Il contributo Conai alla gestione
dei rifiuti di imballaggio
Guida CONAI Edizione 2000
Le imprese, da tempo chiamate ad una più attenta salvaguardia
dell'ambiente, versano al Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) un contributo
in ragione degli imballaggi immessi al consumo, quale concreta partecipazione
alla corretta gestione dei rifiuti e per consentire il concreto raggiungimento
dei precisi obiettivi di recupero e riciclo fissati dal Decreto Ronchi.
Il
Contributo Ambientale Conai (C.A.C.), stabilito per ciascuna tipologia di
materiale d'imballaggio (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro),
è infatti una forma di finanziamento - obbligatorio secondo il dettato
degli articoli 38 e 41 del Dlgs 22/1997 ("Decreto Ronchi") - che Conai
utilizza, in base al principio della responsabilità condivisa, per
organizzare tutto il sistema di raccolta dei rifiuti e il loro avvio al recupero
e al riciclo. In particolare l'articolo 41, comma 2, stabilisce che la
ripartizione delle contribuzioni tra produttori e utilizzatori avvenga in
proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale
di imballaggio immesso sul mercato nazionale, al netto delle quantità di
imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di
materiale". Lo stesso principio viene ripreso e sviluppato dallo Statuto
(art. 14) e dal Regolamento Conai.
Il C.A.C. è entrato in vigore il
1° ottobre 1998, con un sistema applicativo che, a seguito della verifica
sul campo delle norme in esso contenute, ha messo in evidenza alcuni punti
suscettibili di miglioramento.
PRIMA CESSIONE
Ecco come deve essere applicato il sistema per il versamento del Contributo Ambientale:
|
1 |
L'ultimo Produttore dell'imballaggio espresso in fattura, applica il Contributo per le vendite effettuate al cliente primo Utilizzatore di imballaggio; |
|
2. |
Il Produttore di materiale d'imballaggio che vende ad un Autoproduttore (Utilizzatore che produce da sé l'imballaggio per confezionare i propri prodotti) applica il Contributo quando tale materiale venga impiegato per la prima volta per contenere merce. Tale passaggio viene definito dall'art.7 del regolamento prima cessione". Esiste una sola prima cessione per ogni imballaggio: essa va individuata con chiarezza per evitare disguidi e consentire la corretta ripartizione degli oneri tra gli operatori interessati. Conai ha definito le modalità, o formule, nelle quali può presentarsi la prima cessione, sia nel territorio nazionale che nei rapporti con l'estero, affinché ogni operatore possa riconoscere il proprio ruolo e capire se è tenuto o meno al versamento del Contributo. |
Anche l'import paga
Anche i materiali d'imballaggio e gli imballaggi provenienti dall'estero e
quindi non prodotti in Italia (sia vuoti, sia utilizzati per il confezionamento
delle merci importate) ricadono interamente nelle competenze Conai e, di
conseguenza, sono sottoposti al Contributo Ambientale.
Il perché
è intuitivo: poiché la loro utilizzazione sarà effettuata
sul territorio nazionale, essi daranno luogo a rifiuti di imballaggio.
Perciò devono partecipare ai costi dì gestione del sistema di
recupero e riciclo.
Adempimenti differenziati
Gli adempimenti a carico dell'importatore variano a seconda della natura e della destinazione degli imballaggi importati. Ai fini della dichiarazione periodica e del versamento del Contributo Ambientale, sono previste diverse procedure: una procedura ordinaria (valida per qualunque tipo di importazione) e una procedura semplificata (valida solo per l'importazione di merci imballate), che si suddivide a sua volta in tre diverse formule.
In fattura IVA AL 20% - Il Produttore, nella fattura di vendita di
imballaggio o materiale di imballaggio al Primo Utilizzatore, oltre alla
descrizione della merce e al peso unitario del materiale da imballaggio fornito,
è tenuto a riportare un'ulteriore e separata indicazione relativa al
Contributo Ambientale Conai applicato per singolo materiale e a mettere in
evidenza l'ammontare del contributo stesso.
Tutti i Produttori che effettuano
la prima cessione sono tenuti a dichiarare a Conai, entro il 20 del mese
successivo alla transazione:
|
* |
i tipi d'imballaggi ceduti, |
|
* |
i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale, |
|
* |
l'entità del Contributo dovuto per ciascun materiale. |
Una volta ricevuta la dichiarazione periodica, Conai invia la fattura per conto dei Consorzi di filiera. Le fatture riguardanti il Contributo Ambientale dichiarato, saranno soggette all'aliquota IVA del 20% in quanto corrispettivo per prestazioni di servizi.
|
* Può il Produttore/Importatore, per ciascuno dei materiali d'imballaggio oggetto della sua attività, scegliere la classe di dichiarazione che ritiene più idonea? È possibile. Potrà anche avvenire che la stessa impresa effettui dichiarazione mensile per un materiale e trimestrale o annuale per un altro. Così come potrà avvenire che un Produttore effettui dichiarazione periodica per un materiale e richieda l'esenzione per un altro. |
|
* I consorzi di filiera fatturano il C:A:C: direttamente alle aziende? No. il contributo viene globalmente gestito dallo stesso conai che riceve le dichiarazioni ed emette le fatture, divise per singolo materiale, a nome dei diversi Consorzi di fileira. Sul documento appare il nome del Consorzio di filiera, intestatariio della fattura al quale conai successivamente distribuirà gli importi dovuti. |
NOVITA' IN VIGORE DAL PRIMO GENNAIO
Quattro classi di dichiarazioni
Dal 10 gennaio 2000 Conai, per
agevolare gli operatori economici nella gestione del Contributo Ambientale,
propone una nuova formula per le dichiarazioni che potranno essere inoltrate a
Conai con periodicità diverse, in funzione dell'entità del
Contributo
In particolare Conai propone, oltre a una fascia di esenzione
stabilita con nuovi criteri, le seguenti tre classi di dichiarazioni, con
periodicità annuale, trimestrale e mensile:
CLASSE A - esente se nell'anno solare precedente il Contributo Ambientale ha
raggiunto, per singolo materiale, al massimo 50 mila lire:
CLASSE B - annuale
se nell'anno solare precedente il Contributo Ambientale ha raggiunto, per
singolo materiale, al massimo 600 mila lire;
CLASSE C - trimestrale se
nell'anno solare precedente il Contributo Ambientale ha raggiunto, per singolo
materiale, al massimo 60 milioni;
CLASSE D - mensile se nell'anno solare
precedente il Contributo Ambientale ha superato, per singolo materiale, 60
milioni;
E' inoltre utile ricordare che:
* tutte le dichiarazioni periodiche vanno effettuate entro il 20 del mese
successivo al periodo di riferimento,
* la classe di dichiarazione va
verificata alla fine di ogni anno solare
* la classe di dichiarazione deve
essere nuovamente segnalata, mediante auto dichiarazione (mod. 6.8), entro il 20
gennaio dell'anno successivo,
* le nuove Dichiarazioni trimestrali e annuali
non vanno intese come un obbligo, ma come un'opzione offerta alle imprese per
semplificare le procedure,
* l'impresa ha comunque facoltà di
inviare le dichiarazioni con una periodicità più ravvicinata: la
Classe Annuale può essere dichiarata anche trimestralmente o mensilmente;
la Classe Trimestrale può essere dichiarata anche mensilmente.
LE VARIABILI A DISPOSIZIONE DELL'IMPORT
La procedura ordinaria
La
modalità generale di dichiarazione periodica o Procedura ordinaria,
è valida per qualunque tipo di importazioni; prevede un modulo specifico
di dichiarazione (modulo 6.2) che può essere inviato a Conai con
periodicità diverse in funzione della classe di dichiarazione nella quale
l'impresa si colloca. (Come per ottenere altre procedure di semplificazione,
è indispensabile che quando inoltrano le loro richieste le imprese siano
già iscritte a Conai).
La procedura semplificata
Si
applica la Procedura semplificata esclusivamente all'importazione di imballaggi
pieni (merce imballata); per la determinazione del Contributo Ambientale essa
consente di effettuare calcoli a forfait.
Formule più semplici
In sostituzione delle formule previste fino al 31 dicembre 1999, Conai
stabilisce, a partire dal 1° gennaio 2000, nuove soluzioni di
semplificazione.
Fatturato inferiore a 5 miliardi
Le imprese con fatturati d'importazioni inferiori ai 5 miliardi annui,
che sinora hanno adottato l'aliquota a forfait dello 0,15% applicata al valore
complessivo delle importazioni, potranno scegliere fra due categorie
d'importazione:
* aliquota dello 0,10% sul valore complessivo delle importazioni di prodotti
alimentari;
* aliquota dello 0,05% sul valore complessivo delle importazioni
di prodotti non alimentari.
Periodicità e procedure
Il modulo 6.2 per le attività
d'importazione potrà essere inviato a Conai con periodicità
diverse, scelte a seconda della classe di dichiarazione nella quale l'impresa si
colloca.
La soglia della fascia di esenzione è stabilita in L.100.000,
anziché L.50.000, per materiale e va calcolata sommando i contributi
dovuti sia per la produzione sia per l'importazione.
Anche per l'import la classe di dichiarazione va segnalata, con apposita
autodichiarazione (modulo 6.8) e va annualmente rinnovata.
| * Oltre alle procedure
semplificate d'importazione e di compensazione import export,
è applicabile la procedura ordinaria per imballaggi di
materiali diversi?
* Sì, a condizione che si dichiari, all'inizio dell'anno, su quali tipologie di prodotti saranno applicate e che si tenga ben presente che la scelta è vincolante per tutto l'anno. |
PLAFOND E RIMBORSI PER L'EXPORT
Esenzione dal contributo
Gli imballaggi che vengono esportati (i cui rifiuti sono ovviamente gestiti all'estero) escono dalle competenze Conai e sono pertanto esenti dal Contributo Ambientale. Conai prevede tre Procedure per le esportazioni:
1. La procedura ordinaria (ex post)
Consiste nel documentare a
consuntivo i quantitativi esportati (per singolo materiale) e richiedere il
conguaglio o il rimborso del Contributo Ambientale versato su questi quantitativi. Potrà essere utilizzata la procedura
ordinaria (ex post) anche per le esportazioni
oggetto di cessioni successive alla prima.
2. La procedura semplificata (ex ante)
Consiste nel determinare preventivamente la quota di esportazione
prevista, per singolo materiale nel corso dell'anno solare così da
evitare il pagamento del Contributo. Su questa quota, definita
"plafond", 1 esportatore può richiedere l'esenzione del
pagamento del Contributo Ambientale Conai. Il plafond viene calcolato sulla base
delle risultanze dell'anno precedente e sulle quantità di ogni singolo
materiale. Una volta avviata la procedura con l'invio - a Conai e ai fornitori -
delle dichiarazioni relative alle proprie attività, l'esportatore
potrà chiedere ai propri fornitori l'esenzione dal Contributo Ambientale
entro i limiti dei plafond dichiarati.
3. La procedura di rimborso (ex post)
L'impresa che durante l'anno ha acquistato imballaggi assoggettati al Contributo Ambientale e li ha successivamente esportati (pieni e/o vuoti), può:
|
a. |
richiedere un conguaglio a compensazione degli importi dovuti |
|
b. |
a partire da gennaio 2000 ottenere un rimborso pari al credito maturato. |
Chi intenderà utilizzare questa procedura dovrà indicare per ciascuna quantità evidenziata il codice fiscale del Fornitore corrispondente.
La determinazione del plafond
Il plafond, espresso in percentuale per ogni materiale, determina una
proporzionale diminuzione del Contributo Ambientale da applicare. Fino alla
formulazione del nuovo plafond, le imprese possono utilizzare quello dell'anno
precedente.
La formula per stabilire il nuovo plafond è la seguente:
D = {B : C+ [B - (A/100 x C)] : C} x 100
Dove: A = plafond anno precedente (%); B = vendite estero anno precedente (Kg); C = vendite totali anno precedente (Kg); D = nuovo plafond conguagliato (%).
La compensazione import-export
I consorziati che effettuano sia importazioni che esportazioni di
imballaggi e materiali di imballaggio, possono regolare contabilmente la
compensazione import/export Conai versando soltanto il saldo di Contributo
Ambientale risultante dalla differenza ditali partite. In pratica, la procedura
consente di effettuare un saldo estero su estero per categorie omogenee
dì imballaggi e/o materiali di imballaggio (cioè alluminio su
alluminio, acciaio su acciaio, carta su carta ecc.).
|
* come si calcola il plafond del 2000? tenendo conto del fatto che quello calcolato nel 1999 prevede un conguaglio? Spiegazione con un esempio: un'impresa che nel '99 ha
applicato un plafond del 50% per 750 chilogrammi di imballaggi, ma
che a consuntivo (chiusura di fine anno) constata che i quantitativi
esportati sono stati di 900 chilogrammi, chiede un conguaglio per la
differenza, ossia per 150 chilogrammi: í 900:1500+[900-(50%x1500)]:1500ý In questo caso l'impresa ottiene dai propri fornitori di carta l'applicazione del Contributo Ambientale solo al 30% della merce fornita nel corso del 2000 |
Per ulteriori informazioni Comieco fornisce un apposito servizio informativo telefonico (Dottoressa Paola Sinigaglia 02-67.33.481), attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00.1 soci possono contattare Comieco anche tramite e-mail (info@comieco.org). Comieco ricorda infine che la nuova guida Conai può essere facilmente consultata e scaricata direttamente dal sito www.comieco.org oppure www.conai.org