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 Ambiente Risorse Salute

  2000 - 2001

Marzo  - Aprile  2001
 
 
 
  Nuove regole per gli OGM
Approvate dal Parlamento europeo il 14 febbraio 2001

La Direttiva  2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 Marzo 2001,
sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che
abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio
(vedi Gazzetta ufficiale delle Comunità europee "L" 106 del 17 Aprile 2001)

Premessa

Commento della commissaria per l’ambiente della Commissione europea Margot Wallstrom e del commissaria per la Sanità e protezione dei consumatori David Byrne

La commissaria per l’Ambiente Margot Wallstrom  e il commissario per la Sanità e la protezione dei consumatori David Byrne, si felicitano per l’adozione odierna da parte del parlamento europeo e del Consiglio dei ministri della versione modificata della direttiva 90/220/CEE relativa alla disseminazione volontaria di organismi geneticamente modificati nell’ambiente. Questa nuova direttiva rafforza la regolamentazione in vigore, introducendo in particolare l’obbligo di consultare il pubblico, di garantire l’etichettatura e la tracciabilità degli OGM in ogni fase della loro messa sul mercato, e di controllare i loro effetti a lungo termine. La Commissione ritiene che questa direttiva servirà da fondamento ad un quadro coerente, trasparente ed efficace di regolamentazione dell’utilizzazione degli organismi geneticamente modificati (OGM). La Commissione completerà molto presto questo quadro legislativo proponendo delle iniziative regolamentari riguardanti la tracciabilità e l’etichettatura degli OGM lungo tutta la catena alimentare, nonché gli alimenti geneticamente modificati.

 Per Margot Wallstrom, “l’adozione di questa direttiva rappresenta una prima tappa importante verso il ripristino della fiducia del pubblico e del mercato. Il grande pubblico è preoccupato per l’utilizzazione di queste nuove tecnologie nel settore della sanità e dell’ambiente. E’ nostra responsabilità in quanto decisori politici di tenere conto di queste preoccupazioni e di rispondere in maniera coerente e trasparente. Dobbiamo condurre delle politiche forti e spiegare che disponiamo di un sistema rigoroso, efficace e trasparente di regolamentazione in materia di produzione e utilizzazione di OGM. Ma credo anche che sarà necessario che tutte le parti interessate, comprese le istituzioni europee, gli Stati membri, l’industria e la ricerca, nonché le ONG e i media, riflettano sulle proprie responsabilità e apportino una risposta forte e nello stesso tempo misurata sulle questioni e sulle inquietudini del grande pubblico”.

David Byrne ha aggiunto:” Il quadro regolamentare deve garantire un livello elevato di protezione per la salute delle persone e dell’ambiente, fondato su valide conoscenze e pratiche scientifiche, e deve nello stesso tempo permettere alla società di trarre profitto dei vantaggi che offrono queste nuove tecnologie. L’adozione odierna di questa nuova direttiva è una data importante nella prospettiva di una nuova legislazione sull’utilizzazione degli OGM nell’alimentazione umana, animale e nelle sementi. Io m’impegno in maniera del tutto particolare a fornire ai consumatori delle informazioni chiare e precise, con l’etichettatura dei prodotti. Penso che dei consumatori ben informati dovrebbero essere in grado di scegliere con cognizione di causa, e farò in modo che questa logica prevalga ogni volta che si adottino proposte in ogni settore.”

La Commissione lavorerà in stretta collaborazione con gli Stati membri e il Parlamento europeo per elaborare un insieme di misure legislative, che mirano a completare la direttiva così modificata.

L’obiettivo è di garantire maggiore affidabilità e sicurezza per i consumatori e l’ambiente e di permettere ai cittadini di effettuare delle scelte informate quando acquistano e consumano degli OGM. Quest’insieme di misure dovrebbe essere anche sinonimo di certezza per tutte le parti interessate per ciò che riguarda l’autorizzazione dei prodotti di questo tipo.

La prossima tappa consisterà in una proposta di regolamento orizzontale del Consiglio e del Parlamento riguardante la tracciabilità, che comprenderà delle esigenze specifiche e distinte per gli OGM, e in particolare delle disposizioni riguardanti l’etichettatura degli OGM.

 Cenni storici

Il 23 febbraio 1998, la Commissione ha adottato una proposta di direttiva che modifica la direttiva 90/220/CEE relativa alla disseminazione volontaria di organismi geneticamente modificati (OGM) nell’ambiente.

Questa proposta mira ad aumentare la trasparenza e l’efficacia del processo decisionale, a promuovere l’armonizzazione della valutazione dei rischi e a introdurre delle esigenze chiare in materia di etichettatura per tutti gli OGM messi sul mercato. Essa chiarisce il campo di applicazione e le definizione della direttiva e affronta tutti gli aspetti ambientali della questione, sia di natura diretta che indiretta. Inoltre, essa introduce il controllo obbligatorio dei prodotti contenenti degli OGM e l’obbligo di limitare l’autorizzazione iniziale ad un periodo massimo di dieci anni.

L’11 febbraio 1999, il Parlamento europeo ha adottato in prima lettura una proposta che comprendeva 78 emendamenti. Il Consiglio ha adottato una sua posizione comune il 9 dic. 1999.

Il 12 aprile 2000, il Parlamento europeo ha adottato un totale di 29 emendamenti in seconda lettura. Il 5 settembre 2000, il Consiglio ha informato il Parlamento che non poteva accettare questi emendamenti. é stato dunque necessario convocare un comitato di conciliazione, che è riuscito a trovare l’accordo su un testo comune , il 20 dicembre 2000.

L’accordo risultante da questa conciliazione verte particolarmente sulle seguenti questioni:

  • Geni marcatori E’ stato definito un calendario per l’eliminazione progressiva dei marcatori di resistenza agli antibiotici contenuti in certi OGM: fine 2004 per gli OGM messi sul mercato (parte C della direttiva) e fine 2008 per gli OGM autorizzati a fini di ricerca (parte B).
  • Responsabilità ambientale. La Commissione si è impegnata a presentare una proposta di legge in materia di responsabilità ambientale prima della fine del 2001, che coprirà anche i danni legati agli OGM.
  • Effetti cumulativi a lungo termine. Sono presi in considerazione nel quadro della valutazione dei rischi, preliminare alla concessione di un’autorizzazione, gli eventuali effetti cumulativi di lungo periodo che risultano dall’interazione con altri OGM e con l’ambiente.
  • Prodotti farmaceutici. Il compromesso prevede una deroga per gli OGM utilizzati nei prodotti farmaceutici ad uso umano, a fini di ricerca (parte B della direttiva), a condizione che la legislazione comunitaria settoriale da cui dipende la loro procedura di autorizzazione preveda determinate esigenze ( in particolare una procedura equivalente di valutazione dei rischi, di assenso esplicito, etc.).
  • Registri pubblici. E’ stato finalmente convenuto che gli OGM disseminati per un periodo di prova (parte B della direttiva) debbano essere oggetto di una registrazione e che sia opportuno mettere a disposizione del pubblico informazioni dettagliate in questo campo. Per quanto riguarda la disseminazione di OGM prima di essere commercializzate (parte C della direttiva), la loro ubicazione dovrà essere notificata alle autorità competenti e portata a conoscenza del pubblico secondo le modalità ritenute appropriate da queste autorità.
  • Autorizzazione per una durata limitata. L’assenso iniziale alla disseminazione di OGM è limitato ad un periodo massimo di dieci anni. E’ stato convenuto che la durata del rinnovo di un’autorizzazione iniziale sarà anch’essa limitata. In linea generale, l’assenso rinnovato sarà valido per un nuovo periodo di dieci anni. Questo periodo può essere ridotto o prorogato per ragioni specifiche.
  • *Etichettatura e tracciabilità degli OGM. La direttiva contiene delle regole generali riguardanti la tracciabilità e l’etichettatura degli OGM. Inoltre, la Commissione ha annunciato che presenterà per gli OGM e per i prodotti derivati da OGM delle proposte legislative nel campo della tracciabilità e dell’etichettatura.
Inoltre la nuova direttiva prevede:
 
  • esigenze relative al controllo obbligatorio degli OGM dopo la loro messa sul mercato;
  • la consultazione obbligatoria del pubblico per le disseminazioni sia soperimentali che commerciali;
  • l’applicazione del principio di precauzione dal momento dell’attuazione della direttiva;
  • la possibilità di consultare il/i comitati etici interessati, sulle questioni di natura generale;
  • una nuova procedura interistituzionale conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, che comprende la consultazione del Parlamento europeo e la possibilità per il Consiglio di adottare o di respingere una proposta della Commissione a maggioranza qualificata.

Il Parlamento europeo ha adottato il testo comune elaborato dal comitato di conciliazione con una larga maggioranza dei voti espressi, il 14 febbraio 2001. Il Consiglio ha adottato questo testo comune mediante procedura scritta il 15 febbraio 2001.
Fonte: Parlamento europeo


 Per il testo completo della nuova Direttiva  2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 Marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, vedi la Gazzetta ufficiale "L" delle Comunità europee n. 106 del 17 Aprile 2001