Come evitare la presenza di residui e di
contaminanti Limiti massimi dei residui Determinare i LMR I controlli. L’UE vigila sul rispetto dei
limiti Programmi di sorveglianza dei
residui Le importazioni provenienti da paesi terzi sono
trattate diversamente Conseguenze derivanti dal ritrovamento di un campione
positivo ai controlli, ovvero dal rilevamento della presenza di una sostanza
proibita o dal superamento di un LMR Quando le importazioni provenienti da paesi terzi
pongono un problema particolare Migliori tecniche di analisi non sono un
problema Per risolvere questo
problema, occorre incoraggiare l’assunzione di misure adeguate per assicurare un
controllo di migliore qualità e per mettere in campo un’infrastruttura di
qualità che porti i paesi in via di sviluppo a livello delle norme europee, a
vantaggio di tutti. La Commissione europea fornisce il suo sostegno a questi
sforzi attraverso l'assistenza tecnica in campo commerciale. Severità di valutazione delle importazioni
provenienti da paesi terzi
I residui sono sostanze che possono trovarsi nelle derrate
alimentari in seguito all’utilizzazione di medicinali veterinari o di prodotti
fitosanitari. Nei prodotti finali possono permanere tracce indesiderabili di
medicinali o di prodotti fitosanitari o di loro derivati.
I contaminanti sono sostanze che possono essere, non
intenzionalmente, aggiunte a derrate alimentari nel corso della produzione e
della commercializzazione. Può trattarsi di inquinanti ambientali come diossine
e metalli pesanti.
I residui di una
sostanza possono essere evitati non utilizzando la sostanza stessa nella
produzione animale. Invece, può rivelarsi difficile eliminare completamente i
contaminanti, a causa del livello di fondo raggiunto dall’inquinamento
ambientale.
La garanzia di un alto livello di protezione della
salute costituisce uno dei principali obiettivi della legislazione alimentare
dell’Unione Europea. A tal fine sono fissati dei limiti massimi di residui
(LMR), per definire ufficialmente i tenori limite di residui e di contaminanti
da rispettare per non mettere in pericolo la salute umana. Questi limiti
dipendono dalla tossicità della sostanza. Non sono stati determinati LMR per
tutte le sostanze. Infatti, non è stata fissata alcuna soglia per le sostanze
considerate troppo pericolose, tenuto conto del loro effetto potenziale sulla
salute umana. Il cloramfenicolo e i nitrofurani sono esempi di sostanze
antimicrobiche pericolose per le quali non è stata stabilito alcun
LMR.
Le decisioni miranti a determinare se una sostanza è
accettabile e, in caso positivo, fino a quale limite, sono prese in seguito ad
una dettagliata procedura di analisi dei rischi. Il Parlamento europeo e il
Consiglio fissano i livelli di protezione sulla base di una proposta della
Commissione europea. In numerosi casi, il PE e il Consiglio hanno delegato il
loro potere di decisione alla Commissione. Prima di poter adottare delle misure,
la Commissione deve ottenere il consenso del Comitato permanente della catena
alimentare e della salute animale, composta da rappresentanti degli Stati membri
e presieduta dalla Commissione.
Per
quanto concerne i residui di medicinali veterinari presenti nelle derrate
alimentari, la valutazione scientifica dei rischi è realizzata dall’Agenzia
europea per la valutazione dei medicinali (EMEA European Medicines Evaluation
Agency); per i contaminanti, questa valutazione è effettuata dall’Autorità
Europea di sicurezza degli alimenti (AESA).
Secondo il regolamento n.
178/2002, gli operatori del settore alimentare sono responsabili in prima
persona della conformità dei loro prodotti alla legislazione alimentare
dell’Unione Europea. A partire dal 2005, gli operatori commerciali saranno
obbligati a segnalare alle autorità degli Stati membri tutti i risultati
negativi dei test.
Controlli
ufficiali e misure esecutive sono attuati dagli Stati membri, che sono tenuti ad
adottare e applicare un programma nazionale di sorveglianza dei residui per
alcuni gruppi specifici di residui e di contaminanti (direttiva 96/23/CE).
Questa procedura mira a garantire che non siano superati i livelli autorizzati e
che le derrate alimentari siano esenti da sostanze proibite.
Inoltre, l’ufficio alimentare e veterinario della
Commissione compie ispezioni al fine di controllare il rispetto della
legislazione alimentare europea negli stati membri.
Gli Stati membri sono
tenuti a sottoporre alla Commissione i programmi di sorveglianza, e ciò vale
anche per paesi terzi esportatori (relativamente ai prodotti esportati). Nel
valutare i programmi di sorveglianza dei residui dei paesi terzi, la Commissione
cerca più di assicurare l’equivalenza delle esigenze, piuttosto che la loro
perfetta identità.
Per ragioni
pratiche, le modalità di trattamento delle importazioni provenienti da paesi
terzi sono diverse da quelle che si applicano agli Stati membri. I paesi terzi
devono fornire garanzie che provino che i loro sistemi di sorveglianza dei
residui assicurano livelli di protezione equivalenti a quelli raggiunti
all'interno dell’UE. Ciò non significa pertanto che i controlli siano meno
severi. In definitiva, le condizioni relative alla proibizione di alcune
sostanze e di alcuni residui si applicano con lo stesso agli Stati membri e ai
paesi terzi.
Il quadro legislativo e
le attività di controllo dei paesi esportatori di derrate alimentari verso l’UE
sono valutati regolarmente. L’approvazione delle esportazioni dipende dai
risultati di queste valutazioni, che possono comprendere ispezioni sul
campo.
Inoltre, le importazioni sono
oggetto di controlli e di test casuali effettuati alle frontiere dell’UE ad
opera delle autorità di controllo degli Stati membri, responsabili della
sicurezza alimentare.
Se i test dimostrano la pericolosità dei prodotti
per la salute umana, essi sono sequestrati e distrutti, e vengono rafforzati i
test realizzati su tali prodotti e sostanze. Gli Stati membri sono informati per
mezzo del sistema rapido di allarme. Sono informati anche i paesi terzi
interessati se il prodotto in questione è stato importato.
Quando si osserva una modalità costante di
contaminazione, in un paese terzo in particolare, la Comunità può decidere di
rafforzare fino al 100% i test realizzati al punto d’entrata nell’UE. Quando i
test o altri mezzi di sorveglianza (come le ispezioni) rivelano dei problemi
fondamentali che costituiscono una minaccia per la sicurezza alimentare nell’UE,
al paese interessato può essere proibita l’importazione di alcuni prodotti verso
l’UE.
Quando si rivelano problemi, sono prese misure
rapide ed efficaci per eliminare ogni rischio per la sicurezza alimentare,
assicurando, nei limiti del possibile, il mantenimento delle normali relazioni
commerciali. Tuttavia, si è osservato recentemente un aumento rilevante dei
residui di sostanze proibite nelle importazioni provenienti da paesi terzi, in
particolare per quanto riguarda le importazioni di gamberetti e di carne di
pollame da certi paesi. Ciò si spiega in due modi: da una parte i controlli più
severi realizzati alle frontiere della Comunità e, d’altra parte, tecniche più
sofisticate per le analisi.
Migliori tecniche di
analisi sono tutt'altro che un problema. Esse, però, possono causare difficoltà
pratiche in certi paesi terzi, in particolare nei paesi in via di sviluppo. Ad
esempio, oggi si può rilevare, con analisi di routine il cloramfenicolo presente
in concentrazioni inferiori a 3 parti per 10 miliardi, cioè con un livello di
sensibilità da 3 a 15 volte superiore a quello di un anno fa. Inoltre, sono
ormai disponibili test sensibili per rilevare i metaboliti dei nitrofurani. I
paesi in via di sviluppo spesso non hanno le apparecchiature e il personale
specializzato necessari per effettuare analisi a tali
livelli.
Gli sforzi europei mirano a
mettere in opera delle norme elevate in materia di sicurezza alimentare. A tutti
dovrebbero essere applicate norme identiche. Quando sono riscontrati problemi,
devono essere prese misure conseguenti. Questo vale sia per le produzioni
alimentari interne che per i prodotti d’importazione. È opportuno rilevare che
il sistema di allarme rapido è attivato da un numero significativo di riscontri
negativi fatte all'interno dell’UE. Diossina, MPA, nitrofene e antibiotici sono
esempi di problemi che si sono posti all'interno dell’UE in un passato
relativamente recente.
Quadro regolamentareapplicabile ai residui e contaminanti delle derrate alimentari d'origine animaleRegolamento (CE)
n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002,
G.U. L 31 del 1 febbraio 2002 “Legislazione alimentare
generale” Questo
regolamento stabilisce i principi generali e le prescrizioni generali
della legislazione alimentare, istituisce l’autorità europea di sicurezza
degli alimenti e fissa procedure relative alla sicurezza delle derrate
alimentari
. Regolamento (CEE)
n. 2377/90 del 26 giugno 1990, G.U. L 224 del 18 agosto
1990 Questo regolamento
stabilisce una procedura comunitaria per la fissazione dei limiti massimi
di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine
animale. Direttiva
2000/24/CE del 28 aprile 2000 che modifica gli allegati delle direttive
76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, G.U. L 107 del 4 maggio
2000 Questa direttiva
fissa i tenori massimi per i residui di pesticidi sui e nei cereali,
derrate alimentari di origine animale e alcuni prodotti di origine
vegetale compresi frutta e ortaggi
. Regolamento (CE)
n. 315/1993 dell’8 febbraio 1993, G.U. L 37 del 13 febbraio
1993 Questo
regolamento stabilisce le prescrizioni generali e le procedure comunitarie
relative ai contaminanti nelle derrate alimentari
. Regolamento (CE)
n. 466/2001 dell’8 marzo 2001, G.U. L 77 del 16 marzo
2001 Questo regolamento
fissa i tenori massimi per certi contaminanti nelle derrate alimentari
(metalli pesanti, micotossine e nitrati). Regolamento (CE)
n. 2375/2001 del 29 novembre 2001 che modifica il regolamento (CE) n.
466/2001, G.U. L 321 del 6 dicembre 2001 Questo regolamento
fissa i tenori massimi per la diossina in certi prodotti di origine
animale e vegetale, tipo la carne, le frattaglie, il pesce, il latte e i
prodotti del latte, le uova e gli oli. Direttiva 96/23/CE
del 29 aprile 1996, G.U. L 125 del 23 maggio 1996 Questa direttiva
stabilisce le misure di controllo da realizzare per quanto riguarda alcune
sostanze e i loro residui negli animali viventi e loro
prodotti
. Decisione
2002/657/CE del 12 agosto 2002, G.U. L 221 del 17 agosto
2002 Questa decisione definisce i criteri di efficienza per ciò che riguarda i metodi analitici e stabilisce il principio dei limiti di efficienza richiesti (LPMR) applicabili ai metodi di analisi da utilizzare per le sostanze per le quali non è stato definito alcun limite autorizzato. |
Fonte: Commissione europea: http://europa.eu.int/comm/food (sezione food safety)
20/11/03