Accordo ministeriale per l'inserimento delle energie rinnovabili nel paesaggio e nel territorio
Protocollo di Intesa
Per la prima volta in Italia è stato firmato un Protocollo di intesa tra il Ministero dell’Ambiente e quello per i Beni e le Attività Culturali che impegna entrambi i dicasteri a favorire l’utilizzo e l’inserimento nel tessuto urbano e nel paesaggio delle tecnologie che utilizzano le fonti di energia rinnovabili
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La firma dei ministri Melandri e Bordon è avvenuta in occasione del
convegno "Portiamo il sole in città, coltiviamo il vento nel
territorio", svoltosi il 7 giugno scorso a Roma ed organizzato da ISES
ITALIA, in collaborazione con i due Ministeri e l’ENEA.
L’accordo
prevede la predisposizione di alcune linee guida per la progettazione
bioclimatica e per il corretto inserimento delle rinnovabili nelle strutture
edilizie storiche e moderne (ad esempio, le tecnologie solari) e nel paesaggio
(ad esempio, le turbine eoliche) ed il coinvolgimento del Ministero
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato per la costituzione
di un sistema di qualificazione e certificazione dei prodotti e degli impianti a
fonti rinnovabili, che tenga conto delle variabili edilizie e paesaggistiche;
inoltre, viene considerato di primaria importanza un progetto di informazione e
formazione su scala nazionale, rivolto soprattutto alle scuole e agli
Amministratori locali e mirato alla diffusione di una consapevole cultura
ambientale ed energetica.
Testo del
PROTOCOLLO DI INTESA
PREMESSO CHE
1. Le fonti rinnovabili di energia rappresentano una valida opzione per conseguire importanti obiettivi per il paese: maggiore sicurezza del sistema energetico, ridotto impatto ambientale connesso alla produzione di energia, significativo impatto occupazionale.
2. La delibera 19 novembre 1998 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) di approvazione delle "Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra" prevede che la produzione di energia da fonti rinnovabili contribuisca per circa il 20 % al conseguimento degli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra.
3. In attuazione del punto 2.4 della sopra citata delibera lo stesso CIPE in data 6 agosto 1999, ha approvato il Libro Bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili, documento di settore nel quale vengono individuati gli specifici obiettivi da conseguire per ciascuna fonte e vengono delineati, allo scopo, strategie e indirizzi.
4. In connessione alla predisposizione del Libro Bianco, è stato eseguito uno studio sull’impatto occupazionale derivante dal conseguimento degli obiettivi delineati nel medesimo Libro che ha evidenziato come sia possibile conseguire un rilevante incremento occupazionale netto che può interessare soprattutto il Mezzogiorno.
5. Sulla base della legge 9 gennaio 1991 n. 10 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di "Attuazione della direttiva europea 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, e del connesso decreto ministeriale 11 novembre 1999, adottato dal Ministro dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato in concerto con il Ministro dell’Ambiente, si stabiliscono obiettivi specifici di diffusione delle fonti rinnovabili nel settore elettrico, da conseguire a partire dal 2002, e si definiscono gli strumenti necessari per lo scopo.
6. I Ministeri dell’Ambiente, dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, delle Politiche Agricole e Forestali hanno avviato o hanno allo studio diversi provvedimenti per la promozione delle fonti rinnovabili.
7. L’Unione Europea ha individuato nelle fonti rinnovabili di energia uno strumento per promuovere contestualmente la competitività del sistema produttivo, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e la protezione dell'ambiente, indicando, come obiettivo minimo da perseguire al 2010, il raddoppio del contributo percentuale delle fonti rinnovabili nel soddisfacimento del fabbisogno energetico comunitario.
CONSIDERATO CHE
Il Ministero dell’Ambiente, nell’ambito delle proprie competenze e funzioni, intende adoperarsi per sostenere la diffusione delle fonti rinnovabili di energia, nel pieno rispetto dei beni culturali e ambientali, anche con la collaborazione della Federazione Italiana dei Parchi e Riserve Naturali ed il Consiglio dei parchi nazionali per il sistema delle aree protette nazionali e regionali.
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nell’ambito delle proprie competenze e funzioni e per il tramite dei propri organi centrali e periferici intende esercitare le attività di tutela, conservazione, gestione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali prestando particolare attenzione alle opzioni tecnologiche che, nel settore energetico, consentono di conseguire benefici dal punto di vista ecologico-ambientale e socio-economico.
RITENUTO CHE
Fra le diverse tecnologie energetiche, le fonti rinnovabili - e tra esse, in particolare, l’eolico e il solare fotovoltaico, per la produzione di elettricità e il solare termico per la produzione di acqua calda – possono rappresentare le opzioni più idonee a fornire energia nel rispetto delle esigenze di salvaguardia dell’ambiente, dei beni culturali e del paesaggio, fatta salva, per quest’ultimo ambito, l’adozione di tecnologie atte a minimizzare l’impatto delle medesime sui contesti tutelati.
L’approccio bioclimatico, cioè l’applicazione delle fonti rinnovabili di energia, con attenzione specifica al microclima, ai sistemi passivi, alle tecnologie e ai materiali storici e locali, sia il più corretto per evitare il degrado ambientale, anche nel tessuto urbano storico.
L’introduzione e la diffusione delle fonti rinnovabili richiede un collegamento organico e non saltuario tra soggetti proponenti ed autorità preposte alla salvaguardia dell’ambiente ed alla conservazione della natura, così come disposto dalla legge 6 dicembre 1991 n. 394, su scala globale e locale e quelle preposte alla tutela del paesaggio e dei beni culturali, da attuarsi nelle sedi opportune.
Il Ministero dell’Ambiente e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
STIPULANO
il seguente
PROTOCOLLO D’INTESA
1. Il Ministero dell’Ambiente e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nell’ambito delle rispettive competenze, sostengono e si adoperano per favorire la diffusione delle fonti rinnovabili, ivi compresa la progettazione bioclimatica, con criteri idonei a salvaguardare i beni storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici ed ambientali.
2. Il Ministero dell’Ambiente, avvalendosi anche della collaborazione tecnica dell’ENEA, nell’ambito delle disposizioni del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, si impegna ad fornire alle strutture del Ministero per i Beni e le Attività Culturali elementi, relativi alle caratteristiche tecniche, formali e progettuali degli impianti a fonti rinnovabili, atti a consentire una più compiuta valutazione, per quanto di competenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dei progetti che prevedono lo sfruttamento delle fonti rinnovabili.
3. Il Ministero dell’Ambiente e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nell’ambito delle rispettive competenze, si impegnano a definire criteri, indirizzi e normative per la valutazione dell’inserimento ambientale e paesaggistico delle fonti rinnovabili, e per la valutazione delle congruità tra le nuove tecnologie e le tecniche e i materiali tradizionali delle strutture edilizie storiche, da rendere disponibili agli operatori del settore.
4. Il Ministero dell’Ambiente e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, si impegnano congiuntamente – consultate le Regioni, gli Enti Parco Nazionali e gli Enti Locali per quanto riguarda la programmazione degli interventi, con particolare riferimento alla loro localizzazione, e avvalendosi per gli aspetti tecnici della collaborazione dell’ENEA e degli Istituti universitari e di ricerca del settore - a predisporre linee guida per il corretto inserimento delle fonti rinnovabili nelle strutture edilizie storiche e moderne, nell’ambiente e nel paesaggio, e per la progettazione urbana bioclimatica da parte di architetti, urbanisti e altri specialisti nonché per il rispetto del patrimonio naturalistico presente sul territorio.
5. Il Ministero dell’Ambiente anche con la collaborazione delle Federazioni Italiane dei Parchi e Riserve Naturali, e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ciascuno per le proprie competenze, si impegnano a promuovere un programma di studio e ricerca che coinvolga gli operatori delle tecnologie di sfruttamento delle fonti rinnovabili, in particolare del solare e dell’eolico, e gli operatori della progettazione e realizzazione delle tecnologie per l'edilizia, per adottare criteri di progettazione bioclimatica dell’architettura, e per individuare soluzioni tecnologiche che, sin dalla fase di progettazione, perseguano l’inserimento funzionale ed estetico degli impianti nelle strutture edilizie storiche e moderne, nell’ambiente e nel paesaggio. Al medesimo scopo, il Ministero dell’Ambiente e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, si attiveranno presso Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato per promuovere la costituzione di un sistema di qualificazione e certificazione dei prodotti e degli impianti a fonti rinnovabili, che comprenda gli aspetti relativi all’inserimento funzionale ed estetico dei medesimi impianti nelle strutture edilizie storiche e moderne, nell’ambiente e nel paesaggio. Il rilascio di tale certificazione non esclude l’esercizio dei poteri autorizzativi di cui all’art. 151 del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n.490.
Roma, 7 giugno 2000
Il Ministro dell’Ambiente - Willer Bordon
Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali - Giovanna Melandri
Per informazioni rivolgersi a:
ILSOLEATRECENTOSESSANTAGRADI - ISES
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