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 Ambiente Risorse Salute

Marzo 2000

 

Il contributo Conai alla gestione
dei rifiuti di imballaggio

Guida CONAI Edizione 2000

 

Le imprese, da tempo chiamate ad una più attenta salvaguardia dell'ambiente, versano al Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) un contributo in ragione degli imballaggi immessi al consumo, quale concreta partecipazione alla corretta gestione dei rifiuti e per consentire il concreto raggiungimento dei precisi obiettivi di recupero e riciclo fissati dal Decreto Ronchi.
Il Contributo Ambientale Conai (C.A.C.), stabilito per ciascuna tipologia di materiale d'imballaggio (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro), è infatti una forma di finanziamento - obbligatorio secondo il dettato degli articoli 38 e 41 del Dlgs 22/1997 ("Decreto Ronchi") - che Conai utilizza, in base al principio della responsabilità condivisa, per organizzare tutto il sistema di raccolta dei rifiuti e il loro avvio al recupero e al riciclo. In particolare l'articolo 41, comma 2, stabilisce che la ripartizione delle contribuzioni tra produttori e utilizzatori avvenga in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immesso sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale". Lo stesso principio viene ripreso e sviluppato dallo Statuto (art. 14) e dal Regolamento Conai.
Il C.A.C. è entrato in vigore il 1° ottobre 1998, con un sistema applicativo che, a seguito della verifica sul campo delle norme in esso contenute, ha messo in evidenza alcuni punti suscettibili di miglioramento.

PRIMA CESSIONE

Ecco come deve essere applicato il sistema per il versamento del Contributo Ambientale:

1

L'ultimo Produttore dell'imballaggio espresso in fattura, applica il Contributo per le vendite effettuate al cliente primo Utilizzatore di imballaggio;

2.

Il Produttore di materiale d'imballaggio che vende ad un Autoproduttore (Utilizzatore che produce da sé l'imballaggio per confezionare i propri prodotti) applica il Contributo quando tale materiale venga impiegato per la prima volta per contenere merce. Tale passaggio viene definito dall'art.7 del regolamento prima cessione". Esiste una sola prima cessione per ogni imballaggio: essa va individuata con chiarezza per evitare disguidi e consentire la corretta ripartizione degli oneri tra gli operatori interessati. Conai ha definito le modalità, o formule, nelle quali può presentarsi la prima cessione, sia nel territorio nazionale che nei rapporti con l'estero, affinché ogni operatore possa riconoscere il proprio ruolo e capire se è tenuto o meno al versamento del Contributo.

Anche l'import paga

Anche i materiali d'imballaggio e gli imballaggi provenienti dall'estero e quindi non prodotti in Italia (sia vuoti, sia utilizzati per il confezionamento delle merci importate) ricadono interamente nelle competenze Conai e, di conseguenza, sono sottoposti al Contributo Ambientale.
Il perché è intuitivo: poiché la loro utilizzazione sarà effettuata sul territorio nazionale, essi daranno luogo a rifiuti di imballaggio. Perciò devono partecipare ai costi dì gestione del sistema di recupero e riciclo.

Adempimenti differenziati

Gli adempimenti a carico dell'importatore variano a seconda della natura e della destinazione degli imballaggi importati. Ai fini della dichiarazione periodica e del versamento del Contributo Ambientale, sono previste diverse procedure: una procedura ordinaria (valida per qualunque tipo di importazione) e una procedura semplificata (valida solo per l'importazione di merci imballate), che si suddivide a sua volta in tre diverse formule.

In fattura IVA AL 20% - Il Produttore, nella fattura di vendita di imballaggio o materiale di imballaggio al Primo Utilizzatore, oltre alla descrizione della merce e al peso unitario del materiale da imballaggio fornito, è tenuto a riportare un'ulteriore e separata indicazione relativa al Contributo Ambientale Conai applicato per singolo materiale e a mettere in evidenza l'ammontare del contributo stesso.
Tutti i Produttori che effettuano la prima cessione sono tenuti a dichiarare a Conai, entro il 20 del mese successivo alla transazione:

*

i tipi d'imballaggi ceduti,

*

i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale,

*

l'entità del Contributo dovuto per ciascun materiale.

Una volta ricevuta la dichiarazione periodica, Conai invia la fattura per conto dei Consorzi di filiera. Le fatture riguardanti il Contributo Ambientale dichiarato, saranno soggette all'aliquota IVA del 20% in quanto corrispettivo per prestazioni di servizi.

* Può il Produttore/Importatore, per ciascuno dei materiali d'imballaggio oggetto della sua attività, scegliere la classe di dichiarazione che ritiene più idonea?

 È possibile. Potrà anche avvenire che la stessa impresa effettui dichiarazione mensile per un materiale e trimestrale o annuale per un altro. Così come potrà avvenire che un Produttore effettui dichiarazione periodica per un materiale e richieda l'esenzione per un altro.

* I consorzi di filiera fatturano il C:A:C: direttamente alle aziende?

  No.  il contributo viene globalmente gestito dallo stesso conai che riceve le dichiarazioni ed emette le fatture, divise per singolo materiale, a nome dei diversi Consorzi di fileira. Sul documento appare il nome del Consorzio di filiera, intestatariio della fattura al quale conai successivamente distribuirà gli importi dovuti.

 

NOVITA' IN VIGORE DAL PRIMO GENNAIO

Quattro classi di dichiarazioni
Dal 10 gennaio 2000 Conai, per agevolare gli operatori economici nella gestione del Contributo Ambientale, propone una nuova formula per le dichiarazioni che potranno essere inoltrate a Conai con periodicità diverse, in funzione dell'entità del Contributo
In particolare Conai propone, oltre a una fascia di esenzione stabilita con nuovi criteri, le seguenti tre classi di dichiarazioni, con periodicità annuale, trimestrale e mensile:

CLASSE A - esente se nell'anno solare precedente il Contributo Ambientale ha raggiunto, per singolo materiale, al massimo 50 mila lire:
CLASSE B - annuale se nell'anno solare precedente il Contributo Ambientale ha raggiunto, per singolo materiale, al massimo 600 mila lire;
CLASSE C - trimestrale se nell'anno solare precedente il Contributo Ambientale ha raggiunto, per singolo materiale, al massimo 60 milioni;
CLASSE D - mensile se nell'anno solare precedente il Contributo Ambientale ha superato, per singolo materiale, 60 milioni;

E' inoltre utile ricordare che:

* tutte le dichiarazioni periodiche vanno effettuate entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento,
* la classe di dichiarazione va verificata alla fine di ogni anno solare
* la classe di dichiarazione deve essere nuovamente segnalata, mediante auto dichiarazione (mod. 6.8), entro il 20 gennaio dell'anno successivo,
* le nuove Dichiarazioni trimestrali e annuali non vanno intese come un obbligo, ma come un'opzione offerta alle imprese per semplificare le procedure,
* l'impresa ha comunque facoltà di inviare le dichiarazioni con una periodicità più ravvicinata: la Classe Annuale può essere dichiarata anche trimestralmente o mensilmente; la Classe Trimestrale può essere dichiarata anche mensilmente.

LE VARIABILI A DISPOSIZIONE DELL'IMPORT

La procedura ordinaria
La modalità generale di dichiarazione periodica o Procedura ordinaria, è valida per qualunque tipo di importazioni; prevede un modulo specifico di dichiarazione (modulo 6.2) che può essere inviato a Conai con periodicità diverse in funzione della classe di dichiarazione nella quale l'impresa si colloca. (Come per ottenere altre procedure di semplificazione, è indispensabile che quando inoltrano le loro richieste le imprese siano già iscritte a Conai).

La procedura semplificata
Si applica la Procedura semplificata esclusivamente all'importazione di imballaggi pieni (merce imballata); per la determinazione del Contributo Ambientale essa consente di effettuare calcoli a forfait.

Formule più semplici
In sostituzione delle formule previste fino al 31 dicembre 1999, Conai stabilisce, a partire dal 1° gennaio 2000, nuove soluzioni di semplificazione.

Fatturato inferiore a 5 miliardi
Le imprese con fatturati d'importazioni inferiori ai 5 miliardi annui, che sinora hanno adottato l'aliquota a forfait dello 0,15% applicata al valore complessivo delle importazioni, potranno scegliere fra due categorie d'importazione:

* aliquota dello 0,10% sul valore complessivo delle importazioni di prodotti alimentari;
* aliquota dello 0,05% sul valore complessivo delle importazioni di prodotti non alimentari.

Periodicità e procedure
Il modulo 6.2 per le attività d'importazione potrà essere inviato a Conai con periodicità diverse, scelte a seconda della classe di dichiarazione nella quale l'impresa si colloca.
La soglia della fascia di esenzione è stabilita in L.100.000, anziché L.50.000, per materiale e va calcolata sommando i contributi dovuti sia per la produzione sia per l'importazione.
Anche per l'import la classe di dichiarazione va segnalata, con apposita autodichiarazione (modulo 6.8) e va annualmente rinnovata.

* Oltre alle procedure semplificate d'importazione e di compensazione import export, è applicabile la procedura ordinaria per imballaggi di materiali diversi?

* Sì, a condizione che si dichiari, all'inizio dell'anno, su quali  tipologie di prodotti saranno applicate e che si tenga ben presente che la scelta è vincolante per tutto l'anno.

 

PLAFOND E RIMBORSI PER L'EXPORT
Esenzione dal contributo

Gli imballaggi che vengono esportati (i cui rifiuti sono ovviamente gestiti all'estero) escono dalle competenze Conai e sono pertanto esenti dal Contributo Ambientale. Conai prevede tre Procedure per le esportazioni:

1. La procedura ordinaria (ex post)
Consiste nel documentare a consuntivo i quantitativi esportati (per singolo materiale) e richiedere il conguaglio o il rimborso del Contributo Ambientale versato su questi quantitativi. Potrà essere utilizzata la procedura ordinaria (ex post) anche per le esportazioni oggetto di cessioni successive alla prima.

2. La procedura semplificata (ex ante)
Consiste nel determinare preventivamente la quota di esportazione prevista, per singolo materiale nel corso dell'anno solare così da evitare il pagamento del Contributo. Su questa quota, definita "plafond", 1 esportatore può richiedere l'esenzione del pagamento del Contributo Ambientale Conai. Il plafond viene calcolato sulla base delle risultanze dell'anno precedente e sulle quantità di ogni singolo materiale. Una volta avviata la procedura con l'invio - a Conai e ai fornitori - delle dichiarazioni relative alle proprie attività, l'esportatore potrà chiedere ai propri fornitori l'esenzione dal Contributo Ambientale entro i limiti dei plafond dichiarati.

3. La procedura di rimborso (ex post)

L'impresa che durante l'anno ha acquistato imballaggi assoggettati al Contributo Ambientale e li ha successivamente esportati (pieni e/o vuoti), può:

a.

richiedere un conguaglio a compensazione degli importi dovuti
per singolo materiale;

b.

a partire da gennaio 2000 ottenere un rimborso pari al credito maturato.

Chi intenderà utilizzare questa procedura dovrà indicare per ciascuna quantità evidenziata il codice fiscale del Fornitore corrispondente.

La determinazione del plafond
Il plafond, espresso in percentuale per ogni materiale, determina una proporzionale diminuzione del Contributo Ambientale da applicare. Fino alla formulazione del nuovo plafond, le imprese possono utilizzare quello dell'anno precedente.

La formula per stabilire il nuovo plafond è la seguente:

D = {B : C+ [B - (A/100 x C)] : C} x 100

Dove: A = plafond anno precedente (%); B = vendite estero anno precedente (Kg); C = vendite totali anno precedente (Kg); D = nuovo plafond conguagliato (%).

La compensazione import-export
I consorziati che effettuano sia importazioni che esportazioni di imballaggi e materiali di imballaggio, possono regolare contabilmente la compensazione import/export Conai versando soltanto il saldo di Contributo Ambientale risultante dalla differenza ditali partite. In pratica, la procedura consente di effettuare un saldo estero su estero per categorie omogenee dì imballaggi e/o materiali di imballaggio (cioè alluminio su alluminio, acciaio su acciaio, carta su carta ecc.).

 

* come si calcola il plafond del 2000? tenendo conto del fatto che quello calcolato nel 1999 prevede un conguaglio?

 Spiegazione con un esempio: un'impresa che nel '99 ha applicato un plafond del 50% per 750 chilogrammi di imballaggi, ma che a consuntivo (chiusura di fine anno) constata che i quantitativi esportati sono stati di 900 chilogrammi, chiede un conguaglio per la differenza, ossia per 150 chilogrammi:
La formula per calcolare il plafond 2000 di esenzione è la seguente:

í 900:1500+[900-(50%x1500)]:1500ý

In questo caso l'impresa ottiene dai propri fornitori di carta l'applicazione del Contributo Ambientale solo al 30% della merce fornita nel corso del 2000

 

Per ulteriori informazioni Comieco fornisce un apposito servizio informativo telefonico (Dottoressa Paola Sinigaglia 02-67.33.481), attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00.1 soci possono contattare Comieco anche tramite e-mail (info@comieco.org). Comieco ricorda infine che la nuova guida Conai può essere facilmente consultata e scaricata direttamente dal sito www.comieco.org oppure www.conai.org