Il principio di precauzione
Orientamenti e riflessioni della Commissione europea per l’interpretazione e l’applicazione di questo principio
di
Henri Belvèze
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Linee direttrici per l’applicazione di un
principio di precauzione ragionato
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Considerazioni generali
Sono necessarie delle linee direttrici per fissare le condizioni generali di
un approccio basato sul principio di precauzione. Queste linee direttrici, senza
essere giuridicamente vincolanti, dovrebbero fornire delle raccomandazioni
generali ai decisori e ai giuristi per basare questo approccio su principi
ragionati, per evitare un’utilizzazione irrazionale della precauzione che
possa servire, in certi casi, da giustificazione abusiva ad un protezionismo
economico mascherato. In assenza di tali linee direttrici, la portata e le
caratteristiche di un approccio basato sulla precauzione saranno definite, caso
per caso, dalla giurisprudenza dei vari gruppi dell’organo di regolamento
delle controversie dell’OMC.
Per tale ragione, la Comunità
europea ha proposto al Comitato del Codex sui principi generali
d’introdurre nel nuovo manuale di procedura del codex un riferimento al
principio di precauzione che permetta di sviluppare delle linee direttrici,
sull’esempio di ciò che è stato già proposto per gli
altri fattori legittimi per la protezione della salute dei consumatori.
L’interesse di tali linee direttrici adottate a livello internazionale
è evidente: esse permetteranno un approccio armonizzato dei paesi membri
dell’OMC per stabilire delle misure preventive di protezione della salute
evitando così che il principio di precauzione sia invocato e utilizzato
in modo ingiustificato per erigere delle barriere agli scambi.
Fondamenti giuridici del principio di precauzione
Per la protezione dell’ambiente
Il concetto del principio di
precauzione è stato considerevolmente sviluppato e giuridicamente
stabilito nel campo della protezione dell’ambiente. Numerose convenzioni
internazionali hanno instaurato questo principio come base delle azioni di
prevenzione.
* La dichiarazione di Rio, nel 1992, ha adottato il
Principio 15: "Al fine di proteggere l’ambiente, l’approccio
precauzionale sarà applicato ampiamente dagli Stati secondo le loro
capacità. Dove ci siano minacce di seri e irreversibili danni, la
mancanza di una piena certezza scientifica non sarà usata come ragione
per posporre misure cost-effective per prevenire il degrado ambientale", e la
convenzione sul cambiamento climatico prevede al suo articolo 3(3) analoghe
disposizioni.
* Il Trattato di Amsterdam ha modificato l’articolo 130r(2) del trattato dell’Unione europea come segue: "La politica della Comunità sull’ambiente mirerà ad un elevato livello di pretezione tenendo presente la diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità; essa sarà basata sul principio di precauzione e sui principi che debba essere adottata un’azione preventiva, che il danno ambientale debba, in via prioritaria, essere corretto all’origine e che l’inquinatore debba pagare".
Nel diritto comunitario
* Nel campo della protezione dei consumatori e della loro salute, il trattato non menziona esplicitamente il principio di precauzione come una base per la legislazione comunitaria. Tuttavia, l’articolo 100a paragrafo 3 è stato modificato come segue: "La Commissione, nelle sue proposte previste al paragrafo 1 riguardanti la salute, la sicurezza, la protezione ambientale e la protezione dei consumatori, assumerà come base un elevato livello di protezione, tenendo conto, in particolare, di ogni nuovo sviluppo fondato su dati scientifici".
* Nella giurisprudenza della Corte europea di giustizia, il decreto sulla validità della decisione della commissione che proibisce l’esportazione di bovini dal Regno Unito (Cas C-180/96) per limitare il rischio di trasmissione della BSE, è chiaro: "In considerazione della serietà del rischio e dell’urgenza della situazione, e tenuto conto dell’obiettivo della decisione, la Commissione non agisce in modo manifestamente inappropriato adottando la decisione, su una base temporanea e in attesa della produzione di più dettagliate informazioni scientifiche (paragrafi 97 e 110); Quando ci sia incertezza circa l’esistenza o l’estensione di rischi per la salute umana, la Commissione può adottare misure protettive senza dover aspettare che divengano evidenti la realtà e la serietà di questi rischi."
* Infine, la comunicazione della Commissione del 30 aprile
1997 sulla salute dei consumatori e la sicurezza degli alimenti (Com 97 183
finale) ha stabilito che:
"La Commissione sarà guidata nelle sue
analisi di rischio dal principio di precauzione, nel caso che la base
scientifica sia insufficiente o esista una qualche incertezza".
Nel diritto internazionale
L’accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS) è preciso per quanto riguarda la possibilità di utilizzare il principio di precauzione, benché questo termine non sia esplicitamente impiegato. L’articolo 5(7) prevede che:
"Nel caso in cui le prove scientifiche pertinenti siano insufficienti, un membro potrà provvisoriamente adottare delle misure sanitarie o fitosanitarie sulla base delle informazioni pertinenti disponibili, comprese quelle che provengono da organizzazioni internazionali competenti così come quelle che derivano da misure sanitarie o fitosanitarie applicate da altri membri. In tali circostanze, i membri si sforzeranno di ottenere le ulteriori informazioni necessarie per procedere ad una valutazione più obiettiva del rischio ed esamineranno, di conseguenza, la misura sanitaria e fitosanitaria in un periodo di tempo ragionevole".
Dunque, secondo l’accordo SPS, le misure adottate applicando un approccio di precauzione quando i dati scientifici siano insufficienti, hanno un carattere solo provvisorio e implicano che sia dispiegato uno sforzo per ottenere o per produrre i dati scientifici necessari. La misura presa in questo contesto non può, dunque, essere mantenuta che per un tempo ragionevole, la cui lunghezza non è determinata, e fino a che le ricerche scientifiche siano in corso. L’utilizzazione dei termini "valutazione più obiettiva del rischio " porta implicitamente a considerare che una misura di precauzione possa fondarsi su una valutazione meno obiettiva ma debba comportare ugualmente una valutazione di rischio.
Il concetto di valutazione di rischio è definita nell’accordo SPS in modo molto ampio che lascia spazio ad una interpretazione di ciò che potrebbe servire di base ad un approccio di precauzione. All’annesso A dell’accordo SPS, la valutazione dei rischi è definita come:
"Valutazione della probabilità dell’ingresso, dell’insediamento o della disseminazione di un parassita o di una malattia sul territorio di un membro importatore in funzione delle misure sanitarie e fitosanitarie che potrebbero essere applicate, e delle conseguenze biologiche o economiche che potrebbero derivarne; o valutazione degli effetti negativi che potrebbero determinarsi sulla salute delle persone o degli animali per la presenza di additivi, di contaminanti, di tossine o di organismi patogeni nei prodotti alimentari, nelle bevande o negli alimenti per animali".
All’articolo 5(2) dell’accordo, è previsto che:
"Nella valutazione dei rischi, i membri terranno conto delle prove scientifiche disponibili; dei procedimenti e metodi di produzione pertinenti; dei metodi d’ispezione, di campionamento e di analisi pertinenti; della incidenza di malattie o di parassiti specifici; dell’esistenza di zone esenti da parassiti o da malattie; delle condizioni ecologiche e ambientali pertinenti; e dei regimi di quarantena o altri".
La valutazione dei rischi su cui deve fondarsi una misura sanitaria o fitosanitaria può dunque integrare dati non misurabili, fattuali o qualitativi e non unicamente dati quantitativi puramente scientifici. Questa interpretazione è stata confermata dall’organo di appello del FOMC nel caso degli ormoni di crescita, che ha respinto la prima interpretazione del panel che stimava che la valutazione di rischio dovesse essere di natura quantitativa e dovesse stabilire un grado minimo di rischio.
Questa definizione è sufficientemente ampia e generale per permettere la realizzazione di una valutazione di rischio anche quando i dati scientifici siano incompleti, imprecisi e non quantificabili. In questo contesto, la realizzazione di una valutazione di rischio dovrebbe restare un preliminare indispensabile all’utilizzazione del principio di precauzione. In materia biologica, e particolarmente nel campo della microbiologia, si può anche considerare che i coefficienti d’incertezza legati alle valutazioni quantitative delle relazioni dosi/effetti portino quasi sempre a basare le misure sanitarie o fitosanitarie in parte su una valutazione qualitativa e non quantitativa del rischio.
Il principio di precauzione è un approccio alla gestione dei rischi che si esercita in una situazione d’incertezza scientifica, che reclama un’esigenza d’intervento di fronte ad un rischio potenzialmente grave, senza attendere i risultati della ricerca scientifica.
La gestione dei rischi presuppone che il rischio sia stato valutato preliminarmente. Sulla base di questa valutazione fatta dai gestori del rischio, vale a dire dai decisori, vengono considerate le varie opzioni nelle misure da prendere. In funzione di determinati criteri che mettono sui piatti della bilancia i vari aspetti dell’interesse pubblico, viene adottato un provvedimento per sopprimere il rischio o almeno per ridurlo ad un livello accettabile per la società. Quando viene identificato un grave pericolo che potrebbe arrecare un danno alla salute o alla vita delle persone, degli animali o delle piante, e manchino i dati scientifici o siano insufficientemente precisi per ottenere una valutazione completa di rischio, i decisori sono giuridicamente e politicamente autorizzati a prendere delle misure di precauzione senza attendere una conferma scientifica del rischio.
I decisori politici hanno la pesante responsabilità, quando comincia ad emergere la percezione di una situazione potenzialmente pericolosa e irreversibile, di prendere, a titolo di precauzione, decisioni provvisorie in anticipo sui progressi della scienza, riducendo al minimo il rischio di fare una scelta cattiva e di prendere delle decisioni oggi (fra cui quella di non decidere) che si potranno rivelare cattive domani. Un approccio di precauzione mira dunque a gestire l’attesa d’informazioni scientifiche in un contesto spesso emozionale e irrazionale, legato all’insufficienza dei dati e all’incertezza sull’ampiezza del rischio.
Un approccio fondato sulla precauzione deve prendere in conto, come fa la normale gestione dei rischi, non solo i rischi attuali ma anche i rischi per le future generazioni, come i rischi di mutazioni genetiche o di perturbazioni endocrine legati alle bio-accumulazioni di sostanze tossiche o radioattive. Il concetto di sviluppo durevole ha introdotto il principio di equità fra le generazioni. Questo principio deve essere parte integrante del principio di precauzione. In generale, è relativamente facile convincere le parti interessate della necessità di adottare delle misure difronte a rischi immediati che hanno delle ripercussioni visibili sulla salute delle persone, degli animali o delle piante in un lasso di tempo sufficientemente breve dopo l’esposizione, purchè la relazione i causa ed effetto sia considerata molto probabile. Per contro quando gli effetti siano a molto più lungo termine, ad esempio dieci o venti anni dopo l’esposizione, o possano anche colpire le generazioni seguenti, diviene molto più difficile convincere i decisori e le parti interessate ad adottare, in assenza di certezze scientifiche, delle misure di prevenzione che avranno delle ripercussioni rilevanti e immediate sull’economia di un settore industriale o agricolo. La tentazione in questo caso è di rimettersi allo sviluppo della scienza futura per trovare delle soluzioni ai problemi che la nostra mancanza di previdenza ha lasciato in eredità alle generazioni seguenti.
Linee direttrici per l’applicazione di un principio di precauzione ragionato
Attuazione
Quando e come i gestori del rischio prenderanno la
decisione di realizzare un approccio di precauzione?
In generale, il problema
dell’attuazione di misure preventive nel quadro del principio di
precauzione comincia a porsi allorchè i decisori hanno una percezione
più o meno netta di un rischio rilevante per la salute pubblica che possa
comportare, in caso di mancato intervento, delle gravi conseguenze per la
società. Questa percezione può provenire da varie fonti, ma la
maggior parte delle volte, è una parte minoritaria del mondo scientifico
che attira la loro attenzione sull’emergenza di un problema e la
necessità di prendere immediatamente delle misure, avviando nel contempo
delle indagini scientifiche. Questa percezione soggettiva del rischio può
portare con sé rapidamente un’eccessiva divulgazione del problema e
lo sviluppo di timori irrazionali nell’opinione pubblica che
metterà i decisori nella posizione di dimostrare che tutto è stato
messo in opera per limitare questo rischio.
L’esecuzione di un
approccio basato sul principio di precauzione dovrebbe iniziare in ogni caso con
la decisione di far realizzare agli scienziati una valutazione formalizzata dei
rischi che permetterà di deliberare sulle evidenze obiettive e sulle
incertezze scientifiche.
PRIMO PRINCIPIO
L’attuazione di
un’approccio fondato sul principio di precauzione dovrebbe cominciare con
una valutazione di rischio obiettivo che identifichi in ciascuna fase il grado
d’incertezza scientifica.
Una valutazione obiettiva e completa del
rischio necessita di dati scientifici incontestabili e di un ragionamento
logico, che conduca ad un risultato capace di esprimere la probabilità
dell’evento e la gravità di un pericolo, in una popolazione data.
La valutazione del rischio comprende quattro componenti che sono
l’identificazione dei pericoli, la caratterizzazione dei pericoli, la
valutazione dell’esposizione e la caratterizzazione dei rischi. Ciascuna
di queste componenti può essere influenzata dalla limitazioni eventuali
delle conoscenze scientifiche.
- L’identificazione dei
pericoli consiste nell’identificare gli agenti di natura biologica,
chimica o fisica che possono avere un effetto avverso sulla salute. Un nuovo
agente patogeno può rivelarsi con i suoi effetti sulla popolazione
(malattie o mortalità), la sintomatologia può essere descritta
prima che l’eziologia (l’agente causale) sia identificato con
certezza.
- La caratterizzazione dei pericoli ha per obiettivo di determinare in modo quantitativo e/o qualitativo la natura e la severità degli effetti avversi sulla salute, associati agli agenti biologici, chimici o fisici. E’ a questo stadio che deve essere stabilita una relazione dose/risposta (dose/effetto). Questa relazione fa ricorso a studi clinici o di laboratorio (test su animali) e modelli matematici che hanno potuto essere sviluppati per favorire il suo accertamento. Tuttavia, questa relazione è talvolta difficile o impossibile da stabilire, sia che il legame di causalità non si sia potuto definire con certezza, sia che la variabilità naturale dell’agente patogeno o della sensibilità del consumatore introduca un grado d’incertezza molto elevato.
- L’apprezzamento dell’esposizione consiste nel valutare quantitativamente o qualitativamente la probabilità di esposizione all’agente patogeno studiato. Oltre che delle informazioni relative agli agenti stessi (fonte, distribuzione, concentrazioni, caratteristiche, ecc.), è necessario disporre di dati sulla probabilità di contaminazione dei prodotti e sulle caratteristiche dei consumatori o delle utilizzazioni di questi prodotti. Questi dati si fondano in generale su elementi che riguardano i metodi e le operazioni di produzione, di collettaggio, di raccolto, di trasformazione, di distribuzione, di manipolazione domestica di ogni prodotto suscettibile di veicolare l’agente patogeno studiato, ivi compresi i dati statistici disponibili. Peraltro, le caratteristiche dei consumatori comprendono non soltanto le quantità consumate annualmente, tenendo conto delle variazioni stagionali o regionali, ma anche delle informazioni sul contesto socio-economico, culturale o etnico della popolazione in causa, e la demografia e le caratteristiche delle popolazioni a rischio.
- La caratterizzazione del rischio corrisponde alla stima qualitativa e/o quantitativa, tenuto conto delle incertezze inerenti alla valutazione, alla probabilità della frequenza e alla gravità degli effetti avversi, conosciuti o potenziali, sulla salute, suscettibili di prodursi in una popolazione data. Essa viene stabilita sulla base delle tre attività precedenti e deve rappresentare il grado di affidamento che è possibile attribuire alla stima finale del rischio, che dipende molto strettamente dalle incertezze, dalle variazioni, dalle ipotesi di lavoro e dalle supposizioni intervenute in ciascuna fase del processo. Quando i dati disponibili sono insufficienti ed è necessario utilizzare delle ipotesi, di fronte alla necessità di proteggere la salute, un approccio prudente consiste nello scegliere ogni volta l’ipotesi più pessimista (the worse case). Questa può portare, quando tali ipotesi si moltiplichino, ad una supervalutazione del rischio reale ma dà una certa assicurazione circa il rischio della sottovalutazione.
Il fattore scatenante
In quale momento si può prendere la decisione di non attendere ulteriormente nuove informazioni scientifiche per adottare delle misure di precauzione?
La valutazione di rischio, una volta realizzata, deve servire di base a far scattare l’adozione di decisioni. Le conclusioni di questa valutazione devono dimostrare che esiste un pericolo potenziale sufficientemente grave, che può avere un carattere irreversibile, per una categoria della popolazione. Esse devono ugualmente dare una stima delle incertezze scientifiche e una descrizione delle ipotesi che sono state utilizzate per far fronte all’insufficienza dei dati scientifici o statistici.
SECONDO PRINCIPIO
La decisione di studiare le
varie opzioni prevedibili di gestione del rischio, quando i risultati della
valutazione di rischio siano conosciuti, dovrebbe coinvolgere l’insieme
delle parti interessate, in un quadro di massima trasparenza possibile.
Una
valutazione obiettiva delle conseguenze potenziali di una mancata decisione
dovrebbe servire di base al fattore che la fa scattare. La decisione di non
attendere nuovi dati scientifici per considerare le misure possibili non
dovrebbe essere presa dai decisori senza una larga consultazione delle parti
interessate.
L’assenza di prove scientifiche che dimostrino
l’esistenza di una relazione di causa ed effetto, di una relazione
dose/risposta quantificabile o di una valutazione in cifre della
probabilità di comparsa di effetti avversi in seguito
all’esposizione, non dovrebbe servire da giustificazione
all’inazione e ad una mancata decisione. Evidenze scientifiche come i
risultati di indagini epidemiologiche, la comparazione con dei casi similari che
sono stati oggetto di indagini più approfondite o la constatazione di
disordini fisiologici o patologici su animali sottoposti alla medesima
esposizione, dovrebbero essere prese in conto anche quando siano sostenute
soltanto da una parte minoritaria del mondo scientifico, nella misura in cui la
notorietà e la reputazione di questa parte siano riconosciute a livello
internazionale.
La decisione di
studiare le varie opzioni di gestione prevedibili, quando i risultati della
valutazione del rischio siano conosciuti, dovrebbe coinvolgere l’insieme
delle parti interessate, nel quadro della più ampia trasparenza
possibile. Solo una larga consultazione degli scienziati, dei rappresentanti
delle organizzazioni della vita civile e del mondo economico permetterà
ai decisori di legittimare misure non completamente fondate dal punto di vista
scientifico.
Le misure
Le misure basate sull’applicazione del principio di precauzione dovrebbero rispettare un certo numero di principi che vengono enunciati qui di seguito.
TERZO PRINCIPIO
Le misure fondate sul principio
di precauzione dovrebbero essere proporzionate al rischio da limitare o da
sopprimere.
Malgrado l’incertezza scientifica della valutazione dei
rischi, deve essere definito un certo livello di protezione e le misure previste
devono permettere di raggiungere questo livello. Benché i dati
scientifici disponibili non permettano ancora di ottenere una stima quantitativa
del rischio, le misure basate sul principio di precauzione non dovrebbero essere
sproporzionate in rapporto al livello di protezione ricercato.
Nell’incertezza, non bisognerebbe cedere alla tentazione di ricorrere a
misure estreme per essere certi che il rischio potenziale sia interamente
controllato. In certi casi una proibizione totale non è una risposta
proporzionale ad un rischio potenziale. Misure di riduzione del rischio possono
comportare delle alternative che permettano di raggiungere un livello di
protezione equivalente, tipo, ad esempio, un trattamento termico, una riduzione
dell’esposizione, un rafforzamento dei controlli, lo stabilimento di
limiti provvisori, delle raccomandazioni mirate alle popolazioni a rischio, ecc.
Occorrerà egualmente tener conto delle possibilità di sostituzione
dei prodotti, o dei procedimenti considerati, con altri prodotti o procedimenti
che presentino un rischio meno rilevante.
La misura di
riduzione dei rischi non deve limitarsi ai rischi immediati per i quali la
proporzionalità dell’azione è più facile da valutare.
E’ nelle situazioni in cui gli effetti nefasti si fanno sentire su un
più lungo periodo dopo l’esposizione che i legami di causa ed
effetto sono più difficili da provare scientificamente e che, di
conseguenza, il principio di precauzione deve essere spesso utilizzato. In
questo caso devono essere prese in conto la gravità e
l’irreversibilità degli effetti sul lungo termine per valutare la
proporzionalità delle misure, che consistono nel realizzare senza indugi
delle azioni suscettibili di limitare o sopprimere un rischio i cui effetti
saranno visibili soltanto nei successivi dieci o venti anni. Il rischio
proiettato nell’avvenire non può essere eliminato o ridotto che al
momento della sua esposizione, vale a dire immediatamente.
QUARTO PRINCIPIO
Le misure fondate sul principio
di precauzione dovrebbero tenere conto di una valutazione
beneficio/costo(vantaggio/inconveniente) per delineare una riduzione del rischio
ad un livello accettabile per l’insieme delle parti interessate.
In
ogni caso bisognerebbe stabilire un confronto tra le conseguenze più
probabili dell’azione (o delle azioni) considerate e quelle
dell’inazione in termini di costi globali per la società, sia a
breve che a lungo termine.
Le misure previste nel quadro del principio di
precauzione dovrebbero poter apportare un reale beneficio globale in materia di
riduzione del rischio ad un livello accettabile. La logica di riduzione del
rischio richiede che ogni fonte identificata come sopprimibile debba essere
soppressa senza indugi. Se questa soppressione ha un costo molto pesante per la
società, non solo in termini socio-economici, ma anche in materia di
benessere e di etica, o se essa comporta delle alternative che presentano un
rischio più elevato o che spostano il rischio su un’altra categoria
della popolazione, dovrebbero essere considerate delle misure meno drastiche o
anche l’ipotesi di un’assenza di misure. E’ dunque necessario
valutare il costo globale per la società in termini di numero di ammalati
e di decessi, del prezzo dei trattamenti, del costo degli handicap possibili,
temporanei o permanenti, delle giornate lavorative perdute, del deficit dei
sistemi di sicurezza sociale, ecc. A fronte, dovrebbero essere valutate e
comparate, prima di prendere una decisione d’intervento, l’impatto
delle misure previste sull’economia generale di un settore e le sue
ripercussioni in materia d’occupazione e di costi globali per la
società.
Questa riflessione non è limitata
all’applicazione del principio di precauzione. Essa si applica ad ogni
decisione di gestione dei rischi, ma è opportuno sottolineare qui che
l’approccio basato sul principio di precauzione in caso d’incertezza
scientifica non esime dall’effettuare una valutazione benefici/costi o
vantaggi/inconvenienti delle varie opzioni considerate.
Benchè il
rischio zero non esista, in materia di alimentazione bisogna tendere verso il
rischio minimo possibile nelle società dove la penuria alimentare non
esiste più o dove è offerta al consumatore la più ampia
scelta di alimenti. Ora, se nel campo dei medicamenti l’analisi di un
rapporto beneficio/rischio per l’ammalato mette a confronto gli effetti
curativi in rapporto agli effetti indesiderabili, nel campo
dell’alimentazione è più difficile da concepire
un’analisi che metta a confronto la sicurezza dell’alimento col suo
prezzo: infatti, sembra impossibile ammettere che un’alimento poco caro
possa presentare un livello di sicurezza inferiore a quello di un’alimento
più caro. Se informazioni scientifiche parziali o dei sospetti
epidemiologici lasciano credere che un’alimento possa presentare un certo
livello di rischio, ma che questo rischio potrà essere ridotto da un
procedimento di produzione o di trattamento più costoso, il principio di
precauzione dovrebbe potersi applicare senza considerazione dei fattori
economici.
Tuttavia il prezzo di un’alimento non
è il solo fattore che si deve prendere in considerazione nei confronti
del consumatore. L’interesse generale che può presentare un buon
equilibrio nutrizionale per la salute dei consumatori può anche prendere
il sopravvento sulle misure di gestione di un rischio basso se si è
accertato che queste misure porteranno turbamento a questo equilibrio
nutrizionale, rarefacendo l’offerta e aumentando il prezzo dei
prodotti.
QUINTO PRINCIPIO
Le misure fondate sul principio
di precauzione dovrebbero potere stabilire una responsabilità in materia
di produzione delle prove scientifiche necessarie ad una valutazione di rischio
completa.
Quando i dati scientifici siano insufficienti per effettuare una
completa valutazione dei rischi, ma vi siano sufficienti elementi scientifici
obiettivi che dimostrano l’esistenza di un rischio, è legittimo
ricercare la possibilità di completare le conoscenze per migliorare la
valutazione, utilizzando nel contempo il principio di precauzione per prendere
delle misure preventive di riduzione del rischio. In certi casi, il
rovesciamento sistematico del carico della prova è già un modo di
applicare il principio di precauzione trasferendo la responsabilità della
produzione delle prove scientifiche. In particolare, è il caso delle
sostanze ritenute a priori pericolose o che possano essere potenzialmente
pericolose ad un certo livello di assorbimento, come i pesticidi o gli additivi
alimentari. Queste sostanze sono per legge sottoposte ad un’autorizzazione
di commercializzazione che viene accordata solo quando il fabbricante abbia
dimostrato scientificamente il loro livello d’innocuità. In questo
caso il legislatore, per precauzione, ha chiaramente invertito il carico della
prova stabilendo che queste sostanze sono pericolose fino a quando non sia stato
dimostrato il contrario. Tocca dunque al fabbricante realizzare i lavori
scientifici necessari per la valutazione del rischio.
Negli altri casi, in
linea generale, tocca all’utente o ad un suo rappresentante, vale a dire
all’autorità pubblica, dimostrare la natura di un pericolo e il
livello di rischio di un prodotto o di un procedimento. In questo caso, i dati
scientifici disponibili sono talvolta insufficienti nella misura in cui
l’industria non abbia alcun obbligo né interesse a finanziare
ricerche e che la ricerca indipendente, per generare i dati necessari alla
valutazione del rischio, sia sempre di meno supportata dai bilanci pubblici.
Se un’azione
viene intrapresa in nome del principio di precauzione, dovrebbe essa stessa
comportare l’obbligo di riversare il carico della prova sul produttore o
il fabbricante? La risposta è certamente no. Non può essere preso
in considerazione un tale obbligo in nome di un principio generale. Esso
porterebbe rapidamente ad una paralisi dello sviluppo tecnologico e
dell’innovazione. Tuttavia, questa possibilità potrà essere
considerata caso per caso, quando una misura temporanea venga adottata per
precauzione in attesa dei dati scientifici supplementari, per dare ai tecnici
che abbiano un interesse economico nella produzione e/o nella
commercializzazione del procedimento o del prodotto in questione, la
responsabilità di finanziare le ricerche scientifiche
necessarie.
SESTO PRINCIPIO
Le misure fondate sul principio
di precauzione dovrebbero sempre avere un carattere provvisorio in attesa dei
risultati delle ricerche scientifiche effettuate per produrre i dati mancanti e
realizzare una valutazione di rischio più obiettiva.
L’accordo
sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie dell’OMC
offre la possibilità di utilizzare il principio di precauzione,
benchéquesto termine non sia esplicitamente impiegato all’articolo
5(7), ma a certe condizioni.
- Le misure
devono avere un carattere provvisorio in attesa di datiscientifici più
approfonditi. Non è dunque ammesso basare misure definitive su una
valutazione scientifica incompleta. Nella pratica, questo carattere temporaneo
delle misure dovrà essere chiaramente esplicitato nei testi giuridici che
lo realizzano. La portata di questi testi dovrà essere limitata nel tempo
o comportare una data di riesame.
- Devono
essere effettuate delle ricerche scientifiche per ottenere i dati addizionali
necessari ad un riesame più obiettivo del rischio. Durante il periodo
temporaneo di applicazione della misura di precauzione, la cui lunghezza non
è definita dall’accordo, per potere mantenere la misura
bisognerebbe dunque poter dimostrare che lavori di ricerca scientifica sono in
corso. Gli obiettivi, la natura di queste misure e i risultati attesi devono
essere coerenti con le incertezze scientifiche identificate nella valutazione di
rischio.
- Le misure devono essere riesaminate, e se necessario
modificate, per tenere conto dei risultati di una valutazione più
obiettiva del rischio. I risultati delle ricerche scientifiche dovrebbero dunque
permettere di completare la valutazione di rischio e, se necessario, di rivedere
le misure in funzione dei risultati. Il periodo di tempo ragionevole, concesso
dall’accordo SPS, comprende da una parte il tempo necessario perchè
i lavori scientifici pertinenti siano realizzati e, dall’altra, la
realizzazione di una valutazione di rischio che prenderà in conto le
conclusioni di questi lavori. Non dovranno essere invocati né vincoli di
bilancio né priorità politiche per giustificare tempi eccessivi
per l’ottenimento dei risultati, per la nuova valutazione del rischio e
per la modifica delle misure provvisorie.