Regno Unito
Sul tema della sicurezza degli alimenti geneticamente modificati il ruolo chiave è svolto dall’Advisory Committee for Novel Food and Processes (ACNFP), che è un comitato indipendente istituito nell’ottobre del 1988 per valutare la sicurezza dei novel food e dei processi utilizzati nella preparazione degli alimenti. Costituito da esperti scelti dai due ministri del MAFF (Ministry of Agriculture Fisheries and Food) e del DH (Department of Health) , il comitato è formato da un Presidente e da quindici membri scelti per la loro competenza in varie discipline comprendenti la modificazione genetica, la nutrizione, la microbiologia e la tossicologia. A questi si aggiungono un esperto in etica ed un rappresentante dei consumatori. Tutti i membri non devono avere interessi personali nel mondo dell’industria alimentare e sono obbligati a dichiararlo prima di essere coinvolti nelle attività del comitato. Il Comitato ha operato fino all’entrata in vigore del regolamento comunitario sui novel food n. 258/97 sulla base del Food Safety Act del 1990.
Nello svolgimento del suo ruolo l’ACNFP si avvale
della collaborazione di altri Comitati di esperti in nutrizione, problemi
ambientali, tossicologia e medicina, e precisamente:
FAC (Food Advisory
Committee)
ACRE (Advisory Committee on Releases the Environment)
COT
(Committee on Toxicity)
COMA (Committee on Medical Aspect of
Foods).
Il Comitato relaziona in fine ai Ministeri referenti (MAFF e
DH) che attivano le procedure previste presso la Comunità
europea.
Un esempio di rapporto redatto dall’ACNFP è quello relativo alla domanda d’immissione sul mercato da parte di ZENECA Plant Science di prodotti trasformati ottenuti dal pomodoro GM derivato dalla linea TGT7F. La trasformazione del pomodoro ottenuta con l’impiego di Agrobacterium tumefaciens riducendo i livelli di poligalatturonasi lo ha reso più idoneo ad essere trasformato.
Per quanto attiene l’etichettatura il Regno Unito ha un
sistema di regole molto rigido pur nella consapevolezza che ciò
nonostante molte persone non vogliono comunque consumare prodotti GM. Tutti gli
alimenti che contengono un ingrediente geneticamente modificato o che si pensa
che lo possano contenere devono essere etichettati. Questo è il caso, ad
esempio, dell’impiego di ingredienti tradizionali e GM (insilati misti
come mais e soia di provenienza USA).
Se un ingrediente, invece, è
stato ottenuto, ad esempio, da una pianta GM ma non contiene materiale
geneticamente modificato, non deve essere etichettato come GM poiché
può essere considerato equivalente ad un ingrediente ottenuto da una
fonte convenzionale.
Le regole in tema di etichettatura dei prodotti
contenenti soia o mais GM venduti nei supermercati e nei negozi sono in vigore
dal settembre 1998. Inoltre, sia i ristoranti che le catene di catering
devono riportare sui menù quali piatti contengono soia o mais GM, o
garantire che il personale sia sufficientemente preparato per rispondere alle
eventuali domande dei clienti sulla eventuale presenza d’ingredienti GM.
Le sanzioni previste sono piuttosto pesanti, fino a 5.000£. In ogni caso
la presenza di soia o mais GM in misura inferiore all’1% non comporta
l’obbligo dell’etichettatura.
Le regole in vigore nel Regno Unito
diverranno obbligatorie nel corso del 2000 anche presso gli altri Paesi della
Comunità europea dopo le intese raggiunte il 21 ottobre del 1999. Queste
regole saranno valide anche per gli additivi e gli aromatizzanti GM usati per
gli alimenti.