La nozione di materie prime secondarie,
sebbene citata nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) punto
i) della direttiva 75/442/CEE, modificata dalla direttiva 911156/CEE,
non è definita da tale direttiva.
Sin dall'adozione della direttiva 91/156/CEE si è discusso
sulla necessità o meno di chiarire, ed eventualmente modificare,
la definizione di rifiuti riportata dall'articolo 1, lettera a)
della suddetta direttiva. Le discussioni sulla definizione di
rifiuti hanno coinvolto gli Stati membri nel quadro del Comitato
per l'adeguamento tecnico della normativa sui rifiuti. In particolare,
uno specifico sottogruppo ad hoc di tale comitato, istituito su
proposta della Commissione, ha dedicato tre riunioni all'argomento.
Tuttavia, il 25 gennaio 1995, i membri del comitato si sono detti
favorevoli ad una sospensione dell'attività a livello comunitario
in attesa dei risultati delle discussioni in materia in corso
presso altri organismi, data la mancanza di progressi sostanziali.
In base all'esito di tali discussioni, si potrebbe decidere se
riaprire o meno il dibattito a livello comunitario.
Una decisione al riguardo non è ancora stata presa dato
che le discussioni presso altri organismi, in particolare l'Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), non si sono
ancor concluse. La Commissione non ritiene pertanto opportuno
a questo stadio indicare se intende o meno modificare la direttiva
75/442/CEE, modificata dalla direttiva 91/156/CEE, allo scopo
di inserirvi una definizione di «materie prime secondarie»,
poiché ritiene che fino a quando le discussioni a livello
degli Stati membri non saranno terminate essa non disporrà
di tutti gli elementi necessari per prendere una decisione equilibrata
sulla necessità di una simile modifica.
Per quanto riguarda le spedizioni transfrontaliere di rifiuti,
secondo il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 259/93 del
Consiglio, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni
di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché
in entrata e in uscita dal suo territorio1),
i principi della prossimità e della autosufficienza si
applicano solo ai rifiuti la cui spedizione avviene ai fini dello
smaltimento definitivo. Tuttavia, tale regolamento istituisce
anche un regime di notifica e controllo per i rifiuti la cui spedizione
avviene a fini di recupero.
In tale contesto, le spedizioni di rifiuti delle categorie elencate
nell'allegato Il di tale regolamento (la cosiddetta «lista
verde») destinati ad operazioni di recupero sono in linea
di principio esenti dalle procedure di controllo. La maggior parte
dei rifiuti che possono essere utilizzati come materie prime secondarie
in impianti di recupero come ad esempio rottami metallici, vetro
e carta, rientrano nel suddetto allegato Il. Quando tali materiali
sono oggetto di spedizione a fini di recupero tra Stati membri
o paesi membri dell'OCSE, non occorre alcuna notifica o autorizzazione
preventiva. Tuttavia, se i rifiuti vengono spediti a paesi non
OCSE, l'applicazione delle procedure di controllo può essere
richiesta ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 259/93
del Consiglio.
La Commissione conferma che in conformità con l'articolo
Il, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 75/442/CEE, modificata
dalla direttiva 91/156/CEE, a certe condizioni, gli Stati membri
possono esentare gli impianti che effettuano il recupero dei rifiuti
dai requisiti di autorizzazione Che si applicano generalmente
alle operazioni di smaltimento. Gli Stati membri che ricorrono
a questa possibilità devono informarne la Commissione.
Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, la distinzione
in questione non è praticata in tutti gli Stati membri.
La maggior parte degli Stati membri ha ripreso tale disposizione
all'atto del recepimento della direttiva 75/442/CEE nell'ordinamento
nazionale, fissando ciascuno le proprie condizioni specifiche
per la concessione dell'esenzione. Tuttavia, diversi Stati membri
(ad es.: il Belgio, la Germania, il Portogallo) non hanno previsto
tale possibilità nella rispettiva normativa.
1) GU L 30 del 62.1993
(Fonte: Gazzetta Ufficiale Comunità
Europea)