Edizione telematica
di

 Ambiente Risorse Salute

Ottobre 2000

 

Accordo ministeriale per l'inserimento delle energie rinnovabili nel paesaggio e nel territorio

Protocollo di Intesa

Per la prima volta in Italia è stato firmato un Protocollo di intesa tra il Ministero dell’Ambiente e quello per i Beni e le Attività Culturali che impegna entrambi i dicasteri a favorire l’utilizzo e l’inserimento nel tessuto urbano e nel paesaggio delle tecnologie che utilizzano le fonti di energia rinnovabili

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La firma dei ministri Melandri e Bordon è avvenuta in occasione del convegno "Portiamo il sole in città, coltiviamo il vento nel territorio", svoltosi il 7 giugno scorso a Roma ed organizzato da ISES ITALIA, in collaborazione con i due Ministeri e l’ENEA.
L’accordo prevede la predisposizione di alcune linee guida per la progettazione bioclimatica e per il corretto inserimento delle rinnovabili nelle strutture edilizie storiche e moderne (ad esempio, le tecnologie solari) e nel paesaggio (ad esempio, le turbine eoliche) ed il coinvolgimento del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato per la costituzione di un sistema di qualificazione e certificazione dei prodotti e degli impianti a fonti rinnovabili, che tenga conto delle variabili edilizie e paesaggistiche; inoltre, viene considerato di primaria importanza un progetto di informazione e formazione su scala nazionale, rivolto soprattutto alle scuole e agli Amministratori locali e mirato alla diffusione di una consapevole cultura ambientale ed energetica.

Testo del
PROTOCOLLO DI INTESA

 

PREMESSO CHE

1. Le fonti rinnovabili di energia rappresentano una valida opzione per conseguire importanti obiettivi per il paese: maggiore sicurezza del sistema energetico, ridotto impatto ambientale connesso alla produzione di energia, significativo impatto occupazionale.

2. La delibera 19 novembre 1998 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) di approvazione delle "Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra" prevede che la produzione di energia da fonti rinnovabili contribuisca per circa il 20 % al conseguimento degli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra.

3. In attuazione del punto 2.4 della sopra citata delibera lo stesso CIPE in data 6 agosto 1999, ha approvato il Libro Bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili, documento di settore nel quale vengono individuati gli specifici obiettivi da conseguire per ciascuna fonte e vengono delineati, allo scopo, strategie e indirizzi.

4. In connessione alla predisposizione del Libro Bianco, è stato eseguito uno studio sull’impatto occupazionale derivante dal conseguimento degli obiettivi delineati nel medesimo Libro che ha evidenziato come sia possibile conseguire un rilevante incremento occupazionale netto che può interessare soprattutto il Mezzogiorno.

5. Sulla base della legge 9 gennaio 1991 n. 10 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di "Attuazione della direttiva europea 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, e del connesso decreto ministeriale 11 novembre 1999, adottato dal Ministro dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato in concerto con il Ministro dell’Ambiente, si stabiliscono obiettivi specifici di diffusione delle fonti rinnovabili nel settore elettrico, da conseguire a partire dal 2002, e si definiscono gli strumenti necessari per lo scopo.

6. I Ministeri dell’Ambiente, dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, delle Politiche Agricole e Forestali hanno avviato o hanno allo studio diversi provvedimenti per la promozione delle fonti rinnovabili.

7. L’Unione Europea ha individuato nelle fonti rinnovabili di energia uno strumento per promuovere contestualmente la competitività del sistema produttivo, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e la protezione dell'ambiente, indicando, come obiettivo minimo da perseguire al 2010, il raddoppio del contributo percentuale delle fonti rinnovabili nel soddisfacimento del fabbisogno energetico comunitario.

  1. L’Unione Europea ha riconosciuto nel patrimonio culturale, storico e paesaggistico degli Stati membri la base stessa dell’identità nazionale e culturale dei popoli, inserendo la cultura, al pari dell’ambiente, come fattore trasversale in tutti i settori d’intervento nell’azione dell’Unione. In attuazione di tale indirizzo nel "Quadro d’azione per uno sviluppo urbano sostenibile dell’Unione Europea", e in coerenza con la politica nazionale del settore, è stato indicato l’utilizzo dei Fondi strutturali 2000-2006 nella direzione di uno sviluppo sostenibile a sostegno dell’ambiente e del patrimonio culturale, in accordo anche con il 5° Programma quadro della U.E. che pone tra i suoi obiettivi "la protezione, conservazione e valorizzazione dell’eredità culturale europea" e tra le linee di ricerca prevede lo "sviluppo e dimostrazione di tecnologie sicure, economiche, pulite, efficaci e sostenibili per la conservazione, il recupero, la ristrutturazione, lo costruzione, lo smantellamento."
  1. Le competenze in materia di fonti rinnovabili e di energia sono state ridefinite dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, articoli 29, 30 e 31.
  1. La Legge n. 10 del 1991, all’art. 26, favorisce in tutti gli edifici, con particolare riguardo agli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate.
  1. Ulteriori disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, relativamente a talune fonti energetiche rinnovabili, sono state introdotte con il DPCM del 3.9.1999, in particolare riguardo artt. 2 e seguenti.

CONSIDERATO CHE

Il Ministero dell’Ambiente, nell’ambito delle proprie competenze e funzioni, intende adoperarsi per sostenere la diffusione delle fonti rinnovabili di energia, nel pieno rispetto dei beni culturali e ambientali, anche con la collaborazione della Federazione Italiana dei Parchi e Riserve Naturali ed il Consiglio dei parchi nazionali per il sistema delle aree protette nazionali e regionali.

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nell’ambito delle proprie competenze e funzioni e per il tramite dei propri organi centrali e periferici intende esercitare le attività di tutela, conservazione, gestione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali prestando particolare attenzione alle opzioni tecnologiche che, nel settore energetico, consentono di conseguire benefici dal punto di vista ecologico-ambientale e socio-economico.

RITENUTO CHE

Fra le diverse tecnologie energetiche, le fonti rinnovabili - e tra esse, in particolare, l’eolico e il solare fotovoltaico, per la produzione di elettricità e il solare termico per la produzione di acqua calda – possono rappresentare le opzioni più idonee a fornire energia nel rispetto delle esigenze di salvaguardia dell’ambiente, dei beni culturali e del paesaggio, fatta salva, per quest’ultimo ambito, l’adozione di tecnologie atte a minimizzare l’impatto delle medesime sui contesti tutelati.

L’approccio bioclimatico, cioè l’applicazione delle fonti rinnovabili di energia, con attenzione specifica al microclima, ai sistemi passivi, alle tecnologie e ai materiali storici e locali, sia il più corretto per evitare il degrado ambientale, anche nel tessuto urbano storico.

L’introduzione e la diffusione delle fonti rinnovabili richiede un collegamento organico e non saltuario tra soggetti proponenti ed autorità preposte alla salvaguardia dell’ambiente ed alla conservazione della natura, così come disposto dalla legge 6 dicembre 1991 n. 394, su scala globale e locale e quelle preposte alla tutela del paesaggio e dei beni culturali, da attuarsi nelle sedi opportune.

Il Ministero dell’Ambiente e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali

STIPULANO

il seguente

PROTOCOLLO D’INTESA

1. Il Ministero dell’Ambiente e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nell’ambito delle rispettive competenze, sostengono e si adoperano per favorire la diffusione delle fonti rinnovabili, ivi compresa la progettazione bioclimatica, con criteri idonei a salvaguardare i beni storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici ed ambientali.

2. Il Ministero dell’Ambiente, avvalendosi anche della collaborazione tecnica dell’ENEA, nell’ambito delle disposizioni del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, si impegna ad fornire alle strutture del Ministero per i Beni e le Attività Culturali elementi, relativi alle caratteristiche tecniche, formali e progettuali degli impianti a fonti rinnovabili, atti a consentire una più compiuta valutazione, per quanto di competenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dei progetti che prevedono lo sfruttamento delle fonti rinnovabili.

3. Il Ministero dell’Ambiente e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nell’ambito delle rispettive competenze, si impegnano a definire criteri, indirizzi e normative per la valutazione dell’inserimento ambientale e paesaggistico delle fonti rinnovabili, e per la valutazione delle congruità tra le nuove tecnologie e le tecniche e i materiali tradizionali delle strutture edilizie storiche, da rendere disponibili agli operatori del settore.

4. Il Ministero dell’Ambiente e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, si impegnano congiuntamente – consultate le Regioni, gli Enti Parco Nazionali e gli Enti Locali per quanto riguarda la programmazione degli interventi, con particolare riferimento alla loro localizzazione, e avvalendosi per gli aspetti tecnici della collaborazione dell’ENEA e degli Istituti universitari e di ricerca del settore - a predisporre linee guida per il corretto inserimento delle fonti rinnovabili nelle strutture edilizie storiche e moderne, nell’ambiente e nel paesaggio, e per la progettazione urbana bioclimatica da parte di architetti, urbanisti e altri specialisti nonché per il rispetto del patrimonio naturalistico presente sul territorio.

5. Il Ministero dell’Ambiente anche con la collaborazione delle Federazioni Italiane dei Parchi e Riserve Naturali, e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ciascuno per le proprie competenze, si impegnano a promuovere un programma di studio e ricerca che coinvolga gli operatori delle tecnologie di sfruttamento delle fonti rinnovabili, in particolare del solare e dell’eolico, e gli operatori della progettazione e realizzazione delle tecnologie per l'edilizia, per adottare criteri di progettazione bioclimatica dell’architettura, e per individuare soluzioni tecnologiche che, sin dalla fase di progettazione, perseguano l’inserimento funzionale ed estetico degli impianti nelle strutture edilizie storiche e moderne, nell’ambiente e nel paesaggio. Al medesimo scopo, il Ministero dell’Ambiente e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, si attiveranno presso Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato per promuovere la costituzione di un sistema di qualificazione e certificazione dei prodotti e degli impianti a fonti rinnovabili, che comprenda gli aspetti relativi all’inserimento funzionale ed estetico dei medesimi impianti nelle strutture edilizie storiche e moderne, nell’ambiente e nel paesaggio. Il rilascio di tale certificazione non esclude l’esercizio dei poteri autorizzativi di cui all’art. 151 del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n.490.

  1. Il Ministero dell’Ambiente e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali promuoveranno, d’intesa con il Ministero dei Lavori Pubblici e con il coinvolgimento delle Regioni, degli Enti Parco Nazionali e degli Enti Locali, un programma di studio e ricerca per individuare e realizzare - negli interventi sugli edifici pubblici finalizzati al rispetto del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e di altre disposizioni di analoga natura - ulteriori interventi che perseguano l’inserimento delle fonti rinnovabili nei medesimi edifici, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia delle specificità storiche, artistiche ed architettoniche degli edifici, nonché di fattibilità tecnica ed economica. Nel settore del recupero edilizio dei centri storici si impegnano altresì all’applicazione prioritaria di criteri di progettazione bioclimatica ed ecosistemica passiva.
  1. Il Ministero dell’Ambiente e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali si impegnano a definire e avviare, d’intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione, un progetto di informazione e formazione su scala nazionale, rivolto soprattutto alle scuole e agli amministratori locali, finalizzato alla diffusione di una consapevole cultura dell’energia, dell’ambiente e della tutela del patrimonio culturale e naturalistico, che costruisca un patrimonio di valori e criteri condivisi sulle interazioni tra energia, sistemi ecologico – ambientali e beni culturali e paesaggistici.
  1. Il presente Protocollo d’Intesa sarà seguito da disposizioni attuative che tradurranno i principi esposti in concrete linee guida, azioni e direttive, nei vari settori interessati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, in aree urbane ed extraurbane. Le relative proposte saranno elaborate da un gruppo di lavoro appositamente costituito da rappresentanti del Ministero dell’Ambiente, del Consiglio Nazionale dei Parchi e della Federazione Italiana dei Parchi e Riserve Naturali, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Ministero dell’Industria, delle Regioni, degli Enti Locali dell’ENEA, degli Istituti universitari e di ricerca del settore, degli operatori e delle Associazioni.

Roma, 7 giugno 2000

Il Ministro dell’Ambiente - Willer Bordon

Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali - Giovanna Melandri

Per informazioni rivolgersi a:
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